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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 14290/2026

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to a GENOVA il 25/06/1962 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato e generico, avendo la Corte territoriale legittimamente rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello in ragione della diversa disciplina processuale applicabile al momento di presentazione dell'appello proposto dal ricorrente; ritenuto, infatti, che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a GENOVA il 25/06/1962 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato e generico, avendo la Corte territoriale legittimamente rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello in ragione della diversa disciplina processuale applicabile al momento di presentazione dell'appello proposto dal ricorrente; ritenuto, infatti, che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M