CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 13474/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 21.10.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Avellino in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen, accertato in Avellino il 12.6.2015. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La Corte ha, infatti, spiegato in maniera esaustiva le ragioni per cui il riconoscimento fotografico di Papa doveva essere ritenuto attendibile, le ragioni per ciui non era plausibile che egli avesse sottratto il materiale dagli uffici per sbaglio e le ragioni per cui doveva ritenersi irrilevante la mancanza di un dettagliato elenco dei beni sottratti. A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a ribadire le stesse censure, proponendo alla Corte di legittimità una inammissibile diversa lettura del compendio probatorio e una alternativa ricostruzione dei fatti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trennila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P