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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 1991

Cassazione n. 26518/2026

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ato a CASERTA il 13/07/1991 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata censurato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria da parte della Corte territoriale, è manifestamente infondato, essendosi il giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato.

A tale proposito, difatti, questa Corte ha rilevato che la regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), digs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento di giudizio abbreviato, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio tempus regit actum (Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01; Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, S., Rv. 286089 - 01); conseguendone che, nel caso in esame ed essendo applicabile ratione temporis la modifica suddetta, non sussistevano ex ante i presupposti per dare luogo alla rinnovazione richiesta.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata richiesta la riqualificazione del reato sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup. è inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

In particolare, i profili di fatto e di diritto illustrati in sede di motivo di ricorso sono stati analiticamente affrontati dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al carattere organizzato dell'attività di lavorazione dello stupefacente e dell'accertata detenzione di materiale idoneo al confezionamento di oltre 1.000 dosi di marijuana, idonei a porre la decisione impugnata in piena coerenza con i principi dettati da Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; secondo la quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, valutazione - nel caso di specie - compiutamente e logicamente motivata.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa 7delle ammende, non emergendo ragioni dì esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.MDoti ndr:i 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CASERTA il 13/07/1991 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata censurato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria da parte della Corte territoriale, è manifestamente infondato, essendosi il giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato. A tale proposito, difatti, questa Corte ha rilevato che la regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), digs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento di giudizio abbreviato, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio tempus regit actum (Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01; Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, S., Rv. 286089 - 01); conseguendone che, nel caso in esame ed essendo applicabile ratione temporis la modifica suddetta, non sussistevano ex ante i presupposti per dare luogo alla rinnovazione richiesta. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata richiesta la riqualificazione del reato sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup. è inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, i profili di fatto e di diritto illustrati in sede di motivo di ricorso sono stati analiticamente affrontati dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al carattere organizzato dell'attività di lavorazione dello stupefacente e dell'accertata detenzione di materiale idoneo al confezionamento di oltre 1.000 dosi di marijuana, idonei a porre la decisione impugnata in piena coerenza con i principi dettati da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; secondo la quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, valutazione - nel caso di specie - compiutamente e logicamente motivata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa 7delle ammende, non emergendo ragioni dì esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.MDoti ndr:i 3