CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 del TRIBUNALE di LANCIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione t 4 Il Procuratore Generale 5 Corte di appello di L'Aquila ricorre per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Lanciano il 14 maggio 2021 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in ragione dell'omessa applicazione della confisca del veicolo, quale sanzione amministrativa accessoria obbligatoria. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto articolato su doglianze assertive e generiche, non sorrette da una specifica indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti alla base della richiesta, non specificando nemmeno se, ad avviso del ricorrente, il veicolo sia da confiscarsi o meno, risolvendosi in una richiesta di annullamento meramente, per così dire, esplorativa. Discende la statuizione in dispositivo. Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17 marz