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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 1974

Cassazione n. 17079/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

3/03/1974 nel procedimento a carico di quest'ultimo Sergiavverso la sentenza del 30/06/2025 del GIP TRIBUNALE di PotenzaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CRISTINAMARZAGALLI che ha chiesto riqualificarsi l'impugnazione del Pubblico ministeroin appello, con trasmissione di entrambe le impugnazioni riunite alla Corted'appello di potenza.sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] indifesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 30 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA], in esito agiudizio abbreviato, per quel che qui immediatamente interessa, è stato dichiaratonon punibile dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza quantoal reato di cui all’art 378 cod. pen., tanto per la ritenuta applicabilità al casodell’art. 384 cod. pen.;rilevato, ancora, che avverso detta sentenza hanno interposto ricorso inappello l’imputato, chiedendo l’assoluzione per la ritenuta insussistenza del fattoe, per altro verso, ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso ilTribunale di Potenza, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione avutoriguardo alla ritenuta applicabilità al caso di specie della causa di non punibilitàprevista dall’art. 384 cod. pen.;rilevato, inoltre, che l’appello proposto dall’imputato è stato riqualificato qualericorso per Cassazione dalla Corte di appello adita con ordinanza del 30 dicembre2025 e che il procedimento, una volta trasmesso a questa Corte, ha assunto ilnumero 8634/26 di ruolo;rilevato, infine, che è stata disposta la riunione del fascicolo n. 8634/26 RG alfascicolo n. 27020/ 25 RG, riguardante l’originario ricorso per cassazione propostodalla parte pubblica;ritenuto che quest’ultimo ricorso deve essere qualificato ex art. 568, comma5, cod. proc. pen. quale appello, atteso che risulta proposto, anche per vizi inerentialla motivazione, sul presupposto, errato, della inappellabilità della sentenza diassoluzione da parte del Pubblico ministero quando, di contro, in caso di decisionein tal senso assunta in esito al giudizio abbreviato, non trova applicazione la regolagenerale ora sancita dall’art. 593 comma 2 cod. proc. pen. ma quella specificadettata dall’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., letta alla luce della sentenza dellaCorte Costituzionale n. 320 del 2007 (che ha dichiarato l’illegittimità della citatadisposizione proprio nella parte in cui non consente l’appello del Pubblico Ministeroavverso le sentenze di proscioglimento), norma rimasta immutata anche in esitoalle modifiche introdotte con la legge n. 114 del 2024;ritenuto che la detta qualificazione del ricorso della parte pubblica impone latrasmissione dell’impugnazione alla Corte di appello di Potenza e che a tantoconsegue anche la trasmissione alla medesima Corte anche di quella propostadall’imputato (malgrado la corretta valutazione resa dalla medesima Corteterritoriale con l’ordinanza sopra citata, per forza di cose disgiuntadall’impugnazione pendente in sede di legittimità), alla luce della trattazioneunitaria di tutte le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, conprevalenza del giudizio di appello, ex art. 580 cod. proc. pen., là dove venganoproposti (o siano imposti, come nella specie, dall’ordinamento) mezzi diimpugnazione diversi P.Q.MDispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di potenza.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/03/1974 nel procedimento a carico di quest'ultimo Sergiavverso la sentenza del 30/06/2025 del GIP TRIBUNALE di PotenzaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CRISTINAMARZAGALLI che ha chiesto riqualificarsi l'impugnazione del Pubblico ministeroin appello, con trasmissione di entrambe le impugnazioni riunite alla Corted'appello di potenza.sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] indifesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 30 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA], in esito agiudizio abbreviato, per quel che qui immediatamente interessa, è stato dichiaratonon punibile dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza quantoal reato di cui all’art 378 cod. pen., tanto per la ritenuta applicabilità al casodell’art. 384 cod. pen.;rilevato, ancora, che avverso detta sentenza hanno interposto ricorso inappello l’imputato, chiedendo l’assoluzione per la ritenuta insussistenza del fattoe, per altro verso, ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso ilTribunale di Potenza, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione avutoriguardo alla ritenuta applicabilità al caso di specie della causa di non punibilitàprevista dall’art. 384 cod. pen.;rilevato, inoltre, che l’appello proposto dall’imputato è stato riqualificato qualericorso per Cassazione dalla Corte di appello adita con ordinanza del 30 dicembre2025 e che il procedimento, una volta trasmesso a questa Corte, ha assunto ilnumero 8634/26 di ruolo;rilevato, infine, che è stata disposta la riunione del fascicolo n. 8634/26 RG alfascicolo n. 27020/ 25 RG, riguardante l’originario ricorso per cassazione propostodalla parte pubblica;ritenuto che quest’ultimo ricorso deve essere qualificato ex art. 568, comma5, cod. proc. pen. quale appello, atteso che risulta proposto, anche per vizi inerentialla motivazione, sul presupposto, errato, della inappellabilità della sentenza diassoluzione da parte del Pubblico ministero quando, di contro, in caso di decisionein tal senso assunta in esito al giudizio abbreviato, non trova applicazione la regolagenerale ora sancita dall’art. 593 comma 2 cod. proc. pen. ma quella specificadettata dall’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., letta alla luce della sentenza dellaCorte Costituzionale n. 320 del 2007 (che ha dichiarato l’illegittimità della citatadisposizione proprio nella parte in cui non consente l’appello del Pubblico Ministeroavverso le sentenze di proscioglimento), norma rimasta immutata anche in esitoalle modifiche introdotte con la legge n. 114 del 2024;ritenuto che la detta qualificazione del ricorso della parte pubblica impone latrasmissione dell’impugnazione alla Corte di appello di Potenza e che a tantoconsegue anche la trasmissione alla medesima Corte anche di quella propostadall’imputato (malgrado la corretta valutazione resa dalla medesima Corteterritoriale con l’ordinanza sopra citata, per forza di cose disgiuntadall’impugnazione pendente in sede di legittimità), alla luce della trattazioneunitaria di tutte le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, conprevalenza del giudizio di appello, ex art. 580 cod. proc. pen., là dove venganoproposti (o siano imposti, come nella specie, dall’ordinamento) mezzi diimpugnazione diversi P.Q.MDispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di potenza.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]
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