CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24367/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che le censure contenute nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 6 novembre 2024 - con il quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio - sono inammissibili in quanto dirette ad una differente valutazione degli elementi di fatto; Considerato, infatti, che esse sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità per il reato previsto dall'art. 76, comma 2, d.lgs. 159/2001; Ritenuto, in particolare, che la Corte di appello, sempre in modo coerente, ha evidenziato che l'odierno ricorrente è gravato da quattro condanne irrevocabili in materia di misure di prevenzione con la conseguente inapplicabilità, nei suoi confronti, della causa di non punibilità prevista dal citato art. 131-bis (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01); Considerato, inoltre, che quanto al trattamento sanzionatorio (mesi uno e giorni dieci di arresto) la Corte territoriale ha fatto proprie le argomentazioni del primo giudice che aveva ritenuto tale pena (inferiore alla media edittale) congrua in considerazione della gravità del fatto, della personalità dell'imputato e dei numerosi precedenti della stessa natura adempiendo, in tal modo, al relativo obbligo motivazionale (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giug