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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11834/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 02/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, in data 21/09/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di appropriazione indebita.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.646 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge con riferimento all'applicazione della contestata recidiva, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare pag. 3 sui precedenti da cui emerge la pericolosità sociale dell'imputato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 02/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, in data 21/09/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di appropriazione indebita. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.646 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge con riferimento all'applicazione della contestata recidiva, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare pag. 3 sui precedenti da cui emerge la pericolosità sociale dell'imputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11834/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris