CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2024
Cassazione n. 18083/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato laseguente ORDINANZA sul ricorso n. 12885/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore e difensore di [OSCURATO:PERSONA], giusta la corrispondente procura speciale depositata, unitamente al controricorso, nel giudizio n.r.g. 16348/2020 promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti della s.s. “[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] e del dott. [OSCURATO:PERSONA] C.”. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.S. con sede in Ragusa, alla via del [OSCURATO:PERSONA] n. 27, in persona dei suoi soci amministratori dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, rappresentati e difesi per procura speciale in calce al ricorso n.r.g. 16348/2020, dall’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilianoin Roma, alla via Piemonte n. 32, presso lo studio dell’AvvocatoGiuseppe Spada.- controricorrent i - per la correzione dell’ordinanza , n. cron. 6922 /20 2 2 , della CORTE DI CASSAZIONE,pubblicata il giorno 02/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore e difensore di [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale allegata al controricorso depositato nel giudizio di legittimità n.r.g. 16348/2020, promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti della società semplice “[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] e del dott. [OSCURATO:PERSONA] C.”, con istanza datata 9 giugno 2023 (recante la seguente intestazione: “Istanza di correzione di errore materiale ex artt. 391 bis c.p.c. –giudizio n. 16348/2020 R.G.”) ha chiesto a questa Corte di «volere disporre d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., a correzione della ordinanza n. 6922 pubblicata il 2 marzo 2022, resa nel giudizio in epigrafe n. 16348/2020 R.G., la distrazione delle spese processuali liquidate in favore del sottoscritto difensore». 1.1. Di tale istanza vi è prova dell’avvenuta iscrizione a ruolo,d’ufficio, a cura del Presidente titolare della Prima Sezione. 1.2. In prossimità della fissata adunanza camerale del 26 giugno 2024 (di cui, il 19 aprile 2024, è stato dato avviso alle parti costituite nel predetto giudizio di legittimità n.r.g. 16348/2020), risulta essere stata depositata (in data 14 giugno 2024), una “Memoria illustrativa nel ricorso n. 12885/2023 RG. […] Per il [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] e del dott. [OSCURATO:PERSONA] s.s. […], in persona dei suoi soci amministratori dott. [OSCURATO:PERSONA] […] e dott. [OSCURATO:PERSONA] […], anche in proprio, rappresentati e difesi per procura speciale in calce al ricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]”, qualificatisi “ricorrenti” contro “il p.i. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, indicato come “resistente”, «per la cassazione della sentenza n. 2418/2019 del 06.11.2019, non notificata, resa dalla Corte di Appello di Catania ed avente ad oggetto la determinazione della quota sociale di spettanza del socio receduto». [OSCURATO:PERSONA] 1.Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che: i) l’ordinanza resa da Cass.n. 6922 del 2022 ha definito il giudizio di legittimità n. 16348 del 2020, avente ad oggetto il ricorso promosso da “Laboratorio analisi cliniche dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA] s.s.”, in persona dei suoi soci amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2418/2019, depositata il 6 novembre 2019; ii) la “Memoria illustrativa” depositata il 14 giugno 2024, nell’interesse di “Laboratorio analisi cliniche dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA] s.s.”, in persona dei suoi soci amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, contiene considerazioni, argomentazioni ed osservazioni volte ad ottenere la cassazione della sentenza n. 2418/2019 resa dalla Corte d’Appello di Catania, col favore delle spese e dei compensi di tutti i precedenti gradi di giudizio e del presente grado: essa, pertanto, si rivela del tutto estranea all’oggetto dell’odierno procedimento, concernente, esclusivamente, la richiesta di correzione materiale della menzionata ordinanza resa da Cass. n. 6922 del 2022, la quale ha già rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella indicata qualità, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2418/2019, la quale, pertanto, è divenuta definitiva e non più soggetta a mezzi di impugnazione ordinari. 2. Fermo quanto precede, l’errore di cui si dice inficiata la menzionata ordinanza resada Cass. n. 6922 del 2022 è, in tesi, contenuto nella parte in cui la Suprema Corte, nel pronunciare la condanna degli allora ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella indicata qualità, alla rifusione delle spese in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di disporne la distrazione in favore del suo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne avevano fatto richiesta.2.1. L’istanza de qua– di cui non occorre procedere alla notifica anche a [OSCURATO:PERSONA], parte difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 16348/2020 r.g., in quanto il Collegio ritiene di poter aderire, sul punto, al più recente indirizzo ermeneutico espresso daCass. n. 15302 del 2023, alla cui motivazione può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. –merita accoglimento. 2.2. Invero, risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto, nel controricorso del 17 luglio 2020 e nella memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi antistatario. 2.2.1. Orbene, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. –che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese –consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Cass., SU, n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass. n. 8578 del 2014; Cass. n. 5082 del 2024). 2.2.2. Deve disporsi, quindi, la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo. 3. Non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass., SU, n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009;Cass. n. 21213 del 2013; Cass. nn. 15302 e 26566 del 2023; Cass. n. 5082 del 2024). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 6922/2022, pubblicata il 2 marzo 2022, sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l'espressione «oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%», del seguente enunciato «con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta l’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. Così deciso i