CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 12573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 4411/14 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ai fini del procedimento in Roma, via A. [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, pronunciata con riferimento all'avviso di accertamento n. 801033200565/2007; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 19/10/2020 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comuni hi. Roma, idente [OSCURATO:PERSONA],' 2 ,-,-- l 0/APIR2 [OSCURATO:PERSONA] r fr7p eI .--11, t CANCEI