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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33494/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo proposto, con il quale si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 361 cod. proc. pen ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha precisamente individuato gli elementi probatori sui quali ha fondato il giudizio di colpevolezza in ordine alla consapevole ricezione di un assegno bancario di provenienza delittuosa, ritenendo irrilevante, a tali fini, la mancata acquisizione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza installato presso l'ufficio postale ove era stato posto all'incasso il titolo di credito in quanto cancellati ( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che con tale apparato argomentativo la difesa ricorrente non si confronta e in questa sede reitera pedissequamente l'assunto secondo il quale la mancata acquisizione dei filmati sarebbe stata necessaria ai fini della affermazione di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo proposto, con il quale si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 361 cod. proc. pen ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha precisamente individuato gli elementi probatori sui quali ha fondato il giudizio di colpevolezza in ordine alla consapevole ricezione di un assegno bancario di provenienza delittuosa, ritenendo irrilevante, a tali fini, la mancata acquisizione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza installato presso l'ufficio postale ove era stato posto all'incasso il titolo di credito in quanto cancellati ( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che con tale apparato argomentativo la difesa ricorrente non si confronta e in questa sede reitera pedissequamente l'assunto secondo il quale la mancata acquisizione dei filmati sarebbe stata necessaria ai fini della affermazione di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33494/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris