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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06731/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, Sezione Riesame, con ordinanza del 28 lu lio 4, Pc 2022 ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 15 luglio 2022 che aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare domiciliare, relativamente ai reati di cessione di stupefacenti (capo 25, per 80 grammi di cocaina, e capo. 28, per 1 kg di cocaina in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) e di detenzione e porto in luogo pubblico di due pistole che cedeva a [OSCURATO:PERSONA] (capo 28 bis dell'imputazione)..

2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 309 e 310 cod. proc. pen.) nella parte in cui l'ordinanza ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza; mancanza e illogicità della motivazione e violazione del principio del ne bis in idem.

Il Tribunale del riesame, omettendo qualsiasi considerazione sui motivi di riesame, si è limitato a confermare, acriticamente, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

Il Tribunale del riesame di Roma (in data 3 marzo 2022) si è già espresso confermando la gravità indiziaria sulla sussistenza di un'associazione a delinquere per il traffico di stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per il ricorrente il Tribunale del riesame aveva, però, escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i capi 25 e 28 dell'imputazione, annullando l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari.

La nuova misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari sulla considerazione della sussistenza di nuove emergenze probatorie, non trasmesse e non valutate nella precedente ordinanza cautelare, annullata dal Tribunale del riesame.

Invece, l'ordinanza cautelare odierna si fonda su una provvista indiziaria già esistente, negli atti del procedimento cautelare, ma di cui viene semplicemente fornita una diversa interpretazione.

L'individuazione del ricorrente, quale autore delle cessioni della droga di cui ai capi 25 e 28 dell'imputazione, è stata desunta da alcune intercettazioni telefoniche, che parlavano di un tale "Cicus" o "Cikuz", individuato dagli investigatori nel ricorrente.

Con le stesse conversazioni il Tribunale del riesame aveva ritenuto non individuabile nel ricorrente, con certezza, la persona soprannominata Cicus.

Ora, sempre con le citate intercettazioni, il Tribunale del riesame sostiene che le intercettazioni sono chiare nell'individuare il ricorrente nel soprannominato Cicus, di cui si fa riferimento nei colloqui intercettati.

Non sussistono nuovi elementi probatori, ma una diversa valutazione degli stessi elementi già analizzati in precedenza, con risultati opposti (assenza di gravi indizi di colpevolezza per le cessioni di droga contestate).

Inoltre, tutte le perquisizioni a carico dell'indagato hanno avuto esito negativo.

Le conversazioni intercettate e già esistenti agli atti dell'indagine e non valutate in precedenza possono ora ritenersi nuovi elementi o sono solo elementi valutati diversamente, da quanto fatto prima.

Comunque, alle nuove conversazioni il giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame dedicano pochi cenni, in quanto tutto ruota attorno ad una intercettazione già prima esistente e valutata.

L'ordinanza oggi impugnata si fonda su una diversa interpretazione della stessa conversazione intercettata.

Il P.M., del resto, non impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che annullava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ma ha reiterato la richiesta di custodia cautelare, con gli stessi elementi.

In tal modo violando il principio del ne bis in idem (vedi Cassazione n. 51199 del 2019).

Manca qualsiasi elemento di novità che potrebbe giustificare la reiterazione della richiesta dell'ordinanza cautelare, già annullata.Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e reiterativo dei motivi del riesame, senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

4. Manifestamente infondato e generico l'unico motivo del ricorso in cassazione della violazione del ne bis in idem, in quanto il Tribunale ha adeguatamente motivato rilevando come per il capo 28 bis (in materia di armi) non può parlarsi di ne bis in idem non essendo stato contestato tale ipotesi nel precedente provvedimento.

Su questo aspetto il ricorso non contiene motivi.

5. Anche per le due cessioni di droga l'ordinanza impugnata rileva che, nella seconda richiesta del P.M., sono state allegate intercettazioni ed elementi non valutati nella precedente ordinanza.

Il Tribunale del riesame richiama espressamente le intercettazioni, in precedenza non versate in atti: progressiva 23248 del 16 giugno 2019; progressiva 35743 e 35751 del 23 marzo 2019; progressiva 35752; progressiva 10478 del 24 novembre 2018.

Il Tribunale poi analizza puntualmente il contenuto di tutte le intercettazioni e ritiene, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità iche dalle .stesse emergono palesemente i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati.

Del resto l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: « In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al i 41d412‘7714( sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).

Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801).

Nessuna censura di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio; e neanche di diverso significato del contenuto delle intercettazioni.

Del resto, anche le intercettazioni presenti nel fascicolo del P.M., ma versate in atti del procedimento cautelare successivamente devono ritenersi elementi nuovi da valutare: "Il giudice della misura cautelare, nell'emettere una nuova misura per gli stessi fatti che fondavano la misura precedente, deve indicare specificamente i nuovi elementi indizianti, mentre quello del riesame deve motivatamente spiegare perché non opera la preclusione costituita dal precedente provvedimento. (Fattispecie riguardante nuova misura custodiale, relativa al reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., emessa sulla base di conversazioni tenute in epoca antecedente all'emissione della prima misura ma versate in atti successivamente e giudicate idonee ad irrobustire il quadro indiziario già delineato)" (Sez. 2, Sentenza n. 6459 del 14/02/2012 Cc. (dep. 17/02/2012 ) Rv. 252111 - 01; vedi anche Sez. 1, Sentenza n. 5494 del 23/10/1996 Cc. (dep. 16/11/1996 ) Rv. 205956 - 0).

Il ricorrente si è limitato a rappresentare una violazione del ne bis in idem senza alcun confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e senza prospettare elementi di contrasto per il capo 28 bis dell'imputazione, non presente nella precedente contestazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 ciascuno e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.94,.„V/Plaf9cci P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, Sezione Riesame, con ordinanza del 28 lu lio 4, Pc 2022 ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 15 luglio 2022 che aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare domiciliare, relativamente ai reati di cessione di stupefacenti (capo 25, per 80 grammi di cocaina, e capo. 28, per 1 kg di cocaina in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) e di detenzione e porto in luogo pubblico di due pistole che cedeva a [OSCURATO:PERSONA] (capo 28 bis dell'imputazione).. 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 309 e 310 cod. proc. pen.) nella parte in cui l'ordinanza ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza; mancanza e illogicità della motivazione e violazione del principio del ne bis in idem. Il Tribunale del riesame, omettendo qualsiasi considerazione sui motivi di riesame, si è limitato a confermare, acriticamente, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari. Il Tribunale del riesame di Roma (in data 3 marzo 2022) si è già espresso confermando la gravità indiziaria sulla sussistenza di un'associazione a delinquere per il traffico di stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per il ricorrente il Tribunale del riesame aveva, però, escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i capi 25 e 28 dell'imputazione, annullando l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. La nuova misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari sulla considerazione della sussistenza di nuove emergenze probatorie, non trasmesse e non valutate nella precedente ordinanza cautelare, annullata dal Tribunale del riesame. Invece, l'ordinanza cautelare odierna si fonda su una provvista indiziaria già esistente, negli atti del procedimento cautelare, ma di cui viene semplicemente fornita una diversa interpretazione. L'individuazione del ricorrente, quale autore delle cessioni della droga di cui ai capi 25 e 28 dell'imputazione, è stata desunta da alcune intercettazioni telefoniche, che parlavano di un tale "Cicus" o "Cikuz", individuato dagli investigatori nel ricorrente. Con le stesse conversazioni il Tribunale del riesame aveva ritenuto non individuabile nel ricorrente, con certezza, la persona soprannominata Cicus. Ora, sempre con le citate intercettazioni, il Tribunale del riesame sostiene che le intercettazioni sono chiare nell'individuare il ricorrente nel soprannominato Cicus, di cui si fa riferimento nei colloqui intercettati. Non sussistono nuovi elementi probatori, ma una diversa valutazione degli stessi elementi già analizzati in precedenza, con risultati opposti (assenza di gravi indizi di colpevolezza per le cessioni di droga contestate). Inoltre, tutte le perquisizioni a carico dell'indagato hanno avuto esito negativo. Le conversazioni intercettate e già esistenti agli atti dell'indagine e non valutate in precedenza possono ora ritenersi nuovi elementi o sono solo elementi valutati diversamente, da quanto fatto prima. Comunque, alle nuove conversazioni il giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame dedicano pochi cenni, in quanto tutto ruota attorno ad una intercettazione già prima esistente e valutata. L'ordinanza oggi impugnata si fonda su una diversa interpretazione della stessa conversazione intercettata. Il P.M., del resto, non impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che annullava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ma ha reiterato la richiesta di custodia cautelare, con gli stessi elementi. In tal modo violando il principio del ne bis in idem (vedi Cassazione n. 51199 del 2019). Manca qualsiasi elemento di novità che potrebbe giustificare la reiterazione della richiesta dell'ordinanza cautelare, già annullata.Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e reiterativo dei motivi del riesame, senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 4. Manifestamente infondato e generico l'unico motivo del ricorso in cassazione della violazione del ne bis in idem, in quanto il Tribunale ha adeguatamente motivato rilevando come per il capo 28 bis (in materia di armi) non può parlarsi di ne bis in idem non essendo stato contestato tale ipotesi nel precedente provvedimento. Su questo aspetto il ricorso non contiene motivi. 5. Anche per le due cessioni di droga l'ordinanza impugnata rileva che, nella seconda richiesta del P.M., sono state allegate intercettazioni ed elementi non valutati nella precedente ordinanza. Il Tribunale del riesame richiama espressamente le intercettazioni, in precedenza non versate in atti: progressiva 23248 del 16 giugno 2019; progressiva 35743 e 35751 del 23 marzo 2019; progressiva 35752; progressiva 10478 del 24 novembre 2018. Il Tribunale poi analizza puntualmente il contenuto di tutte le intercettazioni e ritiene, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità iche dalle .stesse emergono palesemente i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati. Del resto l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: « In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al i 41d412‘7714( sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). Nessuna censura di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio; e neanche di diverso significato del contenuto delle intercettazioni. Del resto, anche le intercettazioni presenti nel fascicolo del P.M., ma versate in atti del procedimento cautelare successivamente devono ritenersi elementi nuovi da valutare: "Il giudice della misura cautelare, nell'emettere una nuova misura per gli stessi fatti che fondavano la misura precedente, deve indicare specificamente i nuovi elementi indizianti, mentre quello del riesame deve motivatamente spiegare perché non opera la preclusione costituita dal precedente provvedimento. (Fattispecie riguardante nuova misura custodiale, relativa al reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., emessa sulla base di conversazioni tenute in epoca antecedente all'emissione della prima misura ma versate in atti successivamente e giudicate idonee ad irrobustire il quadro indiziario già delineato)" (Sez. 2, Sentenza n. 6459 del 14/02/2012 Cc. (dep. 17/02/2012 ) Rv. 252111 - 01; vedi anche Sez. 1, Sentenza n. 5494 del 23/10/1996 Cc. (dep. 16/11/1996 ) Rv. 205956 - 0). Il ricorrente si è limitato a rappresentare una violazione del ne bis in idem senza alcun confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e senza prospettare elementi di contrasto per il capo 28 bis dell'imputazione, non presente nella precedente contestazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 ciascuno e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.94,.„V/Plaf9cci P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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