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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 1964

Cassazione n. 04043/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1964 avverso l'ordinanza dell'08/06/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava - dopo aver respinto talune eccezioni di rito - l'anteriore ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, ossia alla cosca di 'ndrangheta facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

All'indagato è in particolare contestato, al Capo 1) della rubrica, di essere uomo di fiducia del capo clan e, in quanto titolare di un impianto di distribuzione di carburanti situato lungo la strada statale 18 nel territorio del Comune di Falerna, di avere messo a disposizione del sodalizio la relativa area di servizio, divenuta, nel tempo, base operativa di esso, luogo di riunione, centro di smistamento di informazioni e messaggi, nonché punto di riferimento per gli incontri di Bagalà con altri esponenti della criminalità organizzata operante nel territorio.

Chiunque intendesse contattare Bagalà poteva recarsi presso il distributore, con la certezza o di incontrarlo o di raggiungerlo tramite gli interposti uffici dell'indagato.

Gli elementi di gravità indiziaria a carico dell'indagato erano costituiti dai servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria, da filmati di videosorveglianza e dalle risultanze delle intercettazioni.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione mediante atti distinti, rispettivamente sottoscritti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il primo atto di ricorso sviluppa tre motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità processuale.

Non sarebbe stato trasmesso al Tribunale del riesame il verbale dell'interrogatorio, reso da [OSCURATO:PERSONA] al Pubblico Ministero in data posteriore alla richiesta di misura cautelare; né il verbale per riassunto, non compilato, né la relativa fonoregistrazione, non riuscita per motivi tecnici.

La mancata documentazione di tale atto, potenzialmente favorevole alla difesa, avrebbe compromesso i diritti di quest'ultima.

Sarebbe pienamente integrata la fattispecie di mancata trasmissione degli atti, di cui all'art. 309, comma 5, ultima parte (concernente gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato), cod. proc. pen., con la conseguenza che la misura cautelare andava dichiarata perenta dal giudice del riesame.3.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il loro ascolto era stato interrotto sul rilievo di esistenti indizi di reità a loro carico per reati connessi o probatoriamente collegati.

Tali indizi, in realtà, preesistevano all'esame, sicché i dichiaranti avrebbero dovuto essere, sin dall'inizio, sentiti con le debite garanzie difensive, come non avvenuto.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di valutazione di gravità indiziaria.

Sarebbe mancata, in proposito, una valutazione puntuale e rigorosa.

L'ordinanza impugnata si risolverebbe in una serie di argomentazioni generiche, superficiali e illogiche, ruotanti intorno alla pretesa, ma indimostrata, caratura criminale di Bagalà.

La presenza di costui al distributore era innegabile, così come il fatto che l'indagato e Bagalà conversassero, ma dai discorsi non emergerebbero contenuti illeciti, né vi sarebbe traccia di ingerenze dell'indagato rispetto a quanto Bagalà andasse svolgendo, né del preteso ruolo d'intermediario al primo intestato.

Bagalà sarebbe un grande chiacchierone, ma sarebbe incongruo far discendere dal suo parlare a ruota libera l'intraneità mafiosa del ricorrente, specie a cospetto dell'assoluta buona fede dell'odierno ricorrente.

L'assunto, secondo cui il distributore sarebbe la base operativa della consorteria, risalirebbe alle dichiarazioni di Mendicino e Ammendola, la cui credibilità e attendibilità - messa in discussione nella memoria difensiva depositata al Tribunale del riesame, nel motivo ampiamente ripresa - il Tribunale stesso avrebbe totalmente omesso di valutare.

Le vicende di interposizione fittizia, riguardanti la società [OSCURATO:PERSONA], sarebbero confinate all'interno delle dinamiche riguardanti la famiglia Bagalà, dall'indagato neppure comprese, e non rivestirebbero alcun rilievo in pretesa chiave associativa.

Era stato Gallo stesso ad installare, nell'area di servizio carburanti, un sistema di videosorveglianza.

Ciò non sarebbe certo avvenuto, se quel luogo fosse stato realmente deputato a sede operativa della cosca.

La protezione di quest'ultima, se realmente esistita, avrebbe d'altra parte scongiurato i ripetuti furti e danneggiamenti, viceversa verificatisi.

Né sarebbe vero che Gallo avesse smontato la videocamera installata dagli inquirenti.

Le vicende estorsive, di cui si parlerebbe nelle conversazioni intercettate, non coinvolgerebbero l'indagato, che in realtà non sarebbe neppure stato al corrente del loro andamento.Il Tribunale del riesame neppure avrebbe speso parola sul dichiarato dei collaboratori di giustizia Giuliano e [OSCURATO:PERSONA], la cui valenza accusatoria la difesa aveva messo in discussione.

Conclusivamente, il materiale d'accusa raccolto non raggiungerebbe affatto lo standard, legale e giurisprudenziale, necessario per attribuire a Gallo la qualifica di partecipe ad un'associazione di stampo mafioso, mancando ogni indizio del rapporto, viceversa necessario, di stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio.

4. Il secondo atto di ricorso sviluppa un unico articolato motivo, con cui denuncia violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e degli artt. 63 e 273 cod. proc. pen.

Il ricorrente torna ad eccepire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Mendicino e Ammendola, rese, in tesi, da soggetti che, anche in assenza di formale iscrizione nel registro delle notizie di reato, avrebbero dovuto, sin dall'inizio, rivestire la qualità di indagati, in rapporto alla falsità del narrato inerente le vicende coinvolgenti la società Megarredi.

Il ricorrente ribadisce, quindi, l'inesistenza di elementi indiziari sintomatici di una sua adesione incondizionata al sodalizio di causa, la cui esistenza sarebbe stata ancora da dimostrare.

Il mero rapporto sinallagmatico con Bagalà, in assenza di qualunque diretto coinvolgimento nelle attività da questi svolte, non integrerebbe la fattispecie di partecipazione associativa, così come delineata e delimitata dalla giurisprudenza di legittimità, risalente e recente, in ricorso richiamata e illustrata.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del primo atto di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

La disciplina codicistica prevede che, nel caso sia presentata richiesta di riesame di una misura cautelare, l'Autorità procedente trasmetta al Tribunale competente, nel termine prescritto, gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., come tali formati anteriormente alla richiesta di applicazione della misura stessa (Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296-01), nonché gli eventuali elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, frutto dell'attività investigativa della medesima Autorità; con la conseguenza che l'omessa trasmissione di tale materiale di indagine determina la caducazione dell'ordinanza impositiva della misura, qualora il contenuto di esso incida in modo decisivo sul quadro cautelare, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti in questione rivestano tale carattere (Sez. 1, n. 50906 del 28/06/2018, Venturi, Rv. 274539-01).

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la mancata trasmissione al Riesame di un verbale di interrogatorio di un coindagato, non documentato, per ammissione della stessa difesa, in alcuna delle forme processualmente ammesse.

Trattasi di atto materialmente, prima ancora che giuridicamente, inesistente, privo di qualunque rilevanza rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.

Di tale pseudo-atto processuale sarebbe, in ogni caso, impossibile apprezzare e utilizzare il contenuto, onde stabilire se esso giovi, e in modo determinante, alla posizione dell'indagato, conformemente alle indicazioni giurisprudenziali appena richiamate.

L'eccezione processuale risulta così palesemente priva di pregio.

2. Il secondo motivo del primo atto di ricorso, ripreso dal secondo atto, è inammissibile perché non sorretto da effettivo interesse.

Indipendentemente da ogni altra considerazione, appare assorbente il rilievo per cui le dichiarazioni di Ammendola e Mendicino non sono state in alcun modo richiamate dal Tribunale ai fini del riscontro di gravità indiziaria.

Il tema della utilizzabilità processuale delle medesime dichiarazioni si rivela, in questa fase, puramente accademico. 3.

Neppure il terzo motivo del primo atto di ricorso, ripreso dal secondo atto, supera il vaglio di ammissibilità.

3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez.

U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi.

Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura.

Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, di incarichi specifici.

L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili, e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., e non mero concorrente esterno.

3.2. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, da circostanze in tal senso adeguatamente significative; ossia, in particolare, dalla garantita disponibilità, a beneficio della cosca capeggiata da Bagalà (non specificamente contestata, nella sua esistenza, né in sede di merito, né con l'attuale ricorso), del luogo organizzato quale base logistico-operativa del clan, ove anche avvenivano gli incontri con gli esponenti di altre cosche di ‘ndrangheta, nonché dal ruolo di ausilio e di intermediazione svolto, in funzione, di ciò, dall'odierno ricorrente, espressione di un suo legame continuativo e strettamente fiduciario con il soggetto di vertice dell'organizzazione.

A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da servizi di osservazione, da riprese filmate e dall'ampio corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine e conoscenza personale.

Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio.

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo il test in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superato - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; n N :s..1 Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del . 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). dgai o 10 od Cr) -

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'intero ricorso consegue, ai sensi - °a W 00 u- dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese 00 ob processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione 1 ; (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa () — delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima rt: (t) co equo determinare in tremila euro. (Ti E o La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1964 avverso l'ordinanza dell'08/06/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava - dopo aver respinto talune eccezioni di rito - l'anteriore ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, ossia alla cosca di 'ndrangheta facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. All'indagato è in particolare contestato, al Capo 1) della rubrica, di essere uomo di fiducia del capo clan e, in quanto titolare di un impianto di distribuzione di carburanti situato lungo la strada statale 18 nel territorio del Comune di Falerna, di avere messo a disposizione del sodalizio la relativa area di servizio, divenuta, nel tempo, base operativa di esso, luogo di riunione, centro di smistamento di informazioni e messaggi, nonché punto di riferimento per gli incontri di Bagalà con altri esponenti della criminalità organizzata operante nel territorio. Chiunque intendesse contattare Bagalà poteva recarsi presso il distributore, con la certezza o di incontrarlo o di raggiungerlo tramite gli interposti uffici dell'indagato. Gli elementi di gravità indiziaria a carico dell'indagato erano costituiti dai servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria, da filmati di videosorveglianza e dalle risultanze delle intercettazioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione mediante atti distinti, rispettivamente sottoscritti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo atto di ricorso sviluppa tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità processuale. Non sarebbe stato trasmesso al Tribunale del riesame il verbale dell'interrogatorio, reso da [OSCURATO:PERSONA] al Pubblico Ministero in data posteriore alla richiesta di misura cautelare; né il verbale per riassunto, non compilato, né la relativa fonoregistrazione, non riuscita per motivi tecnici. La mancata documentazione di tale atto, potenzialmente favorevole alla difesa, avrebbe compromesso i diritti di quest'ultima. Sarebbe pienamente integrata la fattispecie di mancata trasmissione degli atti, di cui all'art. 309, comma 5, ultima parte (concernente gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato), cod. proc. pen., con la conseguenza che la misura cautelare andava dichiarata perenta dal giudice del riesame.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il loro ascolto era stato interrotto sul rilievo di esistenti indizi di reità a loro carico per reati connessi o probatoriamente collegati. Tali indizi, in realtà, preesistevano all'esame, sicché i dichiaranti avrebbero dovuto essere, sin dall'inizio, sentiti con le debite garanzie difensive, come non avvenuto. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di valutazione di gravità indiziaria. Sarebbe mancata, in proposito, una valutazione puntuale e rigorosa. L'ordinanza impugnata si risolverebbe in una serie di argomentazioni generiche, superficiali e illogiche, ruotanti intorno alla pretesa, ma indimostrata, caratura criminale di Bagalà. La presenza di costui al distributore era innegabile, così come il fatto che l'indagato e Bagalà conversassero, ma dai discorsi non emergerebbero contenuti illeciti, né vi sarebbe traccia di ingerenze dell'indagato rispetto a quanto Bagalà andasse svolgendo, né del preteso ruolo d'intermediario al primo intestato. Bagalà sarebbe un grande chiacchierone, ma sarebbe incongruo far discendere dal suo parlare a ruota libera l'intraneità mafiosa del ricorrente, specie a cospetto dell'assoluta buona fede dell'odierno ricorrente. L'assunto, secondo cui il distributore sarebbe la base operativa della consorteria, risalirebbe alle dichiarazioni di Mendicino e Ammendola, la cui credibilità e attendibilità - messa in discussione nella memoria difensiva depositata al Tribunale del riesame, nel motivo ampiamente ripresa - il Tribunale stesso avrebbe totalmente omesso di valutare. Le vicende di interposizione fittizia, riguardanti la società [OSCURATO:PERSONA], sarebbero confinate all'interno delle dinamiche riguardanti la famiglia Bagalà, dall'indagato neppure comprese, e non rivestirebbero alcun rilievo in pretesa chiave associativa. Era stato Gallo stesso ad installare, nell'area di servizio carburanti, un sistema di videosorveglianza. Ciò non sarebbe certo avvenuto, se quel luogo fosse stato realmente deputato a sede operativa della cosca. La protezione di quest'ultima, se realmente esistita, avrebbe d'altra parte scongiurato i ripetuti furti e danneggiamenti, viceversa verificatisi. Né sarebbe vero che Gallo avesse smontato la videocamera installata dagli inquirenti. Le vicende estorsive, di cui si parlerebbe nelle conversazioni intercettate, non coinvolgerebbero l'indagato, che in realtà non sarebbe neppure stato al corrente del loro andamento.Il Tribunale del riesame neppure avrebbe speso parola sul dichiarato dei collaboratori di giustizia Giuliano e [OSCURATO:PERSONA], la cui valenza accusatoria la difesa aveva messo in discussione. Conclusivamente, il materiale d'accusa raccolto non raggiungerebbe affatto lo standard, legale e giurisprudenziale, necessario per attribuire a Gallo la qualifica di partecipe ad un'associazione di stampo mafioso, mancando ogni indizio del rapporto, viceversa necessario, di stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio. 4. Il secondo atto di ricorso sviluppa un unico articolato motivo, con cui denuncia violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e degli artt. 63 e 273 cod. proc. pen. Il ricorrente torna ad eccepire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Mendicino e Ammendola, rese, in tesi, da soggetti che, anche in assenza di formale iscrizione nel registro delle notizie di reato, avrebbero dovuto, sin dall'inizio, rivestire la qualità di indagati, in rapporto alla falsità del narrato inerente le vicende coinvolgenti la società Megarredi. Il ricorrente ribadisce, quindi, l'inesistenza di elementi indiziari sintomatici di una sua adesione incondizionata al sodalizio di causa, la cui esistenza sarebbe stata ancora da dimostrare. Il mero rapporto sinallagmatico con Bagalà, in assenza di qualunque diretto coinvolgimento nelle attività da questi svolte, non integrerebbe la fattispecie di partecipazione associativa, così come delineata e delimitata dalla giurisprudenza di legittimità, risalente e recente, in ricorso richiamata e illustrata. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del primo atto di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La disciplina codicistica prevede che, nel caso sia presentata richiesta di riesame di una misura cautelare, l'Autorità procedente trasmetta al Tribunale competente, nel termine prescritto, gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., come tali formati anteriormente alla richiesta di applicazione della misura stessa (Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296-01), nonché gli eventuali elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, frutto dell'attività investigativa della medesima Autorità; con la conseguenza che l'omessa trasmissione di tale materiale di indagine determina la caducazione dell'ordinanza impositiva della misura, qualora il contenuto di esso incida in modo decisivo sul quadro cautelare, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti in questione rivestano tale carattere (Sez. 1, n. 50906 del 28/06/2018, Venturi, Rv. 274539-01). Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la mancata trasmissione al Riesame di un verbale di interrogatorio di un coindagato, non documentato, per ammissione della stessa difesa, in alcuna delle forme processualmente ammesse. Trattasi di atto materialmente, prima ancora che giuridicamente, inesistente, privo di qualunque rilevanza rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. Di tale pseudo-atto processuale sarebbe, in ogni caso, impossibile apprezzare e utilizzare il contenuto, onde stabilire se esso giovi, e in modo determinante, alla posizione dell'indagato, conformemente alle indicazioni giurisprudenziali appena richiamate. L'eccezione processuale risulta così palesemente priva di pregio. 2. Il secondo motivo del primo atto di ricorso, ripreso dal secondo atto, è inammissibile perché non sorretto da effettivo interesse. Indipendentemente da ogni altra considerazione, appare assorbente il rilievo per cui le dichiarazioni di Ammendola e Mendicino non sono state in alcun modo richiamate dal Tribunale ai fini del riscontro di gravità indiziaria. Il tema della utilizzabilità processuale delle medesime dichiarazioni si rivela, in questa fase, puramente accademico. 3. Neppure il terzo motivo del primo atto di ricorso, ripreso dal secondo atto, supera il vaglio di ammissibilità. 3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura. Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, di incarichi specifici. L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili, e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., e non mero concorrente esterno. 3.2. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, da circostanze in tal senso adeguatamente significative; ossia, in particolare, dalla garantita disponibilità, a beneficio della cosca capeggiata da Bagalà (non specificamente contestata, nella sua esistenza, né in sede di merito, né con l'attuale ricorso), del luogo organizzato quale base logistico-operativa del clan, ove anche avvenivano gli incontri con gli esponenti di altre cosche di ‘ndrangheta, nonché dal ruolo di ausilio e di intermediazione svolto, in funzione, di ciò, dall'odierno ricorrente, espressione di un suo legame continuativo e strettamente fiduciario con il soggetto di vertice dell'organizzazione. A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da servizi di osservazione, da riprese filmate e dall'ampio corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine e conoscenza personale. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo il test in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superato - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; n N :s..1 Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del . 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). dgai o 10 od Cr) - 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'intero ricorso consegue, ai sensi - °a W 00 u- dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese 00 ob processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione 1 ; (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa () — delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima rt: (t) co equo determinare in tremila euro. (Ti E o La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.