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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 27568/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 3394del ruolo generale dell ' anno 2021 , proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Caravaggio, frazione Vidalengo, [OSCURATO:PERSONA] n. 82, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rap- presentata e difesa nel presente giudizio, per mandato in calce al ricorso, anche disgiuntamente tra di loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]- mi, del Foro di Bergamo (cod. fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 63E10 A794K, pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (cod. fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 55M25 H501M, pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) ed elet- tivamente domiciliata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via degli Scipioni n. 268/a. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] due([OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], n. 16, [OSCURATO:PERSONA] (MI), [OSCURATO:PARTITA_IVA], iscritto al REA di Milano al n. 13 71043, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempo re ing.

Fran- co Lombardi (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 58C17 G388X), rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 45T05 D612X; pec: stefanograssi@pec.ordineavvocati- firenze.it; [OSCURATO:TELEFONO]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 69H18 D612N; pec: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) del Foro di Firenze e Luigi

V. Damone (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 68B14 I158G; pec: [OSCURATO:EMAIL]; fax: 0882/ 228243) del Foro di Foggia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12, come da mandato in calce al controricorso.

Controricorrentee Ricorrente incidentale nonché contro Ministero dell'economia e delle finanze ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e Agenzia del demanio([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rispetti- vo Ministro e Direttore pro tempore, rappresentati e difesi, per mandato ai sensi di legge, dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) ([OSCURATO:TELEFONO]) (P.E.C. ags.rm@mailcert. avvocaturastato.it) e presso la stessa per legge domiciliati a Roma in via dei Portoghesi n. 12.

Controricorrentie Ricorrenti incidentali nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale agisce in virtù dei poteri conferitigli con pro- cura autenticata per atto [OSCURATO:PERSONA] di Roma rep. n. 63584, racc. n. 32903 del 4.8.2021, con sede in Roma, Piazzale della [OSCURATO:PERSONA] n. 1, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e dife- sa, come da procura speciale rilasciata su foglio separato dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47S03 H501H, [OSCURATO:TELEFONO]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62M48 H501G [OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO], pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso i quali presso elegge domicilio digitale, nonché domicilio fisico in Roma, via Po n.

Controricorrente nonché contro Comune di Caravaggio.

Intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n° 2566 depo- sitata il 4 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L ' [OSCURATO:PERSONA] s.s. proponeva opposizione alla stima effettuata dalla Commissione espropri e relativa ad alcuni fondi siti in Caravaggio (BG).

Nelcontraddittorio con tutti i soggetti indicati in intestazione, la Corte d'appello di Brescia con l'ordinanza menzionata in intesta- zione, in accoglimento delle eccezioni dei resistenti, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione. 2.-Osservava che l'ablata, onde dar prova della tempestività del deposito del ricorso ex artt. 702 - bis cod. proc. civ. e 29 del d.lgs. n° 150/2011, depositato il 18 marzo 2019, aveva chiesto alla Corte di dichiarare la nullità della notificazione del decreto di esproprio, effettuata il 15 giugno 2018 in Caravaggio, via France- sca n° 4, ove -a dire dell ' opponente – era ubicato un immobile dif- ferente rispetto a quello in cui aveva sede la società e privo di al- cun collegamento con essa.

Nella prospettazione della ricorrente, la società avrebbe avuto sede in Caravaggio, via Francesca n° 82, mentre i legali rappresen- tanti della stessa ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) risiederebbero nello stesso Comune, ma, il primo, in via Sairini senza numero civico,e la seconda in via Baruffi n°

14. Rilevava la Corte che effettivamente, dalle risultanze del cer- tificato camerale, al momento della notifica del decreto di esproprio la società agricola aveva sede in Caravaggio, frazione Vidalengo, via Francesca senza numero civico, a seguito della variazione della precedente sede, posta nella stessa via Francesca al civico n°

4. Tuttavia, dall'avviso di ricevimento della notifica a mezzo del servizio postale risultava che il plico contenente il decreto di espro- prio era stato inserito nella cassetta postale corrispondente allo stabile indicato nell'indirizzo: circostanza che comprovava un colle- gamento tra la società e l'immobile presso il quale la notifica era stata eseguita e la permanente collocazione in via Francesca n° 4 del luogo deputato al recapito della posta.

Peraltro, anche in altri atti giudiziari e stragiudiziali l'Agricola aveva indicato come sua sede la via Francesca n° 4, con la conse- guenza che doveva concludersi per la permanenza di un collega- mento effettivo tra tale località ([OSCURATO:PERSONA] n. 4) e l'azienda della società agricola.

Assorbita di ogni altra questione e spese a carico dell'oppo- nente. 3.-Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], affidando il gra- vame a tre mezzi. [OSCURATO:PERSONA] due, che conclude per l'inammissibilità e co- munque per l'infondatezza del ricorso e propone ricorso incidentale condizionato in base ad un motivo.

Resistono altresì il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del Demanio, che concludono per l'inammissibilità e co- munque per la reiezione del ricorso principale e formulano un moti- vo di ricorso incidentale.

Resiste, infine, anche RFI che conclude per l'inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] ha contraddetto alle impugnazioni incidentali mediante controricorso.

La causa è stata quindi assegnata per la trattazione in Adu- nanza Camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ.

Con atto del 27 maggio 2025 la [OSCURATO:PERSONA] ed il Con- sorzio Cepav due hanno, rispettivamente, rinunciato al ricorso prin- cipale ed incidentale ed accettato le rispettive rinunce. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo di ricorso principale l ' Agricola la- menta violazione o falsa applicazione degli artt. 46 cod. civ., 145 e 160 e 101 cod. proc. civ. ed insiste nell'eccezione di nullità della notifica del decreto di esproprio, in quanto eseguita presso un indi- rizzo diverso da quello della sede legale.

Col secondo mezzosi duole della violazione o falsa applica- zione degli artt. 46 cod. civ., 101, 140, 145 e 160 cod. proc. civ. e 8 della legge 20 novembre 1982 n°

890. Anche a ritenere che la sede della società fosse in via France- sca n° 4, la notifica era stata eseguita a mezzo del servizio postale e si era perfezionata per compiuta giacenza.

Tale modalità di notifica sarebbe legittima solo se nell'atto ri- sulti identificato il legale rappresentante della società destinataria e solo mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego.

Col terzo motivol'Agricola deduce violazione e falsa applica- zione dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n° 890 e degli artt.101, 115 e 160 del cod. proc. civ.

La Corte avrebbe assunto come dies a quo del termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione alla stima la data risultante dall'avviso di ricevimento del plico, mentre avrebbe do- vuto considerare che, a norma dell'art. 8 della legge 890/82, la no- tifica si perfeziona trascorsi dieci giorni dalla spedizione della CAN, ossia della comunicazione di avviso di deposito del plico presso l'uf- ficio postale.

Col primo ed unico motivo di ricorso incidentale condi- zionato Cepav due deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 291 e 307 cod. proc. civ. ed erronea dichiarazione di as- sorbimento dell'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado.

L'opponente alla stima avrebbe evocato in causa un contrad- dittore non corretto, ossia il Demanio pubblico dello Stato – Ramo idrico e avrebbe notificato all'Avvocatura generale dello Stato, anzi- ché a quella Distrettuale.

La Corte d'appello alla prima udienza del 2 ottobre 2019 avrebbe, quindi, rinviato al 15 gennaio 2020 assegnando termine perentorio per la notifica al 31 ottobre 2019.

L'Agricola avrebbe poi notificato all'Agenzia del Demanio ed al Ministero dell'economia e delle finanze ancora una volta presso l'Avvocatura generale, anziché presso quella Distrettuale.

La Corte, pertanto, avrebbe dovuto pronunciare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., mentre rinviò an- cora una volta assegnando un nuovo termine per la rinnovazione della notifica, che da ultimo venne eseguita presso l'Avvocatura di- strettuale. 5.- A seguito della rinuncia del ricorso principale e di quello incidentale condizionato, debitamente accettate dalla [OSCURATO:PERSONA]- fendi e dal [OSCURATO:PERSONA] due, va pronunciata l'estinzione dei giudizi, a spese compensate, come concordemente chiesto dalle parti.

Non essendovi, invece, alcuna rinuncia da parte del Demanio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, va esaminato il motivo di ricorso incidentale proposto da queste ultime parti processuali. 6.-Dunque, col primo ed unico motivo di ricorso inciden- tale l'Agenzia del Demanio ed il Ministero dell'economia e delle fi- nanze deducono la nullità della sentenza exart. 360 n° 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 291, comma 2, e 307, comma 3, cpc, in combinato disposto con l'art. 11 r.d. n° 1611/1933.

Alla prima udienza del 2 ottobre 2019 la Corte aveva rinviato al 15 gennaio 2020 per rinotificare l'atto introduttivo, assegnando termine al 31 ottobre 2019. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi rinotificato il ricorso introdut- tivo al Demanio ed al Ministero presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché presso quella Distrettuale di Brescia.

All'udienza del 15 gennaio 2020, la Corte, anziché dichiarare estinto il giudizio, avrebbe ulteriormente rinviato per ulteriore noti- fica e quest'ultima sarebbe alfine stata fatta presso l'Avvocatura di- strettuale.

Nondimeno, dopo aver emesso l'ordine di integrazione del contraddittorio, la Corte non avrebbe potuto rinviare una seconda volta per procedere a nuova notifica, ma avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ. 7.-Il ricorso incidentale è assorbito.

Esso ripropone una questione pregiudiziale (estinzione del processo o inammissibilità dell'appelloper inosservanza del termine fissato per la rinotifica) che la sentenza impugnata non ha esami- nato.

Pertanto, poiché l'opposizione alla stima è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva, gli odierni ricorrenti incidentali, ri- sultati interamente vittoriosi davanti alla Corte d'appello, avrebbero avuto interesse all'esame della propria impugnazione solo in caso di accoglimento del ricorso principale.

Ne deriva che il loro ricorso incidentale, da considerarsi impli- citamente condizionato, deve ritenersi assorbito dalla rinuncia a quello principale. 8.-La rinuncia al ricorso principale dell'[OSCURATO:PERSONA] ed a quello incidentale del Consorzio e l'assorbimento del ricorso inci- dentale del Demanio e del Ministero dell'economia e delle finanze costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” (nel senso di Corte cost. n° 77/2018) per disporre l'integrale compensazione delle spese tra i rinuncianti, da un lato, e Demanio e Ministero, dall'altro.

P.Q.M la Corte dichiara estinto il giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] due.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale del Demanio e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dichiara in- tegralmente compensate le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 3394del ruolo generale dell ' anno 2021 , proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Caravaggio, frazione Vidalengo, [OSCURATO:PERSONA] n. 82, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rap- presentata e difesa nel presente giudizio, per mandato in calce al ricorso, anche disgiuntamente tra di loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]- mi, del Foro di Bergamo (cod. fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 63E10 A794K, pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (cod. fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 55M25 H501M, pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) ed elet- tivamente domiciliata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via degli Scipioni n. 268/a. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] due([OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], n. 16, [OSCURATO:PERSONA] (MI), [OSCURATO:PARTITA_IVA], iscritto al REA di Milano al n. 13 71043, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempo re ing. Fran- co Lombardi (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 58C17 G388X), rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 45T05 D612X; pec: stefanograssi@pec.ordineavvocati- firenze.it; [OSCURATO:TELEFONO]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 69H18 D612N; pec: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) del Foro di Firenze e Luigi V. Damone (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 68B14 I158G; pec: [OSCURATO:EMAIL]; fax: 0882/ 228243) del Foro di Foggia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12, come da mandato in calce al controricorso. Controricorrentee Ricorrente incidentale nonché contro Ministero dell'economia e delle finanze ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e Agenzia del demanio([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rispetti- vo Ministro e Direttore pro tempore, rappresentati e difesi, per mandato ai sensi di legge, dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) ([OSCURATO:TELEFONO]) (P.E.C. ags.rm@mailcert. avvocaturastato.it) e presso la stessa per legge domiciliati a Roma in via dei Portoghesi n. 12. Controricorrentie Ricorrenti incidentali nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale agisce in virtù dei poteri conferitigli con pro- cura autenticata per atto [OSCURATO:PERSONA] di Roma rep. n. 63584, racc. n. 32903 del 4.8.2021, con sede in Roma, Piazzale della [OSCURATO:PERSONA] n. 1, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e dife- sa, come da procura speciale rilasciata su foglio separato dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47S03 H501H, [OSCURATO:TELEFONO]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62M48 H501G [OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO], pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso i quali presso elegge domicilio digitale, nonché domicilio fisico in Roma, via Po n. Controricorrente nonché contro Comune di Caravaggio. Intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n° 2566 depo- sitata il 4 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L ' [OSCURATO:PERSONA] s.s. proponeva opposizione alla stima effettuata dalla Commissione espropri e relativa ad alcuni fondi siti in Caravaggio (BG). Nelcontraddittorio con tutti i soggetti indicati in intestazione, la Corte d'appello di Brescia con l'ordinanza menzionata in intesta- zione, in accoglimento delle eccezioni dei resistenti, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione. 2.-Osservava che l'ablata, onde dar prova della tempestività del deposito del ricorso ex artt. 702 - bis cod. proc. civ. e 29 del d.lgs. n° 150/2011, depositato il 18 marzo 2019, aveva chiesto alla Corte di dichiarare la nullità della notificazione del decreto di esproprio, effettuata il 15 giugno 2018 in Caravaggio, via France- sca n° 4, ove -a dire dell ' opponente – era ubicato un immobile dif- ferente rispetto a quello in cui aveva sede la società e privo di al- cun collegamento con essa. Nella prospettazione della ricorrente, la società avrebbe avuto sede in Caravaggio, via Francesca n° 82, mentre i legali rappresen- tanti della stessa ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) risiederebbero nello stesso Comune, ma, il primo, in via Sairini senza numero civico,e la seconda in via Baruffi n° 14. Rilevava la Corte che effettivamente, dalle risultanze del cer- tificato camerale, al momento della notifica del decreto di esproprio la società agricola aveva sede in Caravaggio, frazione Vidalengo, via Francesca senza numero civico, a seguito della variazione della precedente sede, posta nella stessa via Francesca al civico n° 4. Tuttavia, dall'avviso di ricevimento della notifica a mezzo del servizio postale risultava che il plico contenente il decreto di espro- prio era stato inserito nella cassetta postale corrispondente allo stabile indicato nell'indirizzo: circostanza che comprovava un colle- gamento tra la società e l'immobile presso il quale la notifica era stata eseguita e la permanente collocazione in via Francesca n° 4 del luogo deputato al recapito della posta. Peraltro, anche in altri atti giudiziari e stragiudiziali l'Agricola aveva indicato come sua sede la via Francesca n° 4, con la conse- guenza che doveva concludersi per la permanenza di un collega- mento effettivo tra tale località ([OSCURATO:PERSONA] n. 4) e l'azienda della società agricola. Assorbita di ogni altra questione e spese a carico dell'oppo- nente. 3.-Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], affidando il gra- vame a tre mezzi. [OSCURATO:PERSONA] due, che conclude per l'inammissibilità e co- munque per l'infondatezza del ricorso e propone ricorso incidentale condizionato in base ad un motivo. Resistono altresì il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del Demanio, che concludono per l'inammissibilità e co- munque per la reiezione del ricorso principale e formulano un moti- vo di ricorso incidentale. Resiste, infine, anche RFI che conclude per l'inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] ha contraddetto alle impugnazioni incidentali mediante controricorso. La causa è stata quindi assegnata per la trattazione in Adu- nanza Camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. Con atto del 27 maggio 2025 la [OSCURATO:PERSONA] ed il Con- sorzio Cepav due hanno, rispettivamente, rinunciato al ricorso prin- cipale ed incidentale ed accettato le rispettive rinunce. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo di ricorso principale l ' Agricola la- menta violazione o falsa applicazione degli artt. 46 cod. civ., 145 e 160 e 101 cod. proc. civ. ed insiste nell'eccezione di nullità della notifica del decreto di esproprio, in quanto eseguita presso un indi- rizzo diverso da quello della sede legale. Col secondo mezzosi duole della violazione o falsa applica- zione degli artt. 46 cod. civ., 101, 140, 145 e 160 cod. proc. civ. e 8 della legge 20 novembre 1982 n° 890. Anche a ritenere che la sede della società fosse in via France- sca n° 4, la notifica era stata eseguita a mezzo del servizio postale e si era perfezionata per compiuta giacenza. Tale modalità di notifica sarebbe legittima solo se nell'atto ri- sulti identificato il legale rappresentante della società destinataria e solo mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego. Col terzo motivol'Agricola deduce violazione e falsa applica- zione dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n° 890 e degli artt.101, 115 e 160 del cod. proc. civ. La Corte avrebbe assunto come dies a quo del termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione alla stima la data risultante dall'avviso di ricevimento del plico, mentre avrebbe do- vuto considerare che, a norma dell'art. 8 della legge 890/82, la no- tifica si perfeziona trascorsi dieci giorni dalla spedizione della CAN, ossia della comunicazione di avviso di deposito del plico presso l'uf- ficio postale. Col primo ed unico motivo di ricorso incidentale condi- zionato Cepav due deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 291 e 307 cod. proc. civ. ed erronea dichiarazione di as- sorbimento dell'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado. L'opponente alla stima avrebbe evocato in causa un contrad- dittore non corretto, ossia il Demanio pubblico dello Stato – Ramo idrico e avrebbe notificato all'Avvocatura generale dello Stato, anzi- ché a quella Distrettuale. La Corte d'appello alla prima udienza del 2 ottobre 2019 avrebbe, quindi, rinviato al 15 gennaio 2020 assegnando termine perentorio per la notifica al 31 ottobre 2019. L'Agricola avrebbe poi notificato all'Agenzia del Demanio ed al Ministero dell'economia e delle finanze ancora una volta presso l'Avvocatura generale, anziché presso quella Distrettuale. La Corte, pertanto, avrebbe dovuto pronunciare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., mentre rinviò an- cora una volta assegnando un nuovo termine per la rinnovazione della notifica, che da ultimo venne eseguita presso l'Avvocatura di- strettuale. 5.- A seguito della rinuncia del ricorso principale e di quello incidentale condizionato, debitamente accettate dalla [OSCURATO:PERSONA]- fendi e dal [OSCURATO:PERSONA] due, va pronunciata l'estinzione dei giudizi, a spese compensate, come concordemente chiesto dalle parti. Non essendovi, invece, alcuna rinuncia da parte del Demanio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, va esaminato il motivo di ricorso incidentale proposto da queste ultime parti processuali. 6.-Dunque, col primo ed unico motivo di ricorso inciden- tale l'Agenzia del Demanio ed il Ministero dell'economia e delle fi- nanze deducono la nullità della sentenza exart. 360 n° 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 291, comma 2, e 307, comma 3, cpc, in combinato disposto con l'art. 11 r.d. n° 1611/1933. Alla prima udienza del 2 ottobre 2019 la Corte aveva rinviato al 15 gennaio 2020 per rinotificare l'atto introduttivo, assegnando termine al 31 ottobre 2019. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi rinotificato il ricorso introdut- tivo al Demanio ed al Ministero presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché presso quella Distrettuale di Brescia. All'udienza del 15 gennaio 2020, la Corte, anziché dichiarare estinto il giudizio, avrebbe ulteriormente rinviato per ulteriore noti- fica e quest'ultima sarebbe alfine stata fatta presso l'Avvocatura di- strettuale. Nondimeno, dopo aver emesso l'ordine di integrazione del contraddittorio, la Corte non avrebbe potuto rinviare una seconda volta per procedere a nuova notifica, ma avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ. 7.-Il ricorso incidentale è assorbito. Esso ripropone una questione pregiudiziale (estinzione del processo o inammissibilità dell'appelloper inosservanza del termine fissato per la rinotifica) che la sentenza impugnata non ha esami- nato. Pertanto, poiché l'opposizione alla stima è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva, gli odierni ricorrenti incidentali, ri- sultati interamente vittoriosi davanti alla Corte d'appello, avrebbero avuto interesse all'esame della propria impugnazione solo in caso di accoglimento del ricorso principale. Ne deriva che il loro ricorso incidentale, da considerarsi impli- citamente condizionato, deve ritenersi assorbito dalla rinuncia a quello principale. 8.-La rinuncia al ricorso principale dell'[OSCURATO:PERSONA] ed a quello incidentale del Consorzio e l'assorbimento del ricorso inci- dentale del Demanio e del Ministero dell'economia e delle finanze costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” (nel senso di Corte cost. n° 77/2018) per disporre l'integrale compensazione delle spese tra i rinuncianti, da un lato, e Demanio e Ministero, dall'altro. P.Q.M la Corte dichiara estinto il giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] due. Dichiara assorbito il ricorso incidentale del Demanio e del Ministero dell'economia e delle finanze. Dichiara in- tegralmente compensate le spe
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