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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:664
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del presidente della Corte 17 ottobre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] e altri / Consiglio [causa C‑2/11 P(I)] «[OSCURATO:PERSONA] – Intervento – Interesse alla soluzione della controversia»

1. Procedura – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Controversia relativa alla validità di un regolamento che istituisce un dazio antidumping – Necessità di dimostrare un interesse attuale, diretto e certo (Art. 230 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma) (v. punti 9-11, 14-15)

2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 22-23)

3. Procedura – Intervento – Interessati – Domanda d’intervento presentata da un’associazione rappresentativa del settore interessato – Ricevibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma) (v. punti 24-25) [OSCURATO:PERSONA] proposta contro l’ordinanza del Tribunale (presidente dell’Ottava Sezione) 14 dicembre 2010, causa T‑536/08, Huvis/Consiglio, recante rigetto della domanda d’intervento della ricorrente in un procedimento avente ad oggetto il ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 10 settembre 2008, n. 893, che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 247, pag. 1).

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co KG, la Sandler AG e il Gesamtverband der [OSCURATO:PERSONA]- und Modeindustrie eV sopportano le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del presidente della Corte 17 ottobre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] e altri / Consiglio [causa C‑2/11 P(I)] «[OSCURATO:PERSONA] – Intervento – Interesse alla soluzione della controversia» 1. Procedura – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Controversia relativa alla validità di un regolamento che istituisce un dazio antidumping – Necessità di dimostrare un interesse attuale, diretto e certo (Art. 230 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma) (v. punti 9-11, 14-15) 2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 22-23) 3. Procedura – Intervento – Interessati – Domanda d’intervento presentata da un’associazione rappresentativa del settore interessato – Ricevibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma) (v. punti 24-25) [OSCURATO:PERSONA] proposta contro l’ordinanza del Tribunale (presidente dell’Ottava Sezione) 14 dicembre 2010, causa T‑536/08, Huvis/Consiglio, recante rigetto della domanda d’intervento della ricorrente in un procedimento avente ad oggetto il ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 10 settembre 2008, n. 893, che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 247, pag. 1). Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co KG, la Sandler AG e il Gesamtverband der [OSCURATO:PERSONA]- und Modeindustrie eV sopportano le proprie spese.
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