CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 24719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37948-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 37948/2019 Cron. Rep. Ud. 23/06/2022 CC - controricorrente - nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO N. 1 SENZA N.R.G. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo n. 1 - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo n. 1 - nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO N. 2 SENZA N.R.G [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo n. 2 - - contro - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo n. 2 - nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO N. 3 SENZA N.R.G: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; - ricorrente successivo n. 3 - - contro - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo n.3 - avverso la sentenza n. 930/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/10/2019 R.G.N. 95/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Palermo ha accolto il reclamo proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti R.A.P.) e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volti alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa ai medesimi intimato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La Corte territoriale ha dato atto che nel corso di indagini penali svolte nel periodo luglio 2013 – febbraio 2014 erano stati raccolti indizi di una reiterata condotta di sottrazione di carburante ed altri generi di consumo posta in essere dai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. presso il deposito di carburanti di via Ingham; che in data 8.4.2015 gli autori di tali condotte erano stati destinatari di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Palermo per il reato di peculato continuato in concorso e successivamente erano stati rinviati a giudizio dinanzi al tribunale di Palermo; che la società datoriale aveva disposto la sospensione dal servizio degli attuali ricorrenti e poi il loro licenziamento in tronco; che la contestazione disciplinare, mutuata dai capi di imputazione di cui all’ordinanza di custodia cautelare, addebitava ai dipendenti di aver cooperato attivamente nell’attuazione del disegno criminoso di illecita appropriazione di beni pubblici, avvalendosi dei ruoli strategici da ciascuno ricoperti nell’organigramma della società, presso il deposito di via Ingham; che tale contestazione rispettava il requisito di specificità poiché descriveva le condotte poste in essere dai singoli lavoratori, il ruolo di ciascuno nel disegno criminoso e il grado di coinvolgimento dei medesimi nell’attuazione degli illeciti; che, fermo l’esito sfavorevole agli imputati del giudizio abbreviato svolto dinanzi al Tribunale di Palermo, il materiale probatorio raccolto (intercettazioni telefoniche ed ambientali, relazioni di servizio, ordinanza di custodia cautelare) faceva emergere una serie di condotte (specificamente descritte ed elencate alle pagine da 5 ad 8 della sentenza d’appello) di fraudolenta sottrazione di beni pubblici da parte degli attuali ricorrenti. 3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione; R.P.A. ha resistito con distinti controricorsi. 4. Sono state depositate memorie, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 5. Col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 7, l. n. 300 del 1970 in relazione all’art. 18, comma 4, legge cit. come modificata dalla l. n. 92 del 2012. 6. Si addebita alla sentenza impugnata di avere errato nel giudicare legittima la contestazione disciplinare benché priva di specificità, anche riguardo al periodo in cui le condotte sarebbero state commesse; si assume inoltre che la sanzione espulsiva è stata adottata per fatti diversi da quelli contestati. 7. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 116, 244 e 416 cod. proc. civ., in relazione all’art.2697 cod. civ., per non avere la Corte d’appello ammesso le prove testimoniali richieste dal lavoratore, senza spiegare le ragioni della loro inammissibilità e così impedendo l’esercizio del diritto di difesa; si sostiene che le prove, ove ammesse, avrebbero consentito di dimostrare che le condotte poste a base del licenziamento, mai negate nella loro materialità, erano lecite e necessarie a garantire la continuità del servizio pubblico. 8. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione agli artt.2119 cod. civ., 421 cod. proc. civ., 18, comma 4, l. 300 del 1970, 5, l. 604 del 1966, nonché degli artt. 3 e 653 cod. proc. pen., per insussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante, insussistenza di una giusta causa di licenziamento e insussistenza del fatto contestato. 9. Si sostiene che la società datoriale non abbia assolto all'onere di provare i fatti posti a base della decisione di recesso e che la Corte territoriale abbia affermato la responsabilità del ricorrente in base agli episodi per come semplicemente descritti nell'ordinanza cautelare e dati per provati, senza un autonomo accertamento dei fatti e delle responsabilità. 10. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ., in relazione agli artt.2119, 2697, 2729 cod. civ., nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio pure richiamati nella motivazione della sentenza di primo grado, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. 11. Si afferma che la Corte di merito abbia errato nel considerare come prova sufficiente dei comportamenti contestati gli episodi descritti nell'ordinanza di custodia cautelare, oggetto di specifica contestazione da parte dei lavoratori e di interpretazione opposta da parte del tribunale; che ha omesso di valutare l'esito delle prove testimoniali assunte dinanzi al giudice per l'udienza preliminare e i numerosi documenti prodotti in sede penale da parte dei lavoratori. 12. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 cod. civ., in relazione alla mancanza di fatti gravi, precisi e concordanti da cui inferire la sussistenza della giusta causa di licenziamento, nonché la violazione o falsa applicazione dell'art.2119 cod. civ. sotto il profilo dell'insussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante, nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 per insussistenza del fatto contestato. 13. Si osserva la Corte di merito abbia fondato la decisione su presunzioni manifestamente prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendosi limitata a riportare alcuni passaggi dell'ordinanza di custodia cautelare che ha apoditticamente qualificato come idonei a provare la sussistenza del fatto integrante giusta causa di licenziamento. 14. Con il sesto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per omessa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione. 15. Si ribadisce che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso in assenza di prove e aderendo acriticamente alle conclusioni cui era pervenuto il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza cautelare; che gli elementi probatori tratti dal procedimento penale non sono stati assunti in contraddittorio tra le parti, non sono stati allegati dal soggetto onerato, cioè il datore di lavoro; che nell'ambito del giudizio civile il giudice può fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte in sede penale ma solo attraverso un'autonoma valutazione critica delle stesse. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 16. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per affermazioni irriducibilmente contrastanti poiché la stessa, nell’accogliere il reclamo avverso la decisione di primo grado, da un lato ha premesso di utilizzare quale unica fonte probatoria il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del lavoratore e contestualmente e in maniera contraddittoria ha dichiarato di non poter fondare il proprio convincimento sull'esito del giudizio penale. 17. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione della legge n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, in riferimento alla legge n. 604 del 1966, art. 3 e all’art. 2119 cod. civ., nonché violazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto accertati e non contestati i fatti e le circostanze come riportati nell'ordinanza di custodia cautelare, senza porre in essere alcuna autonoma verifica e assumendo quei fatti quali elementi presuntivi su cui fondare la decisione di legittimità del licenziamento e benché gli stessi fossero in contrasto con gli elementi di prova acquisiti nel giudizio. 18. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione della legge n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, in riferimento alla legge n. 604 del 1966, art. 3 e all’art. 2119 cod. civ., nonché violazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte di merito valutato complessivamente le condotte dei ricorrenti sul presupposto di esistenza di un accordo associativo tra i dipendenti, pur in evidente assenza di tale presupposto secondo quanto affermato nell'ordinanza di custodia cautelare. 19. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 cod. civ., in relazione alla mancanza di fatti gravi, precisi e concordanti da cui inferire la sussistenza della giusta causa di licenziamento, nonché la violazione o falsa applicazione dell'art.2119 cod. civ. sotto il profilo dell'insussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante, nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 per insussistenza del fatto contestato. 20. Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto di colmare la carenza probatoria della società utilizzando presunzioni semplici tratte dall'ordinanza di custodia cautelare, benché prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 21. Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 cod. civ., in relazione alla mancanza di fatti gravi, precisi e concordanti da cui inferire la sussistenza della giusta causa di licenziamento, nonché la violazione o falsa applicazione dell'art.2119 cod. civ. sotto il profilo dell'insussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante, nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 per insussistenza del fatto contestato. 22. Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui, in assenza di prove di cui era onerata la società, ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso in base a presunzioni manifestamente prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 23. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 e 2697 cod. civ., per il mancato assolvimento dell'onere di prova da parte della società datoriale onerata. 24. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per omessa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione. 25. Si critica la sentenza d’appello per avere ritenuto integrata la giusta causa di recesso aderendo acriticamente alle conclusioni cui è pervenuto il giudice penale, senza un esame critico degli elementi di prova raccolti in quella sede. 26. Con il quarto motivo si addebita alla decisione d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e cioè la non corrispondenza tra i beni rinvenuti presso l'officina del ricorrente e quelli sottratti alla società datoriale. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 27. Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 cod. civ., in relazione alla mancanza di fatti gravi, precisi e concordanti da cui inferire la sussistenza della giusta causa di licenziamento, nonché la violazione o falsa applicazione dell'art.2119 cod. civ. sotto il profilo dell'insussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante, nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 per insussistenza del fatto contestato. 28. Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui, in assenza di prove di cui era onerata la società, ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso in base a presunzioni manifestamente prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 29. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 e 2697 cod. civ., per il mancato assolvimento dell'onere di prova da parte della società datoriale onerata. 30. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per omessa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione. 31. Si critica la sentenza d’appello per avere ritenuto integrata la giusta causa di recesso aderendo acriticamente alle conclusioni cui è pervenuto il giudice penale, senza un esame critico degli elementi di prova raccolti in quella sede. 32. Con il quarto motivo si addebita alla decisione d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e cioè che rientrasse tra le mansioni del ricorrente, quale addetto all’erogazione del carburante, il compito di rilevare la misura fisica delle giacenze, con conseguente liceità delle operazioni di misurazione del carburante. 33. I motivi di ricorso possono essere raggruppati per questioni omogenee. 34. Deve anzitutto esaminarsi la censura, oggetto del primo motivo di ricorso del Mancuso, di violazione dell’art. 7 St. Lav. per difetto di specificità della contestazione disciplinare e mancanza di corrispondenza tra i fatti contestati e quelli posti a base della decisione di recesso. 35. Il motivo è inammissibile in quanto non sono trascritti, almeno nelle parti rilevanti, i documenti (cioè la lettera di contestazione e quella di licenziamento) sui cui si fondano le critiche in oggetto, in violazione dell’obbligo previsto dall’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c. (v. Cass. S.U., n. 8077 del 2012; S.U. n. 5698 del 2012; v. recentemente S.U. n. 8950 del 2022; Cass.n. 6769 del 2022). Tale omissione, che si accompagna ad un difetto di specificità del motivo, è particolarmente rilevante nel caso di specie in cui si deduce l’assenza, nella lettera di contestazione, di riferimenti all’epoca di realizzazione delle condotte e in cui si assume una divergenza tra i fatti contestati e quelli posti a fondamento del licenziamento. 36. Parimenti inammissibile è la censura oggetto del secondo motivo del ricorso Mancuso, in quanto investe l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella ammissione e valutazione delle prove, anche in ordine alla rilevanza e specificità delle stesse, non censurabile in questa sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass. S.U. nn. 5083 e 5084 del 2014) oppure ove abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; n. 5654 del 2017; n. 27415 del 2018). Tali caratteristiche non possono in alcun modo attribuirsi alle istanze probatorie relative alle plurime circostanze elencate a pag. 12 del ricorso Mancuso, volte a prospettare una ricostruzione in fatto del tutto diversa rispetto a quella effettuata dai giudici di appello. 37. I restanti motivi di impugnazione del ricorso Mancuso e i motivi di censura dei ricorsi Cardinale, Messina e [OSCURATO:PERSONA], investono, da diversi punti di vista, la decisione di reclamo in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti contestati, anche con riferimento alla corretta applicazione della regola di distribuzione dell’onere di prova e delle regole di prova presuntiva, nonché le statuizioni relative alla integrazione della giusta causa di recesso; si denuncia, infine, la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per omessa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione. 38. Nessuna di tali censure può trovare accoglimento. 39. Sebbene veicolate attraverso la denuncia di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, le critiche mosse investono, nella sostanza, la ricostruzione in fatto operata dai giudici di appello ed hanno come fulcro la deduzione secondo cui la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire il contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare, specie nella ricostruzione della condotta dei singoli dipendenti, senza il necessario esame critico del materiale proveniente dal parallelo procedimento penale. 40. Questa Corte ha chiarito che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale ed anche le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento (ad es. nei casi in cui il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.), potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 2168 del 2013). 41. In particolare si è affermato che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (v. Cass. n. 3689 del 2021; n. 18025 del 2019; n. 1593 del 2017; n. 20335 del 2004). 42. Si è ulteriormente specificato che il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (v. Cass. n. 5317 del 2017; n. 10017 del 2016). 43. La sentenza impugnata, in coerenza con la premessa enunciata (“pur prendendosi atto dell'esito sfavorevole per gli imputati del giudizio abbreviato […] per il reato di peculato continuato in concorso, la cognizione devoluta a questo giudice non può appiattirsi sulle valutazioni compiute dall'A.G. penale ma […] non potrà prescindere da una disamina critica degli elementi di prova raccolti in quel giudizio in funzione del raggiungimento di unautonom o e libero convincimento”), ha analizzato una complessa serie di dati ricavati dalle registrazioni video degli organi di polizia giudiziaria, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle relazioni sui pedinamenti e sui servizi di osservazione effettuati, puntualmente riportati nell’ordinanza di custodia cautelare, valorizzando, tra l’altro, la mancata contestazione, ad opera degli attuali ricorrenti, della materialità dei comportamenti e degli accadimenti ivi documentati. Ha poi svolto, nel contraddittorio delle parti, una valutazione del complessivo corredo probatorio, anche alla luce delle giustificazioni fornite dai lavoratori, individuando la condotta di ciascuno quale disciplinarmente rilevante. 44. L'apprezzamento del rilievo probatorio conferito agli elementi desunti dagli atti del procedimento penale, nel raffronto con le restanti risultanze istruttorie, non è suscettibile di censura in questa sede. E’ infatti noto che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). 45. Riguardo alla eccepita violazione delle regole di formazione della prova è sufficiente ribadire che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli conferisce un potere officioso d'indagine (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. 13960 del 2014), e che l’art. 116 c.p.c. vieta di valutare le prove secondo un criterio diverso da quello in esso indicato, mentre esula dall’ambito applicativo di tali norme ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, nei limiti della violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. o nel perimetro di cui al novellato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014). 46. Neppure può ravvisarsi una violazione dell’art.2697 c.c. atteso che la Corte di merito ha correttamente addossato a parte datoriale l’onere di dimostrare la sussistenza degli addebiti contestati ed ha ritenuto tale onere puntualmente assolto. 47. Anche i rilievi sulla violazione delle regole in materia di prova presuntiva risultano infondati. 48. Premesso che, come recita l’art. 2727 c.c., le presunzioni sono le conseguenze che la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzioni semplici o giudiziali) trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, nella giurisprudenza di legittimità si è più volte sottolineato come, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto, il giudice di merito incontri il solo limite del principio di probabilità (Cass., 12/6/2006, n. 13546). Non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile, secondo un criterio di necessità assoluta ed esclusiva (cfr. Cass. n. 6387 del 2018 e precedenti ivi citati), ma è sufficiente che l’inferenza del fatto noto da quello ignoto sia effettuata in base ad un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit (cfr. Cass., 30/5/2019 n. 14762; Cass. 15/3/2018 n. 6387; Cass.30/11/2005, n. 6081; Cass. 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass. 13/11/1996, n. 9961); 49. Il giudizio valutativo sugli indizi costituisce un giudizio di fatto, come tale rimesso al giudice di merito che, nel suo libero apprezzamento, può valutarli, ove anche provenienti dalla parte, come idonei alla dimostrazione di un fatto determinato e porli, in concorso o meno con altri elementi significativi, a base del proprio convincimento (cfr. Cass., 15/3/2006, n. 5645; Cass., 17/11/2003, n. 17371; Cass., 30/5/2002, n. 7935; Cass., 14/2/2002, n. 2124; Cass., 26/10/2001, n. 13213. Cfr. altresì Cass., 28/6/2010, n. 15383; Cass., 28/4/2004, n. 8126). 50. Si è altresì specificato che, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (v. Cass. n. 17535 del 2008; n. 29635 del 2018). 51. Nel caso in esame, i ricorrenti non offrono argomenti atti a invalidare il procedimento di inferenza logica svolto dai giudici di appello in base ai dati probatori raccolti ma si limitano a prospettare una spiegazione alternativa della condotta contestata, come funzionale alle mansioni dai medesimi espletate e quindi allo svolgimento del servizio, in tal modo censurando, ancora una volta, il procedimento valutativo e decisorio e non la commissione di errori nell’applicazione delle regole di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. 52. Infondate sono anche le censure di violazione dell’art. 2119 cod. civ. formulate sul presupposto di insussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante. 53. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la giusta causa di licenziamento, quale "fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama; tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici o giuridici (Cass. n. 13534 del 2019; n. 31155 del 2018; n. 27238 del 2018; n. 21214 del 2009; Cass. n. 8254 del 2004). 54. Nelle medesime pronunce si è precisato come l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c. non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’individuazione e nell'applicazione dei parametri integrativi, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca. 55. Tuttavia è stato evidenziato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art.2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cessazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005). 56. Nel caso in esame, i ricorrenti non identificano quali siano i parametri integrativi della clausola generaleche sarebbero stati violati dai giudici di merito, limitandosi esclusivamente a ribadire che secondo il loro giudizio il fatto addebitato non avrebbe rilievo disciplinare e non costituirebbe giusta causa di licenziamento, per cui, anche per questo profilo, la sentenza impugnata non risulta efficacemente censurata. 57. Deve infine escludersi la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. 58. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno precisato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle Preleggi, come riduzione al 'minimo costituzionale' del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". 59. Nel caso di specie non si è in presenza di un vizio "così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione", dal momento che la motivazione non solo è formalmente esistente come parte del documento, ma le argomentazioni sono svolte in modo assolutamente coerente, sì da consentire di individuare con chiarezza la «giustificazione del decisum». 60. Parimenti inammissibili sono il quarto motivo di ricorso del Messina e il quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], entrambi formulati ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per l’omesso esame di specifiche circostanze fattuali (per il Messina, la non corrispondenza tra i beni rinvenuti presso l'officina del ricorrente e quelli sottratti alla società datoriale; per il [OSCURATO:PERSONA], il contenuto delle mansioni di addetto all’erogazione del carburante comprensive del compito di rilevare la misura fisica delle giacenze) in quanto prive, comunque, del requisito di decisività, intesa come idoneità di per sé a determinare un esito diverso della decisione (v. in tal senso Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014 cit.). 61. Per le ragioni esposte i ricorsi devono essere respinti. 62. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza. 63. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di cia1cun ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.