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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 1963

Cassazione n. 29635/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1966 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi alla requisitoria già depositata, nel senso dell'inammissibilita' udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12/12/2022 la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha ridotto la pena irrogata all'esito del primo grado di giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il resto confermando la sentenza che li aveva condannati per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento alla distrazione di un complesso immobiliare di proprietà della s.r.l.

Iride, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Taranto in data 11/07/2018.

La sentenza di primo grado aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ultima legale rappresentante legale della società, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ma quell'imputata non ha proposto appello.

La Corte territoriale si è dunque occupata solo della vicenda relativa alla cessione del predetto complesso immobiliare.

L'operazione venne realizzata il 29/08/2016, quando la società era amministrata da [OSCURATO:PERSONA], moglie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], e fu giustificata come datio in solutum in favore dei fratelli Scupola a fronte di crediti che costoro avrebbero maturato, negli anni precedenti, nei confronti della società, l'uno a titolo di retribuzioni quale lavoratore dipendente e l'altro a titolo di compenso quale amministratore, incarico rivestito fino al 29/03/2016.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto sottoscritto da unico comune difensore, articolando i seguenti motivi, qui enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 216, comma 1 n. 1, e 223 legge fallimentare.

La Corte di appello avrebbe reso una motivazione apodittica e non avrebbe valutato adeguatamente i presupposti oggettivo e soggettivo del reato contestato: l'operazione sarebbe stata realizzata alla luce del sole, con atto notarile, da parte dei due fratelli che detenevano in parti uguali il capitale della società, in un momento nel quale questa non presentava segni di decozione, come risulterebbe dai bilanci e dalla relazione del curatore fallimentare.

I crediti vantati dai due soci sarebbero reali, provati dagli accordi transattivi documentati.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 216, comma 3 legge fallimentare.

La Corte territoriale sarebbe incorsa in contraddizione laddove, a fronte della prova dei crediti citati, ha rifiutato di qualificare il reato nei termini di bancarotta preferenziale anziché patrimoniale.2.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo all'art. 219, primo comma, legge fallimentare: la Corte territoriale non avrebbe motivato puntualmente sul punto devoluto, laddove l'entità del danno doveva essere valutata in relazione al pregiudizio arrecato alla massa dei creditori non già dal fallimento, ma dai fatti di bancarotta.

2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'illogico diniego del giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante: la Corte territoriale non ha valutato le caratteristiche della vicenda, il ruolo marginale della Chezzi che si è limitata ad assumere l'incarico amministrativo per mettere pace tra marito e cognato, il credito realmente vantato dai due fratelli, la conclusione in sede fallimentare di un accordo transattivo con la curatela.

2.5. Con l'ultimo motivo, formulato per il caso di «accoglimento dei motivi sub 3 e/o 4», i ricorrenti deducono violazione di legge con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

2.6. Il 22.5.2023 i ricorrenti hanno depositato un motivo aggiunto, con il quale hanno ribadito le argomentazioni del secondo motivo, allegando documenti relativi alla procedura esecutiva intrapresa a carico del terzo pignorato da [OSCURATO:PERSONA] per i crediti di lavoro di cui si discute.

3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del difensore dei ricorrenti.

Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Essi deducono anzitutto, inammissibilmente, una violazione di legge.

Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa invece è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

1.2. I motivi deducono pure vizio di motivazione, ancora una volta inammissibilmente.

Anzitutto, occorre ricordare che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Sul punto, merita dunque anzitutto censura il primo motivo di ricorso nella parte in cui propone alla Corte di cassazione una ri-lettura degli elementi di prova (nemmeno allegati, non essendone del resto dedotto il travisamento) consistenti nella relazione del curatore fallimentare e dei bilanci, allo scopo di trarne una ricostruzione ritenuta preferibile rispetto a quella argomentata dal giudice di appello.

Inoltre, entrambi i motivi costituiscono per larga parte la riproposizione di motivi di appello espressamente confutati dalla Corte territoriale (nelle pagine da 6 a 10 della motivazione) con argomenti con i quali i ricorrenti non si confrontano.

Va allora ricordato che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si tratta di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione).

In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

E dunque: i ricorrenti ripropongono l'argomento sollevato nell'atto di appello, secondo il quale la società sarebbe stata attiva fino al 2018, senza confrontarsi con le considerazioni svolta dalla Corte territoriale a pagina 6 della sentenza, laddove si è evidenziata l'inesistenza di alcuna traccia dell'attività nella presunta sede sociale; ripropongono l'argomento circa la condizione patrimoniale non negativa della società, senza confrontarsi con quanto argomentato dalla Corte di appello a pagina 7, in ordine al rilevante passivo alla data dal 31/12/2015 e dunque in epoca precedente all'operazione contestata; ripropongono l'argomento relativo alle ragioni di dissidio tra i fratelli Scupola e circa la denuncia all'Inps da parte del nuovo amministratore, senza confrontarsi con le argomentate ragioni esposte dalla Corte di appello per giustificarne il giudizio di irrilevanza (pagg. 9 e 10 della sentenza).

Aggiungono i ricorrenti, rispetto agli argomenti meramente riproposti, l'osservazione circa l'asserita effettività dei crediti dei fratelli Scupola nei confronti della società: anche tale considerazione è inammissibile, perché per un verso postula una diversa valutazione degli elementi di prova (sostanzialmente, la documentazione inerente le transazioni raggiunte) e, per altro verso, non dimostra un giudizio di manifesta illogicità della motivazione che ha invece, in modo del tutto congruo, considerato che promuovere un'azione giudiziaria ovvero una transazione non costituiscono prove dell'esistenza e della reale consistenza dei crediti azionati.

A fronte della mancata prova dell'esistenza e dell'effettività dei crediti esposti, è ineccepibile e va semplicemente confermato il richiamo, operato dalla sentenza di appello, ai principi di diritto enunciati dalla sentenza Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872), che ha riassunto lo stato della giurisprudenza in ordine alla diagnosi differenziale tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale: «gli amministratori o i soci risponderanno di bancarotta distrattiva o di bancarotta preferenziale a seconda della ragione creditoria soddisfatta attraverso il prelievo di somme durante la fase di dissesto della fallita.

Pertanto: a) il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti, operati dai soci in favore della società poi fallita, in conto capitale integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché tali versamenti non danno luogo ad un credito liquido ed esigibile nel corso della vita della società e, nei loro riguardi, opera il criterio di postergazione previsto dall'art. 2467 cod. civ. ...; b) il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo o prestito integra la fattispecie di bancarotta preferenziale ...; c) il prelievo di somme da parte dell'amministratore a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore della società poi fallita, durante il periodo di dissesto, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore, qualora, anche per l'assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, i prelievi di somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto non sono definiti nella loro congruità e non sono fondati su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione».

Come si è detto, la Corte territoriale ha in modo non palesemente illogico ricostruito come una parte del credito di [OSCURATO:PERSONA] derivasse addirittura da versamenti a favore della società che doveva intendersi effettuato in conto capitale (pag. 7 della sentenza) e come la residua parte dei crediti di entrambi i fratelli fosse non dimostrata nell'an né definita nella sua congruità, e ciò anche prima e a prescindere (per quel che riguarda il compenso dell'amministratore) dall'inesistenza di una delibera assembleare che ne giustificasse l'erogazione.

2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In una significativa sentenza di questa Sezione (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274) è stata precisata l'interpretazione preferibile dell'art. 219, primo comma, legge fallimentare, evidenziando come sia stato superato il più risalente orientamento che ancorava la sussistenza della fattispecie circostanziale in esame alla sola entità del passivo (Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989, dep. 1990, Piras, Rv. 184139).

Infatti, l'orientamento oggi consolidato ritiene che, mentre la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo e non richiede - nell'azione del fallito - la dimostrazione di un danno reale ai creditori, essendo integrata anche soltanto con la mera messa in pericolo degli interessi creditori senza necessità di un effettivo pregiudizio, questo - ove sussistente in termini di rilevante gravità - può integrare l'aggravante in esame (Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 219 legge fallimentare, «la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione - non percentuale ma globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti» (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403; conf.

Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Bertolotti, Rv. 191565).

L'art. 219 legge fallimentare «in funzione aggravante o attenuante considera il danno patrimoniale, il quale, ancorché misurato al tempo del fallimento, è solo quello che consegue ai fatti di bancarotta» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi).

Tale orientamento si è poi consolidato ribadendo il principio di diritto in forza del quale, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf.

Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998, Urso, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063).

Affermazione, quest'ultima, che è stata appunto puntualizzata nel senso che la circostanza aggravante può essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che pur essendo, in sé considerato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione "non rilevante" del passivo globalmente considerato (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274, già citata).

Così riepilogato brevemente lo sviluppo della giurisprudenza di legittimità intervenuto sul tema fino alle fondamentali riflessioni svolte dalla ricordata sentenza Meluzio, la conclusione si potrebbe sintetizzare nel senso che, mentre il delitto di bancarotta patrimoniale è reato di pericolo, l'aggravante in parola richiede una valutazione del danno; sicché l'orientamento più risalente incorreva nella contraddizione di obliterare tale ultimo dato e, correlando il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante all'entità del passivo, di ritenere sussistente anche la circostanza - così come il reato - in presenza di un mero pericolo.

La Corte territoriale ha fornito risposta non manifestamente illogica al motivo di appello sul punto, ed i ricorrenti si limitano ad obiettare che, per l'appunto, l'aggravante va "misurata" rispetto ai fatti di bancarotta e non al fallimento.

E' esattamente ciò che ha fatto la Corte territoriale, quando ha valutato che l'operazione distrattiva ha privato la società di un bene immobile del valore di almeno 150.000 euro, a fronte di un passivo fallimentare di oltre 650.000 euro.

Una singola operazione ha avuto dunque l'effetto di provocare un danno ingente ai creditori, con conseguente pieno operare della norma aggravatrice contestata.

3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, la Corte di cassazione a Sezioni unite ha avuto modo di affermare che le relative statuizioni, «implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione» (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).Nel caso di specie, con motivazione tutt'altro che arbitraria od illogica, la Corte ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche fossero state giustificate solo dall'esigenza di riduzione della pena; ha comunque ulteriormente ridotto la sanzione rispetto al primo grado di giudizio; ha evidenziato che la condotta processuale, avendo fornito un contributo modesto alla celere trattazione del processo, non giustificasse un bilanciamento più favorevole rispetto all'aggravante (pag. 11 della sentenza).

La Corte, dunque, ha fornito una motivazione sufficiente all'esercizio del proprio potere discrezionale, sicché la sua valutazione sfugge al sindacato di legittimità.

Ciò esonera dall'esame del quinto motivo, dal momento che la misura della pena inflitta è di per sé incompatibile con i benefici auspicati.

4. L'inammissibilità di tutti i motivi principali di ricorso si estende al motivo nuovo, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021).

Va solo aggiunto che nemmeno possono essere considerati i documenti allegati alla memoria contenente il motivo nuovo, inerenti alla procedura esecutiva instaurata da [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609); in particolare, in ragione della natura e dei limiti del giudizio di legittimità, «nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità» (Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188).

Come ha plasticamente ed esemplificativamente precisato la citata sentenza Moretti, in ragione dei citati limiti del giudizio di legittimità «sarebbe, ad esempio, ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita - rilevanti ai fini dell'imputabilità - o di morte - rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato.

Invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione».

I documenti di cui la difesa chiede l'acquisizione non rispondono ai richiamati requisiti: si tratta infatti di documenti (tutt'altro che nuovi) che servono alla difesa richiedente semplicemente a suffragio delle argomentazioni già esposte.

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1966 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi alla requisitoria già depositata, nel senso dell'inammissibilita' udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12/12/2022 la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha ridotto la pena irrogata all'esito del primo grado di giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il resto confermando la sentenza che li aveva condannati per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento alla distrazione di un complesso immobiliare di proprietà della s.r.l. Iride, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Taranto in data 11/07/2018. La sentenza di primo grado aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ultima legale rappresentante legale della società, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ma quell'imputata non ha proposto appello. La Corte territoriale si è dunque occupata solo della vicenda relativa alla cessione del predetto complesso immobiliare. L'operazione venne realizzata il 29/08/2016, quando la società era amministrata da [OSCURATO:PERSONA], moglie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], e fu giustificata come datio in solutum in favore dei fratelli Scupola a fronte di crediti che costoro avrebbero maturato, negli anni precedenti, nei confronti della società, l'uno a titolo di retribuzioni quale lavoratore dipendente e l'altro a titolo di compenso quale amministratore, incarico rivestito fino al 29/03/2016. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto sottoscritto da unico comune difensore, articolando i seguenti motivi, qui enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 216, comma 1 n. 1, e 223 legge fallimentare. La Corte di appello avrebbe reso una motivazione apodittica e non avrebbe valutato adeguatamente i presupposti oggettivo e soggettivo del reato contestato: l'operazione sarebbe stata realizzata alla luce del sole, con atto notarile, da parte dei due fratelli che detenevano in parti uguali il capitale della società, in un momento nel quale questa non presentava segni di decozione, come risulterebbe dai bilanci e dalla relazione del curatore fallimentare. I crediti vantati dai due soci sarebbero reali, provati dagli accordi transattivi documentati. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 216, comma 3 legge fallimentare. La Corte territoriale sarebbe incorsa in contraddizione laddove, a fronte della prova dei crediti citati, ha rifiutato di qualificare il reato nei termini di bancarotta preferenziale anziché patrimoniale.2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo all'art. 219, primo comma, legge fallimentare: la Corte territoriale non avrebbe motivato puntualmente sul punto devoluto, laddove l'entità del danno doveva essere valutata in relazione al pregiudizio arrecato alla massa dei creditori non già dal fallimento, ma dai fatti di bancarotta. 2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'illogico diniego del giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante: la Corte territoriale non ha valutato le caratteristiche della vicenda, il ruolo marginale della Chezzi che si è limitata ad assumere l'incarico amministrativo per mettere pace tra marito e cognato, il credito realmente vantato dai due fratelli, la conclusione in sede fallimentare di un accordo transattivo con la curatela. 2.5. Con l'ultimo motivo, formulato per il caso di «accoglimento dei motivi sub 3 e/o 4», i ricorrenti deducono violazione di legge con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 2.6. Il 22.5.2023 i ricorrenti hanno depositato un motivo aggiunto, con il quale hanno ribadito le argomentazioni del secondo motivo, allegando documenti relativi alla procedura esecutiva intrapresa a carico del terzo pignorato da [OSCURATO:PERSONA] per i crediti di lavoro di cui si discute. 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del difensore dei ricorrenti. Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Essi deducono anzitutto, inammissibilmente, una violazione di legge. Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa invece è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. 1.2. I motivi deducono pure vizio di motivazione, ancora una volta inammissibilmente. Anzitutto, occorre ricordare che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Sul punto, merita dunque anzitutto censura il primo motivo di ricorso nella parte in cui propone alla Corte di cassazione una ri-lettura degli elementi di prova (nemmeno allegati, non essendone del resto dedotto il travisamento) consistenti nella relazione del curatore fallimentare e dei bilanci, allo scopo di trarne una ricostruzione ritenuta preferibile rispetto a quella argomentata dal giudice di appello. Inoltre, entrambi i motivi costituiscono per larga parte la riproposizione di motivi di appello espressamente confutati dalla Corte territoriale (nelle pagine da 6 a 10 della motivazione) con argomenti con i quali i ricorrenti non si confrontano. Va allora ricordato che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si tratta di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). E dunque: i ricorrenti ripropongono l'argomento sollevato nell'atto di appello, secondo il quale la società sarebbe stata attiva fino al 2018, senza confrontarsi con le considerazioni svolta dalla Corte territoriale a pagina 6 della sentenza, laddove si è evidenziata l'inesistenza di alcuna traccia dell'attività nella presunta sede sociale; ripropongono l'argomento circa la condizione patrimoniale non negativa della società, senza confrontarsi con quanto argomentato dalla Corte di appello a pagina 7, in ordine al rilevante passivo alla data dal 31/12/2015 e dunque in epoca precedente all'operazione contestata; ripropongono l'argomento relativo alle ragioni di dissidio tra i fratelli Scupola e circa la denuncia all'Inps da parte del nuovo amministratore, senza confrontarsi con le argomentate ragioni esposte dalla Corte di appello per giustificarne il giudizio di irrilevanza (pagg. 9 e 10 della sentenza). Aggiungono i ricorrenti, rispetto agli argomenti meramente riproposti, l'osservazione circa l'asserita effettività dei crediti dei fratelli Scupola nei confronti della società: anche tale considerazione è inammissibile, perché per un verso postula una diversa valutazione degli elementi di prova (sostanzialmente, la documentazione inerente le transazioni raggiunte) e, per altro verso, non dimostra un giudizio di manifesta illogicità della motivazione che ha invece, in modo del tutto congruo, considerato che promuovere un'azione giudiziaria ovvero una transazione non costituiscono prove dell'esistenza e della reale consistenza dei crediti azionati. A fronte della mancata prova dell'esistenza e dell'effettività dei crediti esposti, è ineccepibile e va semplicemente confermato il richiamo, operato dalla sentenza di appello, ai principi di diritto enunciati dalla sentenza Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872), che ha riassunto lo stato della giurisprudenza in ordine alla diagnosi differenziale tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale: «gli amministratori o i soci risponderanno di bancarotta distrattiva o di bancarotta preferenziale a seconda della ragione creditoria soddisfatta attraverso il prelievo di somme durante la fase di dissesto della fallita. Pertanto: a) il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti, operati dai soci in favore della società poi fallita, in conto capitale integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché tali versamenti non danno luogo ad un credito liquido ed esigibile nel corso della vita della società e, nei loro riguardi, opera il criterio di postergazione previsto dall'art. 2467 cod. civ. ...; b) il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo o prestito integra la fattispecie di bancarotta preferenziale ...; c) il prelievo di somme da parte dell'amministratore a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore della società poi fallita, durante il periodo di dissesto, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore, qualora, anche per l'assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, i prelievi di somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto non sono definiti nella loro congruità e non sono fondati su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione». Come si è detto, la Corte territoriale ha in modo non palesemente illogico ricostruito come una parte del credito di [OSCURATO:PERSONA] derivasse addirittura da versamenti a favore della società che doveva intendersi effettuato in conto capitale (pag. 7 della sentenza) e come la residua parte dei crediti di entrambi i fratelli fosse non dimostrata nell'an né definita nella sua congruità, e ciò anche prima e a prescindere (per quel che riguarda il compenso dell'amministratore) dall'inesistenza di una delibera assembleare che ne giustificasse l'erogazione. 2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In una significativa sentenza di questa Sezione (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274) è stata precisata l'interpretazione preferibile dell'art. 219, primo comma, legge fallimentare, evidenziando come sia stato superato il più risalente orientamento che ancorava la sussistenza della fattispecie circostanziale in esame alla sola entità del passivo (Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989, dep. 1990, Piras, Rv. 184139). Infatti, l'orientamento oggi consolidato ritiene che, mentre la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo e non richiede - nell'azione del fallito - la dimostrazione di un danno reale ai creditori, essendo integrata anche soltanto con la mera messa in pericolo degli interessi creditori senza necessità di un effettivo pregiudizio, questo - ove sussistente in termini di rilevante gravità - può integrare l'aggravante in esame (Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307). Ai fini dell'applicazione dell'art. 219 legge fallimentare, «la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione - non percentuale ma globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti» (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403; conf. Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Bertolotti, Rv. 191565). L'art. 219 legge fallimentare «in funzione aggravante o attenuante considera il danno patrimoniale, il quale, ancorché misurato al tempo del fallimento, è solo quello che consegue ai fatti di bancarotta» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi). Tale orientamento si è poi consolidato ribadendo il principio di diritto in forza del quale, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf. Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998, Urso, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063). Affermazione, quest'ultima, che è stata appunto puntualizzata nel senso che la circostanza aggravante può essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che pur essendo, in sé considerato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione "non rilevante" del passivo globalmente considerato (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274, già citata). Così riepilogato brevemente lo sviluppo della giurisprudenza di legittimità intervenuto sul tema fino alle fondamentali riflessioni svolte dalla ricordata sentenza Meluzio, la conclusione si potrebbe sintetizzare nel senso che, mentre il delitto di bancarotta patrimoniale è reato di pericolo, l'aggravante in parola richiede una valutazione del danno; sicché l'orientamento più risalente incorreva nella contraddizione di obliterare tale ultimo dato e, correlando il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante all'entità del passivo, di ritenere sussistente anche la circostanza - così come il reato - in presenza di un mero pericolo. La Corte territoriale ha fornito risposta non manifestamente illogica al motivo di appello sul punto, ed i ricorrenti si limitano ad obiettare che, per l'appunto, l'aggravante va "misurata" rispetto ai fatti di bancarotta e non al fallimento. E' esattamente ciò che ha fatto la Corte territoriale, quando ha valutato che l'operazione distrattiva ha privato la società di un bene immobile del valore di almeno 150.000 euro, a fronte di un passivo fallimentare di oltre 650.000 euro. Una singola operazione ha avuto dunque l'effetto di provocare un danno ingente ai creditori, con conseguente pieno operare della norma aggravatrice contestata. 3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, la Corte di cassazione a Sezioni unite ha avuto modo di affermare che le relative statuizioni, «implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).Nel caso di specie, con motivazione tutt'altro che arbitraria od illogica, la Corte ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche fossero state giustificate solo dall'esigenza di riduzione della pena; ha comunque ulteriormente ridotto la sanzione rispetto al primo grado di giudizio; ha evidenziato che la condotta processuale, avendo fornito un contributo modesto alla celere trattazione del processo, non giustificasse un bilanciamento più favorevole rispetto all'aggravante (pag. 11 della sentenza). La Corte, dunque, ha fornito una motivazione sufficiente all'esercizio del proprio potere discrezionale, sicché la sua valutazione sfugge al sindacato di legittimità. Ciò esonera dall'esame del quinto motivo, dal momento che la misura della pena inflitta è di per sé incompatibile con i benefici auspicati. 4. L'inammissibilità di tutti i motivi principali di ricorso si estende al motivo nuovo, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021). Va solo aggiunto che nemmeno possono essere considerati i documenti allegati alla memoria contenente il motivo nuovo, inerenti alla procedura esecutiva instaurata da [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609); in particolare, in ragione della natura e dei limiti del giudizio di legittimità, «nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità» (Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188). Come ha plasticamente ed esemplificativamente precisato la citata sentenza Moretti, in ragione dei citati limiti del giudizio di legittimità «sarebbe, ad esempio, ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita - rilevanti ai fini dell'imputabilità - o di morte - rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato. Invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione». I documenti di cui la difesa chiede l'acquisizione non rispondono ai richiamati requisiti: si tratta infatti di documenti (tutt'altro che nuovi) che servono alla difesa richiedente semplicemente a suffragio delle argomentazioni già esposte. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una s
Sentenza Cassazione n. 29635/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris