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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 25065/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28440/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.23, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rap presenta e dife nde, in virtù di procura in calce al ricorso per correzione di errore materiale; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa;Ministero dell’Interno; -intimati- per la correzione di errore materiale nell’ordinanza n. 22214/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 4agosto 2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - è stata richiesta la correzione d ’ un errore materiale presente nell’ordinanza di questa Corte n. 22214 del 2021; - fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall’art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; - i l P ubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; -non sono state depositate memorie di parte; [OSCURATO:PERSONA]: - la corrigenda ordinanza di questa Corte n. 22214 del 2021, dalla pagina 2 alla pagina 5, non contiene la motivazione relativa alla decisione sul ricorso n.31907/2019R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delMinistero dell’Interno, ma contiene la motivazione relativa alla decisione su un altro ricorso, proposto da un’ altr a persona , e segnatamente del ricorso n. 31873/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il Ministero dell’Interno e deciso nella medesima camera di consiglio delricorso n. 31907/19 R.G. ; -evidente, pertanto, appare l ’ errore materiale, consistito nello scambio delle epigrafi dei provvedimenti decisori dei due ricorsi (n.31907/2019 R.G.e n.31873/19 R.G.) , e nella conseguente erronea collazione;-l’ errore di collazione può essere emendato d'ufficio, sostituendo alle pp. 2-5 della corrigenda ordinanza il testo della decisione concernente il ricorso n. 31907/2019 R.G. , ricavato dalla minuta predisposta dal consigliere relatore e sottoposto al P residente di quel Collegio giudicante, acquisito agli atti di questa Corte; -di conseguenza, nell’ordinanza di questa Corte n.22214/2021, il testo compreso fra le parole “[OSCURATO:PERSONA]” di cui a lla p.2, e le parole "Roma 7.6.2021", di cui alla p. 5, deve essere sostituit o dal seguente testo: “1.- [OSCURATO:PERSONA] proviene dal Pakistan, regione del Sialkot.

Ha raccontato di essere fuggito per evitare l’ingiusta accusa di omicidio da parte del capo del villaggio il cui figlio era morto cadendo dal tetto di una casa dove si era arrampicato per recuperare un pallone, e della cui caduta egli era stato ingiustamente accusato. 2.- Giunto in Italia, ha chiesto la protezione internazionale ed umanitaria.

Impugna una decisione del Tribunale di Caltanissetta che ha rigettato le sue richieste escludendo una qualche situazione di conflitto armato generalizzato in Pakistan, e negando ragioni umanitarie per il permesso di soggiorno. 3.- Il ricorso è basato su due motivi.

Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificatocontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 2, 3, 4 e ss. della legge n. 251 del 2007 e contesta l’accertamento fatto dal Tribunale della situazione di violenza esistente in Pakistan, ai fini della protezione sussidiaria ex articolo 14 lettera c) l. 251 del 2007.

In particolare, attribuisce ai giudici di merito una valutazione contraddittoria, dovuta al fatto di avere, da un lato, accertato la ricorrenza di attacchi terroristici con morti tra i civili, e dall’altro lato di aver negato che tale situazione integri un conflitto armato generalizzato; inoltre, di aver trascurato fonti diverse dal rapporto Easo, dalle quali invece la situazione di conflitto emergerebbe con evidenza, come risulterebbe da una copiosa giurisprudenza di merito citata dal ricorrente.

Il motivo è fondato.

Intanto, il ricorrente, a fronte del rapporto Easo citato dai giudici di merito, allega a dimostrazione le contrariefonti plurime di conoscenza della situazione della sua regione di provenienza, riportandone altresì il contenuto, eciò rende sufficiente ed adeguata la contestazione della violazione dell’obbligo di cooperazione (Cass. n.7105/2021).

Inoltre, l’obbligo di cooperazione del giudice importa che la valutazione della situazione del paese di origine sia fatta tenendo in conto il più ampio numero possibile di fonti di conoscenza o , meglio, che di quella situazione sia fatto un esame completo, frutto della considerazione di più fonti di conoscenza, ove queste siano plurime, ed ove il ricorrente le abbia indicate adeguatamente. 5.-Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 5 della legge n. 286 del 1998, in tema di protezione umanitaria e si duole del giudizio apodittico reso dal Tribunale circa non solo l’eventuale violazione di diritti umani in caso di rimpatrio, quanto anche della integrazione del ricorrente in Italia, manifestando l’omessa valutazione del certificato di lavoro depositato in atti.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale esclude la protezione umanitaria in modo apodittico, negando sia la pericolosità del rimpatrio che la rilevanza del lavoro svolto, ma senza dare ragioni di tale conclusione: in particolare, a fronte della allegazione di un lavoro stabile in Italia, il Tribunale, in maniera meramente assertiva, nega che esso sia indicativo di integrazione sociale e lavorativa.

Invece il giudizio sui motivi di carattere umanitario che giustifica il permesso di soggiorno deve tener conto sia dell’integrazione che della eventualità di perdere il livello di vita raggiunto e di questa comparazione comporta l’esplicit azione di ragioni della decisione, che qui difettano. 6.-Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione.”; [OSCURATO:PERSONA] la Corte corregge la propria ordinanza 4 agosto 2021, n. 22214, pronunciata sul ricorso n. 31907/2019 R.G. , nei sensi indicati in motivazione; manda alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'origin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28440/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.23, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rap presenta e dife nde, in virtù di procura in calce al ricorso per correzione di errore materiale; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa;Ministero dell’Interno; -intimati- per la correzione di errore materiale nell’ordinanza n. 22214/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 4agosto 2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - è stata richiesta la correzione d ’ un errore materiale presente nell’ordinanza di questa Corte n. 22214 del 2021; - fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall’art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; - i l P ubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; -non sono state depositate memorie di parte; [OSCURATO:PERSONA]: - la corrigenda ordinanza di questa Corte n. 22214 del 2021, dalla pagina 2 alla pagina 5, non contiene la motivazione relativa alla decisione sul ricorso n.31907/2019R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delMinistero dell’Interno, ma contiene la motivazione relativa alla decisione su un altro ricorso, proposto da un’ altr a persona , e segnatamente del ricorso n. 31873/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il Ministero dell’Interno e deciso nella medesima camera di consiglio delricorso n. 31907/19 R.G. ; -evidente, pertanto, appare l ’ errore materiale, consistito nello scambio delle epigrafi dei provvedimenti decisori dei due ricorsi (n.31907/2019 R.G.e n.31873/19 R.G.) , e nella conseguente erronea collazione;-l’ errore di collazione può essere emendato d'ufficio, sostituendo alle pp. 2-5 della corrigenda ordinanza il testo della decisione concernente il ricorso n. 31907/2019 R.G. , ricavato dalla minuta predisposta dal consigliere relatore e sottoposto al P residente di quel Collegio giudicante, acquisito agli atti di questa Corte; -di conseguenza, nell’ordinanza di questa Corte n.22214/2021, il testo compreso fra le parole “[OSCURATO:PERSONA]” di cui a lla p.2, e le parole "Roma 7.6.2021", di cui alla p. 5, deve essere sostituit o dal seguente testo: “1.- [OSCURATO:PERSONA] proviene dal Pakistan, regione del Sialkot. Ha raccontato di essere fuggito per evitare l’ingiusta accusa di omicidio da parte del capo del villaggio il cui figlio era morto cadendo dal tetto di una casa dove si era arrampicato per recuperare un pallone, e della cui caduta egli era stato ingiustamente accusato. 2.- Giunto in Italia, ha chiesto la protezione internazionale ed umanitaria. Impugna una decisione del Tribunale di Caltanissetta che ha rigettato le sue richieste escludendo una qualche situazione di conflitto armato generalizzato in Pakistan, e negando ragioni umanitarie per il permesso di soggiorno. 3.- Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificatocontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 2, 3, 4 e ss. della legge n. 251 del 2007 e contesta l’accertamento fatto dal Tribunale della situazione di violenza esistente in Pakistan, ai fini della protezione sussidiaria ex articolo 14 lettera c) l. 251 del 2007. In particolare, attribuisce ai giudici di merito una valutazione contraddittoria, dovuta al fatto di avere, da un lato, accertato la ricorrenza di attacchi terroristici con morti tra i civili, e dall’altro lato di aver negato che tale situazione integri un conflitto armato generalizzato; inoltre, di aver trascurato fonti diverse dal rapporto Easo, dalle quali invece la situazione di conflitto emergerebbe con evidenza, come risulterebbe da una copiosa giurisprudenza di merito citata dal ricorrente. Il motivo è fondato. Intanto, il ricorrente, a fronte del rapporto Easo citato dai giudici di merito, allega a dimostrazione le contrariefonti plurime di conoscenza della situazione della sua regione di provenienza, riportandone altresì il contenuto, eciò rende sufficiente ed adeguata la contestazione della violazione dell’obbligo di cooperazione (Cass. n.7105/2021). Inoltre, l’obbligo di cooperazione del giudice importa che la valutazione della situazione del paese di origine sia fatta tenendo in conto il più ampio numero possibile di fonti di conoscenza o , meglio, che di quella situazione sia fatto un esame completo, frutto della considerazione di più fonti di conoscenza, ove queste siano plurime, ed ove il ricorrente le abbia indicate adeguatamente. 5.-Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 5 della legge n. 286 del 1998, in tema di protezione umanitaria e si duole del giudizio apodittico reso dal Tribunale circa non solo l’eventuale violazione di diritti umani in caso di rimpatrio, quanto anche della integrazione del ricorrente in Italia, manifestando l’omessa valutazione del certificato di lavoro depositato in atti. Il motivo è fondato. Il Tribunale esclude la protezione umanitaria in modo apodittico, negando sia la pericolosità del rimpatrio che la rilevanza del lavoro svolto, ma senza dare ragioni di tale conclusione: in particolare, a fronte della allegazione di un lavoro stabile in Italia, il Tribunale, in maniera meramente assertiva, nega che esso sia indicativo di integrazione sociale e lavorativa. Invece il giudizio sui motivi di carattere umanitario che giustifica il permesso di soggiorno deve tener conto sia dell’integrazione che della eventualità di perdere il livello di vita raggiunto e di questa comparazione comporta l’esplicit azione di ragioni della decisione, che qui difettano. 6.-Il ricorso va dunque accolto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione.”; [OSCURATO:PERSONA] la Corte corregge la propria ordinanza 4 agosto 2021, n. 22214, pronunciata sul ricorso n. 31907/2019 R.G. , nei sensi indicati in motivazione; manda alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'origin
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