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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25729/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato.

A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità e della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.2 cod. pen.

Deduce inoltre che a seguito della entrata in vigore del d.lgs n.150 del 2022, doveva essere dichiarata l'improcedibilità della azione penale, non essendo stata depositata alcuna querela.

Il ricorso è inammissibile.

La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confronta.

In particolare, quanto alla sussistenza della aggravante, il ricorrente argomenta sulla mancanza dell'uso della violenza sulle cose, laddove la circostanza aggravante è stata riconosciuta stante l'uso dei 1..in mezzo fraudolento.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, GaltellUi , Quanto alla mancanza di querela, la prospettata censura non tiene conto dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. no ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 495:1.3 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità e della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.2 cod. pen. Deduce inoltre che a seguito della entrata in vigore del d.lgs n.150 del 2022, doveva essere dichiarata l'improcedibilità della azione penale, non essendo stata depositata alcuna querela. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confronta. In particolare, quanto alla sussistenza della aggravante, il ricorrente argomenta sulla mancanza dell'uso della violenza sulle cose, laddove la circostanza aggravante è stata riconosciuta stante l'uso dei 1..in mezzo fraudolento. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, GaltellUi , Quanto alla mancanza di querela, la prospettata censura non tiene conto dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. no ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 495:1.3 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in