CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45749/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza, emessa il 28.11.2019 dal Tribunale di Napoli, di condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 co. 2, 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. (commesso fino al 31 gennaio 2014); - che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione in ordine alla raggiunta prova della responsabilità dell'imputato, è inammissibile, siccome unicamente diretto a sollecitare, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il motivo, peraltro, è meramente reiterativo di analoghe doglianze già sollevate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata e priva di vizi logici, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo il ricorso così carente sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso