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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1964

ECLI:EU:C:1964:43
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0078 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

10 giugno 1964 Traduzione dal tedesco

SOMMARIO

[OSCURATO:PERSONA] (antefatti e conclusioni delle parti) Valutazione giuridica I — I primi tre capi delle conclusioni

1. La ricevibilità

a) Il 1 o capo delle conclusioni

b) Il 3 o capo delle conclusioni

2. Nel merito

a) Violazione dell'art. 110 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale

b) Violazione dell'art. 5 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale

c) Il metodo di redazione dei rapporti di valutazione

d) La composizione della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione

e) La procedura della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione

f) Gli altri mezzi d'impugnazione II — La pretesa di risarcimento dei danni III — Riassunto e conclusioni [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , La presente controversia, al pari della altre, trae origine dai lunghi sforzi della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. per accertare, dopo l'entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle [OSCURATO:PERSONA], quali tra i suoi dipendenti potevano essere assunti in ruolo.

Per il sig. [OSCURATO:PERSONA], che dal 1 o ottobre 1958 è al servizio della [OSCURATO:PERSONA] in base a un c.d.

«contratto di Bruxelles», il procedimento di integrazione si è concluso in senso sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA] di integrazione della [OSCURATO:PERSONA] emise, il 18 luglio 1962, un parere negativo nei suoi confronti.

Il suo contratto fu successivamente risolto dal direttore generale dell'amministrazione con lettera del 18 giugno 1963, in conformità a una decisione della [OSCURATO:PERSONA] dei presidenti, competente quale autorità che ha il potere di nomina.

Si giunse così alla presentazione del ricorso in cui furono formulate le seguenti conclusioni: piaccia alla Corte 1) annullare il procedimento di integrazione ed il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione relativo alla persona del ricorrente ; 2) annullare la risoluzione del contratto; 3) dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a sottoporre di nuovo il ricorrente al procedimento di integrazione; 4) condannare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. al pagamento dei danni.

1. Valutazione giuridica

I. Nel quadro della presente indagine esaminerò anzitutto, nel loro complesso, i primi tre capi delle conclusioni, poiché essi mirano tutti a rimettere il ricorrente nella situazione giuridica in cui si trovava prima dell'inizio del procedimento di integrazione.

Successivamente prenderò in esame il 4 o capo relativo al risarcimento dei danni.

1. Per quanto riguarda la ricevibilità, che è in parte contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] (in particolare per i primi tre capi delle conclusioni), posso limitarmi ad osservazioni relativamente brevi. a) Essenziale per il 1 o capo della domanda è l'annullamento del parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione.

Secondo la tesi della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe possibile chiederlo, perché si tratta solo di un atto preparatorio e non di una decisione.

Non posso però accedere a questa opinione.

È noto, infatti, che l'emanazione di un parere definitivo sfavorevole da parte della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione vieta giuridicamente all'autorità che ha il potere di nomina di assumere in ruolo il dipendente in questione, nel grado e nello scatto che egli aveva prima dell'ammissione allo [OSCURATO:PERSONA].

Un parere negativo ha, dunque, senz'altro effetti giuridici, ed anzi effetti tali da farlo classificare tra quei provvedimenti «pregiudizievoli», di cui all'art. 91 dello [OSCURATO:PERSONA], la cui legittimità può essere sindacata in sede giurisdizionale.

Invece, secondo la tesi della [OSCURATO:PERSONA], non si potrebbe concepire l'annullamento di un procedimento , perché questo non costituisce un provvedimento ai sensi dell'art. 91 dello [OSCURATO:PERSONA].

Ciò non esclude però che venga esaminata la legittimità o meno del procedimento di integrazione, e che ne sia eventualmente dedotta la illegittimità dell'atto conclusivo.

In questo senso si deve interpretare il 1 o capo delle conclusioni; bisogna quindi evitare, nel dispositivo della sentenza di respingere come irricevibile la domanda di annullamento del procedimento di integrazione. b) Per quanto riguarda il 3 o capo delle conclusioni la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la Corte non ha il potere di disporre che il ricorrente sia nuovamente sottoposto al procedimento di integrazione.

Anche su questo punto dissento dalla [OSCURATO:PERSONA].

A mio avviso, i dipendenti non di ruolo che al momento dell'entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA] avevano un impiego permanente presso un'Istituzione delle [OSCURATO:PERSONA], hanno diritto di essere sottoposti al procedimento di integrazione.

Se dall'indagine giuridica emerga che tale procedimento fu viziato da irregolarità, atte ad influire sul contenuto del parere emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di integrazione, la necessaria conseguenza giuridica da trarre è la rinnovazione del procedimento.

Ciò, a mio avviso, può dichiararsi nel dispositivo della sentenza, salvo che la Corte non disponga di tutti gli elementi di giudizio necessari a giustificare siffatta dichiarazione, il che però non riguarda la ricevibilità della domanda, ma eventualmente la sua fondatezza.

2. La fondatezza dei tre primi capi delle conclusioni A sostegno dei tre primi capi delle sue conclusioni il ricorrente ha dedotto una serie di argomenti cui ora intendo rivolgere la mia attenzione.

Prenderò anzitutto in considerazione le questioni di puro diritto, che in parte ci sono già note attraverso altri processi. a) Secondo il ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l'art. 110 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale in quanto non ha emanato norme di attuazione relative alla disciplina dell'integrazione, di cui all'art. 102, o per lo meno non le ha emanate secondo la procedura dell'art. 110 (cioè dopo aver sentito il Comitato del personale e il Comitato dello [OSCURATO:PERSONA]) ; inoltre, non le ha portate a conoscenza dei dipendenti.

Consta positivamente che già il 13 dicembre 1961 la [OSCURATO:PERSONA] adottò un «règlement» sulla composizione e le modalità di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione e che il 9 marzo 1962 fissò il testo definitivo di un «règlement intérieur de la Commission d'intégration».

Questi testi furono comunicati dal direttore generale dell'amministrazione al Comitato del personale il 23 marzo 1962, ma non al fine che quest'ultimo formulasse le proprie osservazioni, bensì semplicemente per informarlo.

Il problema principale verte dunque sul punto se l'art. 102 esiga l'emanazione di disposizioni di attuazione da adottarsi in conformità all'art. 110.

Tutta una serie di circostanze, devo ammetterlo, milita a favore di una soluzione positiva.

Anzitutto mi pare certo — come ho già accennato nella causa 27/63 — che l'art. 110 non vale soltanto per le disposizioni che vi fanno espresso riferimento.

Il punto decisivo è se il con-tenuto materiale di una norma esiga l'emanazione di disposizioni di attuazione in quanto altrimenti la sua applicazione sarebbe impossibile o per lo meno non lo sarebbe in forma adeguata. — Per quanto riguarda l'art. 102, la [OSCURATO:PERSONA], con l'emanare di norme di attuazione, ha evidentemente portato un forte argomento a favore della tesi del ricorrente.

Nei regolamenti sopra ricordati è stabilita la composizione della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione (numero dei membri, nazionalità e grado minimo degli stessi), come deve formarsi il giudizio (produzione di documenti, audizione degli interessati, dei loro superiori gerarchici, e di altri dipendenti), chi può partecipare alle sedute, le condizioni necessarie per la votazione (numero minimo e nazionalità dei membri presenti, astensione dal voto in caso di interesse in causa, decisione in caso di parità di voti) e via dicendo (v. ad esempio le norme sull'obbligo del segreto, sulla redazione dei verbali, sull'ordine degli esami).

Effettivamente, dalla lettura dell'art. 102 si ricava l'impressione che sia necessaria una sua integrazione attraverso norme di attuazione, in ragione dell'oggetto della disposizione contenutavi.

Nell'art. 102 è però detto soltanto che presso ciascuna Istituzione dev'essere costituita, dall'autorità che ha il potere di nomina, una [OSCURATO:PERSONA] di integrazione formata da dipendenti non di ruolo con funzioni direttive, la quale, in base ad un rapporto dei superiori gerarchici, deve pronunciare un parere sull'attitudine dei dipendenti non di ruolo a svolgere le mansioni loro affidate.

In considerazione dell'enorme importanza che il procedimento di integrazione ha per i singoli dipendenti, si tratta certo di una norma poco dettagliata e precisa. — A mio avviso non si può neanche sostenere che le norme transitorie degli artt. 102 a 109 non appartengano allo [OSCURATO:PERSONA] e che per tale motivo non è ad esse applicabile l'art. 110 che fa parola di disposizioni generali di esecuzione del presente [OSCURATO:PERSONA].

Da un punto di vista formale tutte le norme che figurano negli artt. da 1 a 110 sotto la denominazione «[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari della C.E.E. e della C.E.E.A.» fanno parte dello [OSCURATO:PERSONA].

Ciò risulta dall'articolo unico del Regolamento del Consiglio che ha introdotto lo [OSCURATO:PERSONA] e che dice : «[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell'[OSCURATO:PERSONA]… è determinato dalle norme che figurano nell'allegato 1».

Tuttavia, non ritengo in definitiva che, nel presente caso, vi sia violazione dell'art. 110.

Dovrebbe cioè essere esatta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'art. 110 vale solo per le norme principali dello [OSCURATO:PERSONA], destinate a una applicazione continua, e non invece per le norme transitorie la cui applicazione si esaurisce in una sola volta.

Due motivi si possono addurre a favore di questa interpretazione.

L'art. 110 fa parola di disposizioni generali di esecuzione.

Secondo una corretta opinione l'aggettivo «generale» in tale con-testo può avere soltanto valore di un richiamo al carattere normativo della norma di attuazione.

Si deve, dunque trattare di norme applicabili nel futuro ad un numero indeterminato di casi.

L'art. 102, invece, vale per un numero esattamente determinato di dipendenti non di ruolo, cioè per quelli che al momento dell'entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA] avevano un impiego permanente presso un'Istituzione delle [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo ci si può richiamare all'art. 107, altra norma transitoria, che esige espressamente , per l'emanazione di norme di attuazione, il parere del Comitato dello [OSCURATO:PERSONA].

Questa circostanza mi sembra essere una prova in favore della tesi che l'art. 110 non si riferisce in linea di principio alle disposizioni transitorie.

Se detto articolo fosse ad esse applicabile l'art. 107 non avrebbe avuto bisogno di ricordare la partecipazione del Comitato dello [OSCURATO:PERSONA], perché il parere di questo ultimo è prescritto dall'art. 110 oltre all'audizione del Comitato del personale. — Di conseguenza è infondata la doglianza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l'art. 110 in quanto omise, prima di stabilire il regolamento per la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione, di sentire il Comitato del personale e di pubblicare il regolamento stesso. b) Dall'art. 5 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale il ricorrente trae una seconda censura.

Egli afferma che i rapporti dei superiori gerarchici previsti nell'art. 102 potevano essere redatti solo dopo la descrizione degli impieghi di cui all'art. 5, la quale rappresenterebbe un'indispensabile criterio di valutazione.

Anche questa censura mi sembra infondata.

Secondo il chiaro dettato dell'art. 102, la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione doveva pronunciarsi soltanto sull'attitudine del dipendente a svolgere le funzioni affidategli , cioè sul modo in cui il dipendente, fino alla data della sua assunzione in ruolo, adempì, nel passato , ai suoi doveri d'ufficio.

A questo fine l'organizzazione amministrativa esistente rappresentava un criterio sufficiente per determinare in modo obiettivo, per ciascun dipendente, l'ambito delle sue attribuzioni e la sua attività. [OSCURATO:PERSONA] di integrazione non aveva, d'altra parte, il compito di emettere un giudizio sulle possibilità future di impiego del dipendente, cioè di interessarsi alla futura organizzazione amministrativa della [OSCURATO:PERSONA], per la quale soltanto hanno rilievo le descrizioni degli impieghi di cui all'art. 5. c) Accanto alla censura tratta dall'art. 5 vi è anche una serie di censure che riguardano pure il modo di redigere i rapporti informativi. — In linea generale il ricorrente ritiene che il metodo di valutazione sia stato troppo soggetivo.

Maggiore obiettività — egli sostiene — si sarebbe potuta ottenere se nei rapporti fossero stati indicati, per lo meno in parte, dei fatti invece che delle valutazioni.

Inoltre, il ricorrente sostiene che il principio della parità di trattamento imponeva che si stabilissero preventivamente criteri di valutazione su basi generali e unitarie per tutti i dipendenti non di ruolo aventi le medesime funzioni.

Anche in relazione a queste censure ci si deve anzitutto richiamare al testo dell'art. 102, che fa parola di rapporti sulla competenza , il rendimento e la condotta in servizio.

Con queste espressioni non si può sicuramente aver pensato ad altro se non ad una valutazione soggettiva, all'emanazione di un giudizio di valore.

In questo senso si è espressa la Prima sezione della Corte nella sentenza Leroy, che ha respinto la censura del ricorrente — il quale lamentava la genericità ed il carattere soggettivo delle osservazioni del suo superiore gerarchico, — osservando che, in base all'art. 102, il rapporto informativo ha per fine una valutazione della condotta generale del dipendente non di ruolo.

Non si potrebbe, pertanto, pretendere che esso entri nei dettagli e menzioni circostanze particolari.

Il rapporto si gonfierebbe in maniera eccessiva se a ciascun quesito venisse risposto indicando dei fatti.

In caso di dubbi o di contestazioni si poteva scendere nei particolari nel corso dell'ulteriore svolgimento del procedimento di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] di integrazione pertanto non era affatto costretta a basare il suo giudizio soltanto su valutazioni soggettive di terzi.

Per quanto riguarda il problema della determinazione dei criteri di valutazione si può naturalmente pensare, ed anzi questo è assolutamente usuale per tutti coloro che in pratica hanno a che fare con esami, che differenti esaminatori, pur applicando la stessa scala di valutazione, possono giungere a risultati diversi, tra l'altro perché hanno lavorato con vedute diverse sulla rigidità dei criteri da applicare.

A questo pericolo si può però ovviare non soltanto con un sistema aritmetico atto a perfezionare la valutazione, ma anche attraverso l'accorgimento per cui un'unica [OSCURATO:PERSONA], com'è avvenuto nel caso del procedimento di integrazione, si pronuncia su tutti i giudizi.

Si può così impedire una definitiva disparità di trattamento dei dipendenti, correggendo le diversità soggettive di valutazione con il ricorso ad altri elementi di giudizio (audizione di altri dipendenti ed altre prove). — Relativamente al caso particolare del ricorrente fu ancora affermato a questo proposito che il suo superiore gerarchico aveva dell'animosità nei suoi confronti.

Se con ciò si vuol sostenere che il rapporto del superiore gerarchico non può essere preso in considerazione, va osservato che l'art. 102 non prevede eccezioni alla regola (giudizio del superiore gerarchico). [OSCURATO:PERSONA] di integrazione non poteva dunque respingere tale rapporto senza violare lo [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, proprio in casi simili, l'ulteriore svolgimento del procedimento di integrazione ha offerto la possibilità di raggiungere la massima obiettività attraverso il ricorso ad altri elementi di valutazione.

E ciò è avvenuto anche nel nostro caso.

Sulla persona del ricorrente si sono pronunciati anche altri superiori gerarchici, sono stati interrogati testimoni, ed infine il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione è stato emesso all'unanimità.

Nel complesso, il procedimento di valutazione circa il rendimento in servizio del ricorrente, in base ai rapporti dei suoi superiori gerarchici, non sembra criticabile. d) Anche sulla composizione della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione si appuntano le critiche del ricorrente.

Egli lamenta che vi abbia partecipato un membro del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], il quale, benché collocato al grado A/2, non esercita funzioni direttive nel senso dell'art. 102, e ritiene inammissibile la presenza alle riunioni della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione di un alto funzionario dell'amministrazione, che non apparteneva a detta [OSCURATO:PERSONA].

Nemmeno queste censure mi sembrano fondate.

Indubbiamente l'art. 102 dello [OSCURATO:PERSONA] prescrive che la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione sia composta di persone «che esercitano funzioni direttive» (nel testo francese «agents exerçant des fonctions de direction»).

Ritengo, però, che quest'articolo esiga soltanto la partecipazione di dipendenti di grado elevato, con adeguate conoscenze, esperienze e autorità.

Non mi sembra, invece necessario che si tratti di capi divisione, cioè di dipendenti che si trovano al vertice di un vasto organismo amministrativo.

Data la struttura amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] ciò avrebbe comportato che i membri del servizio giuridico non avrebbero potuto far parte della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, un risultato che certo non sarebbe stato augurabile se si voleva il rispetto di precise regole nel procedimento di integrazione.

Per quanto riguarda la presenza di un funzionario della direzione amministrativa, permane effettivamente qualche dubbio.

In linea di principio, si deve riconoscere che il lavoro della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione, che porta a risultati così importanti, non deve subire influenze o correre il rischio di subirne da parte di estranei.

Dai verbali prodotti ricaviamo, però, che il funzionario interessato intervenne solo come osservatore a sedute preparatorie , ma fu assente nella seduta in cui si è deliberato sulla attitudine del ricorrente.

Pertanto, anche questa circostanza non dovrebbe far apparire viziato il procedimento di integrazione. e) Seri dubbi fa sorgere invece la censura tratta dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione non avrebbe rispettato il principio del contradittorio, in quanto dei testimoni sono stati sentiti in assenza del ricorrente e questo non ha avuto per ultimo la parola.

A questo proposito può, secondo me, restare impregiudicata la questione se il procedimento di integrazione debba essere considerato, come ritiene il ricorrente, un -procedimento giurisdizionale amministrativo.

Per la nostra indagine è sufficiente rifarsi al significato e alle finalità del procedimento di integrazione.

Fino all'emanazione dello [OSCURATO:PERSONA] dei dipendenti, nella [OSCURATO:PERSONA] v'erano solo dei contratti di impiego di durata limitata, come previsto dall'art. 246 del Trattato.

Essi, in linea di principio, non davano diritto ad uno stabile -impiego; la loro risoluzione in base alla giurisprudenza della Corte, (cause 43, 45, 48/59 Racc.

Giuris. della Corte, vol.

VI, pag. 923) doveva però «essere sorretta da motivi tratti dall'interesse del servizio»; ciò che garantiva una certa stabilità.

L'entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA] produsse una modifica in questa situazione giuridica.

Essa comportò un rafforzamento della posizione dei dipendenti, perché tutti coloro che in quel momento avevano un impiego permanente presso una delle Istituzioni, dovevano essere sottoposti ad esame, ai fini di una loro eventuale assunzione in ruolo.

Se l'esito di tale esame era positivo, si procedeva all'assunzione in ruolo riconoscendo evidentemente, come era giusto, una specie di legittima aspettativa di quei dipendenti, che erano da anni al servizio della [OSCURATO:PERSONA].

Se il risultato era invece negativo, a norma dello [OSCURATO:PERSONA] il contratto doveva «di regola» essere risolto.

Il procedimento di esame aveva dunque assai notevoli effetti giuridici per la carriera dei dipendenti non di ruolo.

Ne consegue, a mio avviso, che esso doveva attuarsi con la massima diligenza possibile, e in vista di ottenere la valutazione più scrupulosa ed obiettiva delle capacità del dipendente.

Poiché, inoltre, l'oggetto del procedimento consisteva nella formulazione di giudizi di valore, come tali sottratti al controllo giurisdizionale, ci si doveva assicurare che non venisse trascurato alcun elemento atto ad influire sulla formazione di tali giudizi.

In base a queste osservazioni dobbiamo esaminare ora le censure elevate.

Dai verbali prodotti risulta che la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione ha sentito, in merito al ricorrente, il suo superiore gerarchico ed un altro dipendente.

Nulla sappiamo sul contenuto di queste testimonianze poiché non fu redatto alcun verbale.

Anche il ricorrente ha affermato, senza esser contradetto, di non aver avuto conoscenza del contenuto di tali dichiarazioni, e di non aver quindi potuto presentare alcuna osservazione.

Ora non si può escludere che la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione ha potuto essere influenzata, nel suo giudizio globale, dalle osservazioni, critiche od integrative, che il ricorrente avrebbe potuto fare su quanto avevano affermato i testimoni.

L'omessa audizione del ricorrente rappresenta dunque un vizio del procedimento che la Corte non può trascurare.

Giova citare le espressioni della sentenza Leroy che si riferisce pure ad un procedimento di integrazione: la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso illegittimamente di mettere l'interessato in condizioni «de présenter ses observations sur les éléments susceptibles d'avoir une influence sur sa titularisation».

Questo vizio del procedimento non può tuttavia indurre la Corte a cercare di farsi un'idea sul valore delle dichiarazioni dei superiori gerarchici e delle relative osservazioni dell'interessato.

Se non vuole sostituirsi all'amministrazione, alla quale soltanto spetta la valutazione delle attitudini dei dipendenti, ad essa non resta che annullare gli atti emanati senza l'osservanza delle regole procedurali e di rinviare la pratica all'esecutivo per un nuovo esame.

La censura testè esaminata basta, a mio avviso, per lo meno a far annullare il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione e la relativa decisione di licenziamento. f) Potrebbe pertanto diventare superfluo l'esame degli altri mézzi di ricorso.

Tuttavia vorrei brevemente dimostrare che le altre censure non sono fondate. — Ciò vale soprattutto per quelle relative al difetto di motiva-zione.

Indubbiamente il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione è molto succintamente redatto.

Esso si richiama soltanto al rapporto del superiore gerarchico, ad altre informazioni raccolte, all'audizione dell'interessato, e poi indica due motivi dai quali appare che il ricorrente non è idoneo al suo impiego.

Tuttavia, come ha fatto la Prima sezione nella causa Leroy (e del resto in considerazione della tesi da me sostenuta nella causa 1/63 relativamente alla motivazione di atti puramente individuali) vorrei considerare sufficiente il riferimento che nell'atto impugnato si fa ad altri atti dettagliati, noti al ricorrente, benché la formula vaga e generica «altre informazioni», faccia sorgere qualche dubbio.

Del resto, non si potrebbe ravvisare una violazione dell'art. 25 dello [OSCURATO:PERSONA] nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione non si è pronunziata in relazione ai documenti prodotti dal ricorrente nel procedimento di integrazione, poiché una discussione di tutti gli argomenti dedotti dall'interessato non rientra nel dovere formale di motivare.

Questo si trova anzi adeguatamente adempiuto se l'autorità decidente indica i motivi che, a suo giudizio, giustificano l'atto. — La stessa considerazione vale per la censura tratta dalla pretesa lesione dei diritti processuali del ricorrente e determinata dalle circostanze che nel procedimento di integrazione egli non ha potuto valersi di un difensore.

Dai verbali presentati non risulta che al ricorrente sia stato negato tale diritto; dobbiamo anzi notare, in base alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], che nel corso del procedimento il ricorrente non ha mai cercato di valersi di un difensore. — Neanche la censura tratta dell'erronea valutazione dei fatti può, a mio avviso; portare un argomento ulteriore per l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Essa si fonda sulla circostanza che nel suo rapporto il superiore gerarchico del ricorrente ha qualificato mediocre la di lui conoscenza della lingua tedesca scritta.

Questi si richiama, invece all'esame di maturità economica che ha sostenuto a Strasburgo in tedesco, e alla menzione «distinto»ottenuta in un esame di lingua tedesca presso l'Università di Liegi.

Tuttavia, riterrei che questo punto può essere lasciato da parte, poiché dal parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione non si trae l'impressione che il grado di conoscenza della lingua tedesca abbia avuto un'importanza decisiva per la valutazione del ricorrente; anzi, dal rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi delle prove, offerte da questo ultimo, per l'accertare le sue conoscenze linguistiche, si deve trarre la conclusione che tale questione non interessava la [OSCURATO:PERSONA].

II. Infine, ci dobbiamo ancora occupare della domanda di risarcimento danni che nella discussione orale, sotto l'influsso della sentenza nella causa 18/63, è stata modificata nel senso che ora il ricorrente pretende la corresponsione di un importo pari alle retribuzioni che sarebbero maturate dopo il suo licenziamento.

Non c'è molto da dire su questa domanda.

Se effettivamente, come credo, il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione va annullato, e con esso anche la decisione di licenziamento presa dalla [OSCURATO:PERSONA], ne segue necessariamente, che il ricorrente permane alle dipendenze di quest'ultima e ha diritto alla sua retribuzione, quale prevista dal contratto di assunzione.

Non v'è infatti alcun motivo per non applicare al nostro caso i principi enunciati dalla Corte nella sentenza 18/63.

Mi chiedo però se sia opportuno inserire nel dispositivo della sentenza la condanna al pagamento di una somma determinata.

Si può in ispecie pensare di detrarre dalla somma richiesta i compensi che il ricorrente ha percepito attraverso altre attività, svolte dopo che ebbe lasciato il servizio presso la [OSCURATO:PERSONA].

La Corte dovrebbe pertanto limitarsi ad affermare nella sentenza, in linea di principio, il diritto al risarcimento lasciando alla [OSCURATO:PERSONA] di dare esecuzione alla pronuncia tenendo conto di tutte le circostanze di fatto.

3. Riassunto e conclusioni Riassumendo, giungerei al seguente risultato : Propongo alla Corte di accogliere il ricorso, di annullare il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione e la decisione di licenziamento che non sarebbe stata presa senza di quello.

La Corte dovrebbe inoltre dichiarare che il ricorrente va nuovamente sottoposto al procedimento di integrazione, per il quale, in base ai principi giuridici generali, andrebbe modificata la composizione della [OSCURATO:PERSONA].

La Corte dovrebbe, infine, dichiarare che al ricorrente spettano le retribuzioni maturate dopo il suo licenziamento.

Con ciò le spese di causa andrebbero poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] in quanto, sostanzialmente, il ricorso troverebbe accoglimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0078 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 10 giugno 1964 Traduzione dal tedesco SOMMARIO [OSCURATO:PERSONA] (antefatti e conclusioni delle parti) Valutazione giuridica I — I primi tre capi delle conclusioni 1. La ricevibilità a) Il 1 o capo delle conclusioni b) Il 3 o capo delle conclusioni 2. Nel merito a) Violazione dell'art. 110 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale b) Violazione dell'art. 5 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale c) Il metodo di redazione dei rapporti di valutazione d) La composizione della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione e) La procedura della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione f) Gli altri mezzi d'impugnazione II — La pretesa di risarcimento dei danni III — Riassunto e conclusioni [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , La presente controversia, al pari della altre, trae origine dai lunghi sforzi della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. per accertare, dopo l'entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle [OSCURATO:PERSONA], quali tra i suoi dipendenti potevano essere assunti in ruolo. Per il sig. [OSCURATO:PERSONA], che dal 1 o ottobre 1958 è al servizio della [OSCURATO:PERSONA] in base a un c.d. «contratto di Bruxelles», il procedimento di integrazione si è concluso in senso sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA] di integrazione della [OSCURATO:PERSONA] emise, il 18 luglio 1962, un parere negativo nei suoi confronti. Il suo contratto fu successivamente risolto dal direttore generale dell'amministrazione con lettera del 18 giugno 1963, in conformità a una decisione della [OSCURATO:PERSONA] dei presidenti, competente quale autorità che ha il potere di nomina. Si giunse così alla presentazione del ricorso in cui furono formulate le seguenti conclusioni: piaccia alla Corte 1) annullare il procedimento di integrazione ed il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione relativo alla persona del ricorrente ; 2) annullare la risoluzione del contratto; 3) dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a sottoporre di nuovo il ricorrente al procedimento di integrazione; 4) condannare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. al pagamento dei danni. 1. Valutazione giuridica I. Nel quadro della presente indagine esaminerò anzitutto, nel loro complesso, i primi tre capi delle conclusioni, poiché essi mirano tutti a rimettere il ricorrente nella situazione giuridica in cui si trovava prima dell'inizio del procedimento di integrazione. Successivamente prenderò in esame il 4 o capo relativo al risarcimento dei danni. 1. Per quanto riguarda la ricevibilità, che è in parte contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] (in particolare per i primi tre capi delle conclusioni), posso limitarmi ad osservazioni relativamente brevi. a) Essenziale per il 1 o capo della domanda è l'annullamento del parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione. Secondo la tesi della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe possibile chiederlo, perché si tratta solo di un atto preparatorio e non di una decisione. Non posso però accedere a questa opinione. È noto, infatti, che l'emanazione di un parere definitivo sfavorevole da parte della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione vieta giuridicamente all'autorità che ha il potere di nomina di assumere in ruolo il dipendente in questione, nel grado e nello scatto che egli aveva prima dell'ammissione allo [OSCURATO:PERSONA]. Un parere negativo ha, dunque, senz'altro effetti giuridici, ed anzi effetti tali da farlo classificare tra quei provvedimenti «pregiudizievoli», di cui all'art. 91 dello [OSCURATO:PERSONA], la cui legittimità può essere sindacata in sede giurisdizionale. Invece, secondo la tesi della [OSCURATO:PERSONA], non si potrebbe concepire l'annullamento di un procedimento , perché questo non costituisce un provvedimento ai sensi dell'art. 91 dello [OSCURATO:PERSONA]. Ciò non esclude però che venga esaminata la legittimità o meno del procedimento di integrazione, e che ne sia eventualmente dedotta la illegittimità dell'atto conclusivo. In questo senso si deve interpretare il 1 o capo delle conclusioni; bisogna quindi evitare, nel dispositivo della sentenza di respingere come irricevibile la domanda di annullamento del procedimento di integrazione. b) Per quanto riguarda il 3 o capo delle conclusioni la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la Corte non ha il potere di disporre che il ricorrente sia nuovamente sottoposto al procedimento di integrazione. Anche su questo punto dissento dalla [OSCURATO:PERSONA]. A mio avviso, i dipendenti non di ruolo che al momento dell'entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA] avevano un impiego permanente presso un'Istituzione delle [OSCURATO:PERSONA], hanno diritto di essere sottoposti al procedimento di integrazione. Se dall'indagine giuridica emerga che tale procedimento fu viziato da irregolarità, atte ad influire sul contenuto del parere emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di integrazione, la necessaria conseguenza giuridica da trarre è la rinnovazione del procedimento. Ciò, a mio avviso, può dichiararsi nel dispositivo della sentenza, salvo che la Corte non disponga di tutti gli elementi di giudizio necessari a giustificare siffatta dichiarazione, il che però non riguarda la ricevibilità della domanda, ma eventualmente la sua fondatezza. 2. La fondatezza dei tre primi capi delle conclusioni A sostegno dei tre primi capi delle sue conclusioni il ricorrente ha dedotto una serie di argomenti cui ora intendo rivolgere la mia attenzione. Prenderò anzitutto in considerazione le questioni di puro diritto, che in parte ci sono già note attraverso altri processi. a) Secondo il ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l'art. 110 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale in quanto non ha emanato norme di attuazione relative alla disciplina dell'integrazione, di cui all'art. 102, o per lo meno non le ha emanate secondo la procedura dell'art. 110 (cioè dopo aver sentito il Comitato del personale e il Comitato dello [OSCURATO:PERSONA]) ; inoltre, non le ha portate a conoscenza dei dipendenti. Consta positivamente che già il 13 dicembre 1961 la [OSCURATO:PERSONA] adottò un «règlement» sulla composizione e le modalità di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione e che il 9 marzo 1962 fissò il testo definitivo di un «règlement intérieur de la Commission d'intégration». Questi testi furono comunicati dal direttore generale dell'amministrazione al Comitato del personale il 23 marzo 1962, ma non al fine che quest'ultimo formulasse le proprie osservazioni, bensì semplicemente per informarlo. Il problema principale verte dunque sul punto se l'art. 102 esiga l'emanazione di disposizioni di attuazione da adottarsi in conformità all'art. 110. Tutta una serie di circostanze, devo ammetterlo, milita a favore di una soluzione positiva. Anzitutto mi pare certo — come ho già accennato nella causa 27/63 — che l'art. 110 non vale soltanto per le disposizioni che vi fanno espresso riferimento. Il punto decisivo è se il con-tenuto materiale di una norma esiga l'emanazione di disposizioni di attuazione in quanto altrimenti la sua applicazione sarebbe impossibile o per lo meno non lo sarebbe in forma adeguata. — Per quanto riguarda l'art. 102, la [OSCURATO:PERSONA], con l'emanare di norme di attuazione, ha evidentemente portato un forte argomento a favore della tesi del ricorrente. Nei regolamenti sopra ricordati è stabilita la composizione della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione (numero dei membri, nazionalità e grado minimo degli stessi), come deve formarsi il giudizio (produzione di documenti, audizione degli interessati, dei loro superiori gerarchici, e di altri dipendenti), chi può partecipare alle sedute, le condizioni necessarie per la votazione (numero minimo e nazionalità dei membri presenti, astensione dal voto in caso di interesse in causa, decisione in caso di parità di voti) e via dicendo (v. ad esempio le norme sull'obbligo del segreto, sulla redazione dei verbali, sull'ordine degli esami). Effettivamente, dalla lettura dell'art. 102 si ricava l'impressione che sia necessaria una sua integrazione attraverso norme di attuazione, in ragione dell'oggetto della disposizione contenutavi. Nell'art. 102 è però detto soltanto che presso ciascuna Istituzione dev'essere costituita, dall'autorità che ha il potere di nomina, una [OSCURATO:PERSONA] di integrazione formata da dipendenti non di ruolo con funzioni direttive, la quale, in base ad un rapporto dei superiori gerarchici, deve pronunciare un parere sull'attitudine dei dipendenti non di ruolo a svolgere le mansioni loro affidate. In considerazione dell'enorme importanza che il procedimento di integrazione ha per i singoli dipendenti, si tratta certo di una norma poco dettagliata e precisa. — A mio avviso non si può neanche sostenere che le norme transitorie degli artt. 102 a 109 non appartengano allo [OSCURATO:PERSONA] e che per tale motivo non è ad esse applicabile l'art. 110 che fa parola di disposizioni generali di esecuzione del presente [OSCURATO:PERSONA]. Da un punto di vista formale tutte le norme che figurano negli artt. da 1 a 110 sotto la denominazione «[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari della C.E.E. e della C.E.E.A.» fanno parte dello [OSCURATO:PERSONA]. Ciò risulta dall'articolo unico del Regolamento del Consiglio che ha introdotto lo [OSCURATO:PERSONA] e che dice : «[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell'[OSCURATO:PERSONA]… è determinato dalle norme che figurano nell'allegato 1». Tuttavia, non ritengo in definitiva che, nel presente caso, vi sia violazione dell'art. 110. Dovrebbe cioè essere esatta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'art. 110 vale solo per le norme principali dello [OSCURATO:PERSONA], destinate a una applicazione continua, e non invece per le norme transitorie la cui applicazione si esaurisce in una sola volta. Due motivi si possono addurre a favore di questa interpretazione. L'art. 110 fa parola di disposizioni generali di esecuzione. Secondo una corretta opinione l'aggettivo «generale» in tale con-testo può avere soltanto valore di un richiamo al carattere normativo della norma di attuazione. Si deve, dunque trattare di norme applicabili nel futuro ad un numero indeterminato di casi. L'art. 102, invece, vale per un numero esattamente determinato di dipendenti non di ruolo, cioè per quelli che al momento dell'entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA] avevano un impiego permanente presso un'Istituzione delle [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo ci si può richiamare all'art. 107, altra norma transitoria, che esige espressamente , per l'emanazione di norme di attuazione, il parere del Comitato dello [OSCURATO:PERSONA]. Questa circostanza mi sembra essere una prova in favore della tesi che l'art. 110 non si riferisce in linea di principio alle disposizioni transitorie. Se detto articolo fosse ad esse applicabile l'art. 107 non avrebbe avuto bisogno di ricordare la partecipazione del Comitato dello [OSCURATO:PERSONA], perché il parere di questo ultimo è prescritto dall'art. 110 oltre all'audizione del Comitato del personale. — Di conseguenza è infondata la doglianza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l'art. 110 in quanto omise, prima di stabilire il regolamento per la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione, di sentire il Comitato del personale e di pubblicare il regolamento stesso. b) Dall'art. 5 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale il ricorrente trae una seconda censura. Egli afferma che i rapporti dei superiori gerarchici previsti nell'art. 102 potevano essere redatti solo dopo la descrizione degli impieghi di cui all'art. 5, la quale rappresenterebbe un'indispensabile criterio di valutazione. Anche questa censura mi sembra infondata. Secondo il chiaro dettato dell'art. 102, la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione doveva pronunciarsi soltanto sull'attitudine del dipendente a svolgere le funzioni affidategli , cioè sul modo in cui il dipendente, fino alla data della sua assunzione in ruolo, adempì, nel passato , ai suoi doveri d'ufficio. A questo fine l'organizzazione amministrativa esistente rappresentava un criterio sufficiente per determinare in modo obiettivo, per ciascun dipendente, l'ambito delle sue attribuzioni e la sua attività. [OSCURATO:PERSONA] di integrazione non aveva, d'altra parte, il compito di emettere un giudizio sulle possibilità future di impiego del dipendente, cioè di interessarsi alla futura organizzazione amministrativa della [OSCURATO:PERSONA], per la quale soltanto hanno rilievo le descrizioni degli impieghi di cui all'art. 5. c) Accanto alla censura tratta dall'art. 5 vi è anche una serie di censure che riguardano pure il modo di redigere i rapporti informativi. — In linea generale il ricorrente ritiene che il metodo di valutazione sia stato troppo soggetivo. Maggiore obiettività — egli sostiene — si sarebbe potuta ottenere se nei rapporti fossero stati indicati, per lo meno in parte, dei fatti invece che delle valutazioni. Inoltre, il ricorrente sostiene che il principio della parità di trattamento imponeva che si stabilissero preventivamente criteri di valutazione su basi generali e unitarie per tutti i dipendenti non di ruolo aventi le medesime funzioni. Anche in relazione a queste censure ci si deve anzitutto richiamare al testo dell'art. 102, che fa parola di rapporti sulla competenza , il rendimento e la condotta in servizio. Con queste espressioni non si può sicuramente aver pensato ad altro se non ad una valutazione soggettiva, all'emanazione di un giudizio di valore. In questo senso si è espressa la Prima sezione della Corte nella sentenza Leroy, che ha respinto la censura del ricorrente — il quale lamentava la genericità ed il carattere soggettivo delle osservazioni del suo superiore gerarchico, — osservando che, in base all'art. 102, il rapporto informativo ha per fine una valutazione della condotta generale del dipendente non di ruolo. Non si potrebbe, pertanto, pretendere che esso entri nei dettagli e menzioni circostanze particolari. Il rapporto si gonfierebbe in maniera eccessiva se a ciascun quesito venisse risposto indicando dei fatti. In caso di dubbi o di contestazioni si poteva scendere nei particolari nel corso dell'ulteriore svolgimento del procedimento di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] di integrazione pertanto non era affatto costretta a basare il suo giudizio soltanto su valutazioni soggettive di terzi. Per quanto riguarda il problema della determinazione dei criteri di valutazione si può naturalmente pensare, ed anzi questo è assolutamente usuale per tutti coloro che in pratica hanno a che fare con esami, che differenti esaminatori, pur applicando la stessa scala di valutazione, possono giungere a risultati diversi, tra l'altro perché hanno lavorato con vedute diverse sulla rigidità dei criteri da applicare. A questo pericolo si può però ovviare non soltanto con un sistema aritmetico atto a perfezionare la valutazione, ma anche attraverso l'accorgimento per cui un'unica [OSCURATO:PERSONA], com'è avvenuto nel caso del procedimento di integrazione, si pronuncia su tutti i giudizi. Si può così impedire una definitiva disparità di trattamento dei dipendenti, correggendo le diversità soggettive di valutazione con il ricorso ad altri elementi di giudizio (audizione di altri dipendenti ed altre prove). — Relativamente al caso particolare del ricorrente fu ancora affermato a questo proposito che il suo superiore gerarchico aveva dell'animosità nei suoi confronti. Se con ciò si vuol sostenere che il rapporto del superiore gerarchico non può essere preso in considerazione, va osservato che l'art. 102 non prevede eccezioni alla regola (giudizio del superiore gerarchico). [OSCURATO:PERSONA] di integrazione non poteva dunque respingere tale rapporto senza violare lo [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, proprio in casi simili, l'ulteriore svolgimento del procedimento di integrazione ha offerto la possibilità di raggiungere la massima obiettività attraverso il ricorso ad altri elementi di valutazione. E ciò è avvenuto anche nel nostro caso. Sulla persona del ricorrente si sono pronunciati anche altri superiori gerarchici, sono stati interrogati testimoni, ed infine il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione è stato emesso all'unanimità. Nel complesso, il procedimento di valutazione circa il rendimento in servizio del ricorrente, in base ai rapporti dei suoi superiori gerarchici, non sembra criticabile. d) Anche sulla composizione della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione si appuntano le critiche del ricorrente. Egli lamenta che vi abbia partecipato un membro del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], il quale, benché collocato al grado A/2, non esercita funzioni direttive nel senso dell'art. 102, e ritiene inammissibile la presenza alle riunioni della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione di un alto funzionario dell'amministrazione, che non apparteneva a detta [OSCURATO:PERSONA]. Nemmeno queste censure mi sembrano fondate. Indubbiamente l'art. 102 dello [OSCURATO:PERSONA] prescrive che la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione sia composta di persone «che esercitano funzioni direttive» (nel testo francese «agents exerçant des fonctions de direction»). Ritengo, però, che quest'articolo esiga soltanto la partecipazione di dipendenti di grado elevato, con adeguate conoscenze, esperienze e autorità. Non mi sembra, invece necessario che si tratti di capi divisione, cioè di dipendenti che si trovano al vertice di un vasto organismo amministrativo. Data la struttura amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] ciò avrebbe comportato che i membri del servizio giuridico non avrebbero potuto far parte della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, un risultato che certo non sarebbe stato augurabile se si voleva il rispetto di precise regole nel procedimento di integrazione. Per quanto riguarda la presenza di un funzionario della direzione amministrativa, permane effettivamente qualche dubbio. In linea di principio, si deve riconoscere che il lavoro della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione, che porta a risultati così importanti, non deve subire influenze o correre il rischio di subirne da parte di estranei. Dai verbali prodotti ricaviamo, però, che il funzionario interessato intervenne solo come osservatore a sedute preparatorie , ma fu assente nella seduta in cui si è deliberato sulla attitudine del ricorrente. Pertanto, anche questa circostanza non dovrebbe far apparire viziato il procedimento di integrazione. e) Seri dubbi fa sorgere invece la censura tratta dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione non avrebbe rispettato il principio del contradittorio, in quanto dei testimoni sono stati sentiti in assenza del ricorrente e questo non ha avuto per ultimo la parola. A questo proposito può, secondo me, restare impregiudicata la questione se il procedimento di integrazione debba essere considerato, come ritiene il ricorrente, un -procedimento giurisdizionale amministrativo. Per la nostra indagine è sufficiente rifarsi al significato e alle finalità del procedimento di integrazione. Fino all'emanazione dello [OSCURATO:PERSONA] dei dipendenti, nella [OSCURATO:PERSONA] v'erano solo dei contratti di impiego di durata limitata, come previsto dall'art. 246 del Trattato. Essi, in linea di principio, non davano diritto ad uno stabile -impiego; la loro risoluzione in base alla giurisprudenza della Corte, (cause 43, 45, 48/59 Racc. Giuris. della Corte, vol. VI, pag. 923) doveva però «essere sorretta da motivi tratti dall'interesse del servizio»; ciò che garantiva una certa stabilità. L'entrata in vigore dello [OSCURATO:PERSONA] produsse una modifica in questa situazione giuridica. Essa comportò un rafforzamento della posizione dei dipendenti, perché tutti coloro che in quel momento avevano un impiego permanente presso una delle Istituzioni, dovevano essere sottoposti ad esame, ai fini di una loro eventuale assunzione in ruolo. Se l'esito di tale esame era positivo, si procedeva all'assunzione in ruolo riconoscendo evidentemente, come era giusto, una specie di legittima aspettativa di quei dipendenti, che erano da anni al servizio della [OSCURATO:PERSONA]. Se il risultato era invece negativo, a norma dello [OSCURATO:PERSONA] il contratto doveva «di regola» essere risolto. Il procedimento di esame aveva dunque assai notevoli effetti giuridici per la carriera dei dipendenti non di ruolo. Ne consegue, a mio avviso, che esso doveva attuarsi con la massima diligenza possibile, e in vista di ottenere la valutazione più scrupulosa ed obiettiva delle capacità del dipendente. Poiché, inoltre, l'oggetto del procedimento consisteva nella formulazione di giudizi di valore, come tali sottratti al controllo giurisdizionale, ci si doveva assicurare che non venisse trascurato alcun elemento atto ad influire sulla formazione di tali giudizi. In base a queste osservazioni dobbiamo esaminare ora le censure elevate. Dai verbali prodotti risulta che la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione ha sentito, in merito al ricorrente, il suo superiore gerarchico ed un altro dipendente. Nulla sappiamo sul contenuto di queste testimonianze poiché non fu redatto alcun verbale. Anche il ricorrente ha affermato, senza esser contradetto, di non aver avuto conoscenza del contenuto di tali dichiarazioni, e di non aver quindi potuto presentare alcuna osservazione. Ora non si può escludere che la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione ha potuto essere influenzata, nel suo giudizio globale, dalle osservazioni, critiche od integrative, che il ricorrente avrebbe potuto fare su quanto avevano affermato i testimoni. L'omessa audizione del ricorrente rappresenta dunque un vizio del procedimento che la Corte non può trascurare. Giova citare le espressioni della sentenza Leroy che si riferisce pure ad un procedimento di integrazione: la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso illegittimamente di mettere l'interessato in condizioni «de présenter ses observations sur les éléments susceptibles d'avoir une influence sur sa titularisation». Questo vizio del procedimento non può tuttavia indurre la Corte a cercare di farsi un'idea sul valore delle dichiarazioni dei superiori gerarchici e delle relative osservazioni dell'interessato. Se non vuole sostituirsi all'amministrazione, alla quale soltanto spetta la valutazione delle attitudini dei dipendenti, ad essa non resta che annullare gli atti emanati senza l'osservanza delle regole procedurali e di rinviare la pratica all'esecutivo per un nuovo esame. La censura testè esaminata basta, a mio avviso, per lo meno a far annullare il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione e la relativa decisione di licenziamento. f) Potrebbe pertanto diventare superfluo l'esame degli altri mézzi di ricorso. Tuttavia vorrei brevemente dimostrare che le altre censure non sono fondate. — Ciò vale soprattutto per quelle relative al difetto di motiva-zione. Indubbiamente il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione è molto succintamente redatto. Esso si richiama soltanto al rapporto del superiore gerarchico, ad altre informazioni raccolte, all'audizione dell'interessato, e poi indica due motivi dai quali appare che il ricorrente non è idoneo al suo impiego. Tuttavia, come ha fatto la Prima sezione nella causa Leroy (e del resto in considerazione della tesi da me sostenuta nella causa 1/63 relativamente alla motivazione di atti puramente individuali) vorrei considerare sufficiente il riferimento che nell'atto impugnato si fa ad altri atti dettagliati, noti al ricorrente, benché la formula vaga e generica «altre informazioni», faccia sorgere qualche dubbio. Del resto, non si potrebbe ravvisare una violazione dell'art. 25 dello [OSCURATO:PERSONA] nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] di integrazione non si è pronunziata in relazione ai documenti prodotti dal ricorrente nel procedimento di integrazione, poiché una discussione di tutti gli argomenti dedotti dall'interessato non rientra nel dovere formale di motivare. Questo si trova anzi adeguatamente adempiuto se l'autorità decidente indica i motivi che, a suo giudizio, giustificano l'atto. — La stessa considerazione vale per la censura tratta dalla pretesa lesione dei diritti processuali del ricorrente e determinata dalle circostanze che nel procedimento di integrazione egli non ha potuto valersi di un difensore. Dai verbali presentati non risulta che al ricorrente sia stato negato tale diritto; dobbiamo anzi notare, in base alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], che nel corso del procedimento il ricorrente non ha mai cercato di valersi di un difensore. — Neanche la censura tratta dell'erronea valutazione dei fatti può, a mio avviso; portare un argomento ulteriore per l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Essa si fonda sulla circostanza che nel suo rapporto il superiore gerarchico del ricorrente ha qualificato mediocre la di lui conoscenza della lingua tedesca scritta. Questi si richiama, invece all'esame di maturità economica che ha sostenuto a Strasburgo in tedesco, e alla menzione «distinto»ottenuta in un esame di lingua tedesca presso l'Università di Liegi. Tuttavia, riterrei che questo punto può essere lasciato da parte, poiché dal parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione non si trae l'impressione che il grado di conoscenza della lingua tedesca abbia avuto un'importanza decisiva per la valutazione del ricorrente; anzi, dal rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi delle prove, offerte da questo ultimo, per l'accertare le sue conoscenze linguistiche, si deve trarre la conclusione che tale questione non interessava la [OSCURATO:PERSONA]. II. Infine, ci dobbiamo ancora occupare della domanda di risarcimento danni che nella discussione orale, sotto l'influsso della sentenza nella causa 18/63, è stata modificata nel senso che ora il ricorrente pretende la corresponsione di un importo pari alle retribuzioni che sarebbero maturate dopo il suo licenziamento. Non c'è molto da dire su questa domanda. Se effettivamente, come credo, il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione va annullato, e con esso anche la decisione di licenziamento presa dalla [OSCURATO:PERSONA], ne segue necessariamente, che il ricorrente permane alle dipendenze di quest'ultima e ha diritto alla sua retribuzione, quale prevista dal contratto di assunzione. Non v'è infatti alcun motivo per non applicare al nostro caso i principi enunciati dalla Corte nella sentenza 18/63. Mi chiedo però se sia opportuno inserire nel dispositivo della sentenza la condanna al pagamento di una somma determinata. Si può in ispecie pensare di detrarre dalla somma richiesta i compensi che il ricorrente ha percepito attraverso altre attività, svolte dopo che ebbe lasciato il servizio presso la [OSCURATO:PERSONA]. La Corte dovrebbe pertanto limitarsi ad affermare nella sentenza, in linea di principio, il diritto al risarcimento lasciando alla [OSCURATO:PERSONA] di dare esecuzione alla pronuncia tenendo conto di tutte le circostanze di fatto. 3. Riassunto e conclusioni Riassumendo, giungerei al seguente risultato : Propongo alla Corte di accogliere il ricorso, di annullare il parere della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione e la decisione di licenziamento che non sarebbe stata presa senza di quello. La Corte dovrebbe inoltre dichiarare che il ricorrente va nuovamente sottoposto al procedimento di integrazione, per il quale, in base ai principi giuridici generali, andrebbe modificata la composizione della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte dovrebbe, infine, dichiarare che al ricorrente spettano le retribuzioni maturate dopo il suo licenziamento. Con ciò le spese di causa andrebbero poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] in quanto, sostanzialmente, il ricorso troverebbe accoglimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/1964 — Fons Iuris — Fons Iuris