Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 876/2008
ECLI:EU:T:2008:412
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 6 ottobre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – FFT (RolandGarros SPORTSWEAR)
(causa T‑380/07)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo RolandGarros SPORTSWEAR – [OSCURATO:PERSONA] nazionale denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Pagamento tardivo della tassa di ricorso – Decisione della commissione di ricorso che dichiara che il ricorso è considerato non proposto»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Disposizioni procedurali – Notifica – Vizi della notifica (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 68) (v. punti 30-33)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 19 luglio 2007 (procedimento R 876/2006-4)
relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Fédération française de tennis (FFT) e il sig. [OSCURATO:PERSONA].
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] figurativo RolandGarros SPORTSWEAR per prodotti della classe 25 – domanda n. 3114477
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Fédération française de tennis (FFT)
[OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] nazionale denominativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti delle classi 3, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Il ricorso si considera non proposto a causa della tardività del pagamento della tassa di ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto perché, in parte, privo di qualsiasi fondamento giuridico e, in parte, manifestamente irricevibile.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.