Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 1965

Cassazione n. 11426/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/05/1965 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 12 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 8-bis cod. pen. contestata al capo 1), con rideterminazione della pena irrogata, in quella di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro trecento di multa e con conferma nel resto del provvedimento, in relazione ai reati di cui ai capi 1) (artt. 624, 625, comma 4, cod. pen. e 3) (per quest'ultimo limitatamente al reato di cui all'art. 55, comma 9, prima parte d.

Igs. n. 231 del 2007), con la recidiva di cui all'art. 99, commi 1, 2 n. 1 e 2, 3, e 4 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza descritta, ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto generico.

Il ricorrente, pur a fronte di espressa motivazione sulle ragioni della riconosciuta recidiva qualificata (precedenti per furto anche pluriaggravato, tutti contestati con l'aggravante della destrezza, nonché indebito utilizzo di carte di credito, ritenuti espressione della non occasionalità della condotta e dimostrativi di maggiore pericolosità del ricorrente, stante la naturale propensione ad acquisire profitti mediante la commissione di reati contro il patrimonio, per ragioni di lucro: cfr. pag. 2), si limita ad escludere che la condotta accertata, nel presente procedimento, sia espressione di maggiore capacità a delinquere, stante anche la non elevata gravità del fatto, svolgendo, dunque, una critica aspecifica.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]) -C2__L--) o —.)) DITr :7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/05/1965 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 12 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 8-bis cod. pen. contestata al capo 1), con rideterminazione della pena irrogata, in quella di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro trecento di multa e con conferma nel resto del provvedimento, in relazione ai reati di cui ai capi 1) (artt. 624, 625, comma 4, cod. pen. e 3) (per quest'ultimo limitatamente al reato di cui all'art. 55, comma 9, prima parte d. Igs. n. 231 del 2007), con la recidiva di cui all'art. 99, commi 1, 2 n. 1 e 2, 3, e 4 cod. pen. 2. Avverso la sentenza descritta, ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto generico. Il ricorrente, pur a fronte di espressa motivazione sulle ragioni della riconosciuta recidiva qualificata (precedenti per furto anche pluriaggravato, tutti contestati con l'aggravante della destrezza, nonché indebito utilizzo di carte di credito, ritenuti espressione della non occasionalità della condotta e dimostrativi di maggiore pericolosità del ricorrente, stante la naturale propensione ad acquisire profitti mediante la commissione di reati contro il patrimonio, per ragioni di lucro: cfr. pag. 2), si limita ad escludere che la condotta accertata, nel presente procedimento, sia espressione di maggiore capacità a delinquere, stante anche la non elevata gravità del fatto, svolgendo, dunque, una critica aspecifica. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]) -C2__L--) o —.)) DITr :7
Sentenza Cassazione n. 11426/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris