Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:664
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del presidente della Corte 17 ottobre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] e altri / Consiglio
[causa C‑2/11 P(I)]
«[OSCURATO:PERSONA] – Intervento – Interesse alla soluzione della controversia»
1.
Procedura – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Controversia relativa
alla validità di un regolamento che istituisce un dazio antidumping – Necessità di dimostrare un interesse attuale, diretto
e certo (Art. 230 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma) (v. punti 9-11, 14-15)
2.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione
dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia,
art. 58, primo comma) (v. punti 22-23)
3.
Procedura – Intervento – Interessati – Domanda d’intervento presentata da un’associazione rappresentativa del settore interessato
– Ricevibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma) (v. punti 24-25)
[OSCURATO:PERSONA] proposta contro l’ordinanza del Tribunale (presidente dell’Ottava Sezione) 14 dicembre 2010, causa T‑536/08,
Huvis/Consiglio, recante rigetto della domanda d’intervento della ricorrente in un procedimento avente ad oggetto il ricorso
diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 10 settembre 2008, n. 893, che mantiene i dazi antidumping
sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 384/96 (GU L 247, pag. 1).
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co KG, la Sandler AG e il Gesamtverband der [OSCURATO:PERSONA]- und Modeindustrie eV sopportano le proprie spese.