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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 gennaio 1978

Cassazione n. 48236/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01.01.1978 Avverso la sentenza del 17/02/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 17/02/2021, con la quale è stata conferma la pronuncia di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Padova in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 09/10/1990.

2. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e vizio di motivazione, poiché, in assenza di specifica prospettazione dell'appellante della possibilità di subordinare la richiesta concessione della sospensione condizionale della pena, ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, cod. pen. la Corte d'appello ha ritenuto di non poter applicare il beneficio.

Nella specie, lo STAILI aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena in relazione ad una precedente condanna a pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 474, comma 2, cod. pen., risalente a tre anni prima.

Non sussistendo i presupposti per la concessione della sospensione condizionale sic et simpliciter, la Corte d'appello avrebbe, pertanto, dovuto valutare la possibilità di subordinarne la concessione subordinandola all'applicazione del lavoro di pubblica utilità.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha richiesto l'annullamento della impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente è inammissibile.

2. Con l'unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato ha censurato la decisione impugnata, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, per aver ritenuto di non poter applicare il beneficio della sospensione condizionale, subordinata ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. in assenza di specifica richiesta o non opposizione da parte dell'imputato.

3. Sulla questione dei caratteri che deve assumere la "non opposizione" dell'imputato di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., questa Corte non ignora che nella giurisprudenza di legittimità si registrano soluzioni contrastanti in ordine alla questione della necessità o meno di un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'imputato al fine di poter subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

4. Il motivo di ricorso, tuttavia, nel caso di specie, non supera il vaglio di ammissibilità in ragione della totale aspecificità dell'appello sul punto.

4.1. Con sentenza del 8/01/2017 il Tribunale di Padova ha motivato il diniego della concessione del beneficio in favore dell'imputato in ragione della recidiva contestata e del fatto che questi aveva già goduto in relazione ad altra condanna della sospensione condizionale della pena.

Le doglianze di appello formulate dalla difesa sulla specifica statuizione di diniego sono state incentrate sulla incensuratezza dell'imputato, non prospettando in alcun modo la possibilità di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività prospettato.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila da versare in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01.01.1978 Avverso la sentenza del 17/02/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 17/02/2021, con la quale è stata conferma la pronuncia di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Padova in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 09/10/1990. 2. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e vizio di motivazione, poiché, in assenza di specifica prospettazione dell'appellante della possibilità di subordinare la richiesta concessione della sospensione condizionale della pena, ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, cod. pen. la Corte d'appello ha ritenuto di non poter applicare il beneficio. Nella specie, lo STAILI aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena in relazione ad una precedente condanna a pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 474, comma 2, cod. pen., risalente a tre anni prima. Non sussistendo i presupposti per la concessione della sospensione condizionale sic et simpliciter, la Corte d'appello avrebbe, pertanto, dovuto valutare la possibilità di subordinarne la concessione subordinandola all'applicazione del lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha richiesto l'annullamento della impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente è inammissibile. 2. Con l'unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato ha censurato la decisione impugnata, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, per aver ritenuto di non poter applicare il beneficio della sospensione condizionale, subordinata ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. in assenza di specifica richiesta o non opposizione da parte dell'imputato. 3. Sulla questione dei caratteri che deve assumere la "non opposizione" dell'imputato di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., questa Corte non ignora che nella giurisprudenza di legittimità si registrano soluzioni contrastanti in ordine alla questione della necessità o meno di un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'imputato al fine di poter subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. 4. Il motivo di ricorso, tuttavia, nel caso di specie, non supera il vaglio di ammissibilità in ragione della totale aspecificità dell'appello sul punto. 4.1. Con sentenza del 8/01/2017 il Tribunale di Padova ha motivato il diniego della concessione del beneficio in favore dell'imputato in ragione della recidiva contestata e del fatto che questi aveva già goduto in relazione ad altra condanna della sospensione condizionale della pena. Le doglianze di appello formulate dalla difesa sulla specifica statuizione di diniego sono state incentrate sulla incensuratezza dell'imputato, non prospettando in alcun modo la possibilità di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività prospettato. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila da versare in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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