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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 29592/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1793/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11401/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/5/1990 avverso l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Foggia del 28/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 28.2.2025, il g.i.p. del Tribunale di Foggia ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti giudicati con le seguenti due sentenze irrevocabili di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: 1) sentenza della Corte di Appello di Bari del 12.11.2019 di condanna alla pena di tre anni di reclusione e 866,66 euro di multa per il delitto di cui all'art. 628, commi primo e terzo, n. 1), cod. pen., commesso in Bari il 29.3.2013; 2) sentenza del Tribunale di Bari del 16/1/2019 di condanna alla pena di tre anni di reclusione e 600 euro di multa per il delitto di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen, commesso in Bari il 7.12.2012.

Il giudice ha riconosciuto il vincolo della continuazione e ha applicato sulla pena per il reato più grave di cui alla sentenza sub 1) l'aumento – valutato “congruo” – di un anno e otto mesi di reclusione e 350 euro di multa.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il giudice dell’esecuzione si è limitato a indicare l'entità dell'aumento della pena senza esplicitarne le ragioni, nemmeno con un richiamo di stile all'art. 133 cod. pen., con conseguente carenza assoluta di motivazione.

L’ordinanza non ha tenuto conto che la sentenza del Tribunale di Bari aveva riconosciuto le attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti e con la recidiva ed ha operato un consistente aumento di pena.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 23.4.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, evidenziando che il giudice CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29592/2025 Roma, lì, 19/08/2025 dell’esecuzione ha operato un aumento di non esigua entità senza fornire una specifica motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez.

U, n. 7930 del 21/4/1995, P.m. in proc.

Zouine, Rv. 201549 – 01).

Anche in caso di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base (Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 – 01; Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 – 01).

Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, in modo tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

La motivazione serve a superare il sospetto di irragionevolezza di una decisione che determina le pene, quella del reato più grave e quelle dei reati satellite, in misura tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati.

2. Nel caso di specie, tale obbligo motivazionale non è stato adempiuto.

Il giudice dell’esecuzione, dopo aver esposto le ragioni per le quali è ravvisabile la continuazione tra i reati oggetto dell’istanza difensiva e dopo aver individuato la violazione più grave, ha poi proceduto ad applicare l’aumento di pena di un anno e otto mesi di reclusione e 350 euro di multa per il reato satellite di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen., per il quale in sede di cognizione [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e 886 euro di multa.

Tuttavia, nessuna enunciazione degli elementi presi in considerazione per determinarla in quella misura è contenuta nell’ordinanza impugnata.

Di conseguenza, la motivazione, per un verso, è assente, nel senso che il giudice non spiega perché il condannato merita un aumento per la continuazione che è superiore alla metà di quella inflitta per il reato più grave; per altro verso, è contraddittoria, perché, applicando la continuazione, riconosce che la condotta aggiuntiva ha una minore offensività e ciò nonostante individua un consistente aumento di pena rispetto a quella che era stata quantificata dal giudice della cognizione, senza alcuna indicazione dei criteri autonomamente adottati in sede di esecuzione esenza mostrare di aver tenuto conto degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. 3.

Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla misura dell’aumento di pena disposto per la continuazione, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia per un nuovo esame alla luce dei principi fin qui delineati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla misura dell'aumento per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia.

Così è deciso, 21/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1793/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11401/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/5/1990 avverso l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Foggia del 28/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28.2.2025, il g.i.p. del Tribunale di Foggia ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti giudicati con le seguenti due sentenze irrevocabili di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: 1) sentenza della Corte di Appello di Bari del 12.11.2019 di condanna alla pena di tre anni di reclusione e 866,66 euro di multa per il delitto di cui all'art. 628, commi primo e terzo, n. 1), cod. pen., commesso in Bari il 29.3.2013; 2) sentenza del Tribunale di Bari del 16/1/2019 di condanna alla pena di tre anni di reclusione e 600 euro di multa per il delitto di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen, commesso in Bari il 7.12.2012. Il giudice ha riconosciuto il vincolo della continuazione e ha applicato sulla pena per il reato più grave di cui alla sentenza sub 1) l'aumento – valutato “congruo” – di un anno e otto mesi di reclusione e 350 euro di multa. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il giudice dell’esecuzione si è limitato a indicare l'entità dell'aumento della pena senza esplicitarne le ragioni, nemmeno con un richiamo di stile all'art. 133 cod. pen., con conseguente carenza assoluta di motivazione. L’ordinanza non ha tenuto conto che la sentenza del Tribunale di Bari aveva riconosciuto le attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti e con la recidiva ed ha operato un consistente aumento di pena. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 23.4.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, evidenziando che il giudice CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29592/2025 Roma, lì, 19/08/2025 dell’esecuzione ha operato un aumento di non esigua entità senza fornire una specifica motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. U, n. 7930 del 21/4/1995, P.m. in proc. Zouine, Rv. 201549 – 01). Anche in caso di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base (Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 – 01; Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 – 01). Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, in modo tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. La motivazione serve a superare il sospetto di irragionevolezza di una decisione che determina le pene, quella del reato più grave e quelle dei reati satellite, in misura tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati. 2. Nel caso di specie, tale obbligo motivazionale non è stato adempiuto. Il giudice dell’esecuzione, dopo aver esposto le ragioni per le quali è ravvisabile la continuazione tra i reati oggetto dell’istanza difensiva e dopo aver individuato la violazione più grave, ha poi proceduto ad applicare l’aumento di pena di un anno e otto mesi di reclusione e 350 euro di multa per il reato satellite di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen., per il quale in sede di cognizione [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e 886 euro di multa. Tuttavia, nessuna enunciazione degli elementi presi in considerazione per determinarla in quella misura è contenuta nell’ordinanza impugnata. Di conseguenza, la motivazione, per un verso, è assente, nel senso che il giudice non spiega perché il condannato merita un aumento per la continuazione che è superiore alla metà di quella inflitta per il reato più grave; per altro verso, è contraddittoria, perché, applicando la continuazione, riconosce che la condotta aggiuntiva ha una minore offensività e ciò nonostante individua un consistente aumento di pena rispetto a quella che era stata quantificata dal giudice della cognizione, senza alcuna indicazione dei criteri autonomamente adottati in sede di esecuzione esenza mostrare di aver tenuto conto degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. 3. Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla misura dell’aumento di pena disposto per la continuazione, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia per un nuovo esame alla luce dei principi fin qui delineati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla misura dell'aumento per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia. Così è deciso, 21/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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