CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 1984
Cassazione n. 09086/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1984 avverso l'ordinanza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano che ha dichiarato inammissibile per intempestività l'appello proposto nei confronti della sentenza con la quale è stata condannata per i reati di cui agli artt. 493 ter e 624 cod. pen.; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il termine per il deposito della motivazione della sentenza veniva a cadere in giorno festivo, così trascurando il disposto dell'art. 172 comma 3 cod. proc. pen., è manifestamente infondato sul presupposto che il termine per il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale, nel caso di specie, cadeva invero in un giorno non festivo, ossia sabato 10 dicembre 2022; sicché: - la sentenza, il cui dispositivo riporta il termine autoassegnato ex art. 545, comma 3, cod. proc. pen. di 60 giorni, è stata pronunciata 1'11 ottobre 2022; il termine per il deposito della motivazione (depositata ritualmente il 1 dicembre 2022) decorreva il giorno sabato 10 dicembre 2022. L'appello, depositato in cancelleria via PEC in data 26 gennaio 2023, pertanto, è stato correttamente ritenuto intempestivo dalla Corte di appello perché decorso il termine di 45 gg che stabilisce il combinato disposto degli artt. 585 e 172 cod. proc. pen. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gen