CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30205/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7840/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],in proprio, nonché per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’asserito amministratore e socio unico [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo Studio ACTA in [OSCURATO:PERSONA], n. 67 Roma (P.E.C. raffaellolupi@ordineavvocati- roma.org); –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]:legittimaz. socio unico S.r.l.– 382 cpc – cas- sazione senza rinvio -rad- doppio contributo unificato – principio di diritto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché MILILLITOMMASO, n.q . di curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. ; –intimato – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del La- zion. 552 1 /0 1 /1 4 , depositata il 12 . 9 . 1 4 e non notificata . Uditala relazione svolta nell a pubblica udienza del 29 ottobre 202 5 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorsoprincipale e del rigetto del ricorso incidentale. Udito per parte ricorrente l’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. Udito per l’Avvocatura dello Stato l’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. Fattidi causa 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, previoaccertamento della legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] , veniva ac- coltonel merito l’ appello dell’ Agenzia delle Entrate proposto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 262/22/2013.Il ricorso introduttivo ave va ad oggetto l’avviso di ac- certamento n. TK303510147 4 /2012 per l’anno 200 9 notificato alla societàDAF S.R.L. e impugnato da [OSCURATO:PERSONA] « in proprio, nonché per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché già amministratore unico della stessanonché quale socio al 100% e creditore della stessa » . 2.L’avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione finanzia- ria accertava una maggiore IVA pari a ll’importo di euro 8.094.375,00,traeva origine da una verifica fiscale iniziata a seguito diindagine penale. N el corso del procedimento il giudice delle inda- ginipreliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con provvedi- mento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.delle quote del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e, con succes- sivoprovvedimento del 16.1.2012, nominava [OSCURATO:PERSONA] custodegiudiziario, poi nominata dall’assemblea della società ammi- nistratoreunico il 20.1.2012 . Le risultanze della verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate confluivanonel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da cuiemergeva il ruolo della società in un ampio meccanismo di “frode carosello”ai fini I VA e la deduzione di alcuni costi non documentati aifini delle imposte dirette. 3. Successivamente alla notificazione del p . v . c . , effettuata nelle manidel custode giudiziario e amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]- bastiani, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], presentava osservazioni nellaqualità di socio unico ed ex rappresentante legale della società . Quindi, in data 20.7.2012 , al custode giudiziario e amministratore unicoFrancesca Sebastiani veniva notificato l’avviso di accertamento impugnatoda [OSCURATO:PERSONA] in proprio e per conto della società da- vantial giudice tributario, annullato dal giudice di prime cure con la sentenzadepositata il 20 giugno 2013. Nelfrattempo, la società [OSCURATO:SOCIETA] veniva dichiarata fallita dal Tribu- naledi Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e il giudicecivile nominava curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA] . 4.Il ricorso in appello dell’Agenzia veniva proposto anche nei con- frontidel curatore fallimentare e a quest i notificato . L’appello ribadiva il difetto di legittimazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] proprio e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e la fondatezza del recuperoerariale e il giudice disattendeva la questione preliminare, confermando le riprese nel merito. A fondamento della decisione, facevaleva, quanto alla legittimazione di Dezi, sui « diretti interessi nascenti dalla proprietà al 100% delle quote sociali » , nonché sulle responsabilità che gli sarebbero potute derivare per essere stato l’amministratoredella DAF all’epoca dei fatti; nel merito, argomen- tatamenteaccertava « la sola cartolarità » delle cessioni intracomuni- tariedelle quali si discuteva. 5.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cas- sazionein proprio e per conto della società , articolato in quattro cen- sure, al quale l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso ericorso incidentale , nel quale ripropone la questione dell’inammis- sibilità del ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] con controri- corsoavverso il ricorso incidentale . Lacausa è stata dimessa alla pubblica udienza e la Procura Generale harassegnato conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale , si lamenta la violazione dell’art.12 della L. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., per l’omesso svolgimento di un effettivo contrad- dittorionella fase amministrativa. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione delle norme applicabili al ricorso in appello (artt. 57, 58 e 61 del d.lgs. 546/1992),in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., vistoil richiamo a circostanze e documenti mai citati nell’atto impo- sitivo. Conil terzo motivo il ricorrente principale deduce la violazione delle norme applicabili al ricorso in appello (artt. 53 e 61 del d.lgs. 546/1992),ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., vista latotale assenza, nel procedimento, della documentazione (allegati al p .v.c.) a supporto di quanto contestato dall’Amministrazione fi- nanziaria. Con il quarto mezzo del ricorso principale si lamenta la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e del relativo riparto dell’onere probatorio,ai fini art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ.. 2. L’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate censurala sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per v iolazione degli artt. 75, comma 3, e 81 cod.proc. civ. da parte della sentenza impugnata, per aver mancato di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazionein capo a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Su di un piano logico, dev’essere esaminato in via prioritaria il ricorsoincidentale, che pone la questione della legittimazione di Fe- dericoDezi a proporre il ricorso introduttivo del giudizio « in proprio, nonchéper conto della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché già amministratore unico dellastessa nonché quale socio al 100% e creditore della stessa » . 4.Il ricorso incidentale è fondato. 4.1.[OSCURATO:PERSONA] osserva innanzitutto che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, nellaprospettata inerzia della custode e amministratrice [OSCURATO:PERSONA](il fallimento della società con la nomina del curatore fal- limentareTommaso Mililli non interviene che successivamente all’in- cardinamentodel giudizio, il 2.5.2013) , l ’avviso di accertamento « in proprio e nella qualità di titolare unico delle quote in sequestro, di amministratoreall’epoca dei fatti e di creditore in surroga » della so- cietà(cfr. p.6 ricorso in Cassazione e p.2 controricorso che riporta il pertinentepassaggio del ricorso introduttivo). 4.2.Dunque, [OSCURATO:PERSONA], da un lato basa la sua legittimazione « in proprio e nella qualità di titolare unico delle quote in sequestro»della S.r.l., ossia come socio, sull’ inerzia del l’amministratore giudiziario; dall’altro, sostenendo di essere amministratore della società e di agirein tale veste anche per suo conto e, infine, terzo profilo, asse- rendo di agire in surroga ex art.2900 cod. civ. per un creditoperso- naleverso la società. 5. Va innanzitutto esclusa in capo a [OSCURATO:PERSONA] la qualità di am- ministratoredella società ratione temporis . Infatti, a p.2 del ricorso si legge che [OSCURATO:PERSONA] , « nominata custode giudiziario dellequote della citata [OSCURATO:SOCIETA]. in data 12 gennaio 2012, ha nomi- natosé stessa quale amministratore unico della società in data 20 gennaio2012». L’Agenzia conferma che, nella presente fattispecie, l’assemblea ordinaria in data 20 gennaio 2012 ha nominato la cu- stode giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] amministratrice unica della società e, dunque, in data antecedente sia alla notifica del p.v.c. (febbraio2012) sia alla notifica dell’avviso (aprile 2012). 5.1. Perciò, al momento della notifica dell’avviso di accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), è amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA]- stiani, apposta custode giudiziario dal G.i.p. presso il Tribunale di Romaa seguito del provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 c.p.p. delle quote del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA].. A fronte della nomina quale amministratrice, diviene recessiva, ai fini del giudizio, la qualità di Sebastiani di custode e amministratrice giudiziaria delle quote. Ne consegue che [OSCURATO:PERSONA], a partire dalla nomina del custode giudiziario quale amministratore unico nel gennaio di quell’anno ̀ cessato dalla carica di amministratore , per- dendo quindi la propria legittimazione. Indubbiamente, difatti, la circostanza che al custode giudiziario sia riconosciuta una propria autonoma legittimazione processuale in rappresentanzadel patrimonio sottoposto a sequestro, del quale ha l'amministrazione, non vuol dire che gli organi sociali siano venuti meno, o che gli stessi siano stati esautorati dalle proprie funzioni gestorieper gli aspetti che non concernono il patrimonio della società stessaanche ai fini dell’adempimento delle obbligazioni tributarie. [OSCURATO:PERSONA] già affermato (v. Cass. 30505 del 2018) che n on è di osta- coloalla dichiarazione di fallimento, che ha quale proprio presuppo- stol'accertamento dello stato di insolvenza, l'assoggettamento a se- questropenale preventivo dei beni della società. FrancescaSebastiani. 5.2. È dunque corretto che la notifica sia intervenuta nei confronti dellasocietà in persona della Sebastiani, dal momento che il custode giudiziariodelle quote sociali, designato in sede di sequestro preven- tivo penale, può assumere, in qualità di rappresentante della pro- prietàdel capitale e in mancanza di una norma di legge che lo vieti, la funzione di amministratore della società, dovendosi escludere il conflittod'interessi. A conferma di ciò, la giurispr udenza (v. Cass. n. 12072 del 2014) riconosce che il custode, assumendo la qualità di amministratore, è legittimato a proporre l'istanza per la dichiara- zionedi fallimento in proprio. 6. Egualmente,il ricorrente non è legittimato nemmeno quale « cre- ditorein surroga», rectius per azione surrogatoria ex art.2900 cod. civ., tale dovendosi intendersi il brevissimo cenno a pag.6 del ri- corso, e per la prospettata legittimazione in proprio quale socio nell’inerziadel custode - amministratore . 6.1.Per consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 5323 del2003, n. 4579 del 2009, n. 29325 del 2021) , difatti, l'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti in- terni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni inva- lide,ma non implica , sul versante esterno, la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negoziintercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità esserecontestata solo dalla società, come si evince dall'obbligo, fa- centecapo all'a mministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'e- liminazionedegli effetti conseguenti all'accertato vizio. 7. Non è poi pertinente la sentenza Cass. Sez. 1, n. 22800 del 03/11/2011 richiamata nella decisione di appello, nella quale la Corteha precisato quale sia la legittimazione non del socio ex legale rappresentante,bensì dell’amministratore giudiziario dei beni e delle quote di una società di capitali sottoposta a sequestro preventivo, dispostoai sensi dell'art. 321 c.p.p.. Secondo la decisione da ultimo citata,costui è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativadi fallimento della società medesima, in quanto la sua funzione non si esaurisce nella custodia di quanto sottoposto alla misuracautelare, bensì si estend e all'esercizio dei diritti connessi alla titolaritàdelle quote sociali, quali il diritto di voto e d'impugnazione delledelibere assembleari, nonché all'esercizio di poteri gestori e di amministrazione.Come già sopra considerato , nel caso in esame al momentodella notifica dell’avviso la società non è fallita , né si pone untema di impugnazione dell’avviso da parte del custode, che non èaffatto intervenuta e, anzi, è il presupposto dell’azione intrapresa daDezi. 7.1.Il quadro fattuale concreto non è direttamente investito neppure dall’azione diretta regolata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11287del 28/04/2023, la quale ha stabilito che, qualora i presuppo- stidi un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione difallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un compor- tamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato. La sen- tenzaha precisa to che l'insussistenza di detto stato di inerzia com- porta,per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'attoimpositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, inogni stato e grado del processo. Diversa è la presente fattispecie nella quale Dezi, nel momento in cui ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio in proprio e per contodella società , non è e non può essere considerato un soggetto fallitocui è stato notificato l’atto impositivo, sia per lo schermo so- cietariosia perché nessun fallimento è ancora intervenuto. 7.2.A maggiore ragione, a Dezi non può essere riconosciuta la le- gittimazione straordinaria che la giurisprudenza della Sezione rico- noscein applicazione del principio affermato da Sez. U. n. 11287 del 2023,secondo la quale, q ualora una società in liquidazione sia stata dichiarata fallita, l'avviso di accertamento notificato nella fase di li- quidazioneantecedente alla declaratoria di fallimento, in ipotesi di inerziada parte del curatore, è impugnabile dalla società in persona del liquidatore e non del suo precedente legale rappresentante (Cass.Sez. 5, n. 20913 del 18/07/2023 ). 8.Alla luce della disamina che precede, v a in ultimo condiviso il pre- cedenterelativo alla medesima parte, sia pure senza far riferimento all’inerzia costituitoda Cass. 14795 del 2025 che esclude la legitti- mazionedi Dezi « per varie ragioni: intanto perché come già detto nonsi può nella specie parlare di inerzia; poi perché – pur potendosi astrattamente ammettere la legittimazione del legale rappresen- tante in caso di nomina di custode giudiziale – nella specie , come specificatoe pacifico , quest’ultimo aveva assunto altresì la veste di amministratore,con totale sostituzione dello stesso nella legale rap- presentanzadella società». Deveconclusivamente affermarsi che, i n caso di sequestro preven- tivodi una parte o della totalit à̀ delle partecipazioni di una società a responsabilitàlimitata , è esclusa la legittimazione diretta del socio adimpugnare davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento notificatoalla società in persona del custode giudiziari o , nominato ai sensidegli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. c.p.p. , che sia stato nominato dall’assemblea della società amministratore unico. 9. L’ accoglimento del ricorso incidentale rende inammissibile il ri- corso introduttivo , nonché quello principale perché, ai sensi dell’art.382u.c. cod. proc. civ. , ab origine « la causa non poteva es- sereproposta» contro l’avviso di accer tamento da [OSCURATO:PERSONA] « in proprio,nonché per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché già amministra- toreunico della stessa nonché quale socio al 100% e creditore della stessa». Lasentenza impugnata è perciò cassata senza rinvio. 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo e secondo grado, sia per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.385,comma 2, cod. proc. civ.. 11.Infine, è dovuto il raddoppio del contributo unificato, per le ra- gioniche seguono. Va premesso che i l caso della cassazione senza rinvio di cui all’art.382,terzo comma, cod. proc . civ., si è presta to a interpreta- zioni difformi rinvenibili nella giurisprudenza, anche della Sezione . Formalmente,il ricorso per Cassazione viene infatti accolto, ma ciò avvieneo per il riconoscimento « che il giudice del quale si impugna ilprovvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione », op- pure perché « ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processoproseguito». Così, ad un primo orientamento che valorizza ildato formale dell’accoglimento del ricorso e , perciò , non applica il raddoppiodel contributo , se ne contrappone un secondo che dà peso allasostanza della preclusione alla prosecuzione o alla proposizione dellacausa, favorevole al riconoscimento del raddoppio . 11.1. Ad esempio, i n un caso di cassazione senza rinvio, tenendo contoche l ’annullamento della sentenza impugnata non era dipesa dall’accoglimentodei motivi spiegati dalla ricorrente, rivelandosi anzi inammissibileil suo ricorso introduttivo e dunque anche quello pro- mossoin sede di legittimità, la Corte ( Cass. n. 12424 del 2023 ) ha ritenutosussistente il presupposto per il raddoppio del contributo. Ancora, in un contesto di applicazione dell’art.382, terzo comma, cod.proc. civ. , in cui la decisione non è dipesa dall’accoglimento dei motivispiegati da parte ricorrente, il raddoppio è stato riconosciuto daquesta Sezione (Cass n. 24043 del 2025), perché né è derivata l’inammissibilitàdel ricorso introduttivo e, dunque, anche quel lo pro- mossoin sede di legittimità. 12.Per fornire un’interpretazione utile alla nomofilachia, è opportuna unabreve ricostruzione del la ratio sottesa alla normativa applicabile . Comenoto, i l giudice dell’impugnazione può attestare i presupposti peril versamento del doppio contributo condizionandone la debenza all’obbligodi versare il contributo iniziale (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020). Sul piano normativo, g li artt. 9 - 18 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dettano la disciplina vigente del contributo unificato di iscrizione aruolo e, i n particolare, l’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228 (“legge di stabilit à 2013”) ha inserito il comma 1 - quater nell’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002 , che recita: « quando l’impu- gnazione,anche incidentale, ̀ respinta integralmente o ̀ dichiarata inammissibileo improcedibile, la parte che l’ha proposta ̀ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impug nazione, principale o incidentale, a normadel comma 1 - bis. Il giudice d à atto nel provvedimento della sussistenzadei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo dipagamento sorge al momento del deposito dello stesso » . 12.1.La relazione tecnica di accompagna mento al la legge 24 dicem- bre2012, n. 228, ha presenta to l’art. 1, comma 17, come disposi- zione idonea a comportare maggiori entrate per il bilancio dello Stato. La Corte costituzionale è quindi intervenuta sulla natura del «raddoppio»contemplato dall’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n.115 del 2002, chiarendo, in piena sintonia con la dottrina, che è un’“entratatributaria erariale” (Corte cost. n. 14 3 del 20 12). Nonostantesia correlato alla fruizione del servizio giustizia, il contri- butounificato è però privo di sinallagmaticit à , poiché in via forfetaria ècommisurato sulla base del valore economico della causa e non del costodella prestazione resa e , per tale ragione, generalmente viene identificatocome “tassa” . Sul versante euronitario, l a Corte di Giustizia ha ricordato che, nell’ambitodel principio di autonomia processuale degli Stati mem- bri, i tributi giudiziari costituiscono modalità procedurali di ricorso giurisdizionaledestinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti con- feritidal diritto dell’Union e ai candidati e agli offerenti lesi da deci- sionidelle autorità aggiudicatrici, e così essi non devono mettere in pericolol’effetto utile della direttiva 89/665 (v., in tal senso, CGUE 12marzo 2015, C - 538/13 eVigilo Ltd , punto 40; CGUE 12 dicembre 2002,C-470/99, Universale - Bau e a ., punto 72). Coerentemente, le Sezioni Unite della Corte (v. sentenza n.20621 del2023) affermano che i l versamento di un ulteriore importo a ti- tolodi contributo unificato, ai sensi del comma 1 - quater dell'art. 13 deld.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tri- buto giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo"contributo unificato, così partecipando della sua stessa na- turadi fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, e assolve all'ulteriorefunzione della fiscalità di disincentivare una superflua ri- chiestadi prestazioni giudiziarie . Identicanatura tributaria è riconosciuta all’«ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione»,anche incidentale, che sia respinta integralmente o dichia- rata inammissibile o improcedibile, ai sensi del comma 1 - quater dell’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002. 12.2.[OSCURATO:PERSONA] lta ha poi escluso che il principio della capacit à con- tributiva sia un limite alla potest à di imposizione di cui all’art. 53 Cost.: il disposto non ̀ invocabile e non pu ̀ operare con riguardo allespese di giustizia (Corte cost. n.78 del 2016). Lasentenza n. 120 del 2016 ha anche rimarcato che il raddoppio del contributounificato ̀ previsto a parziale ristoro dei costi del l’inutile funzionamentodell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitaterisorse a sua disposizione e , perciò , l’art. 13, comma 1 - qua- ter,del d.P.R. n. 115 del 2002 , correla l’aggravio del contributo uni- ficatoa tutti i casi di esito negativo dell’impugnazione. La norma, pertanto, risponde alla ratio di scoraggiare le impugna- zionidilatorie o pretestuose e al legislatore va riconosc iut o un ampi o marginedi discrezionalit à nel perseguire , tra le svariate finalit à con l’imposizione fiscale, quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie opretestuose. La Corte del Lussemburgo, proprio con riferimento all ’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115, del 30 maggio 2002 , ha avallato tale interpretazione,affermando che n on si pone in contrasto, in linea di principio,né con l’articolo 1 della direttiva CEE 89/665, letto alla luce dell’articolo47 della Carta, né con i principi di equivalenza e di ef- fettività. Una tale interpretazione, infatti, contribuisce, in linea di principio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quantoessa costituisce una fonte di finanziamento dell’attività giu- risdizionaledegli Stati membri e dissuade ad un tempo l’introduzione didomande che siano manifestamente infondate o siano intese uni- camentea ritardare il procedimento ( v. CGUE 6 ottobre 2015 , [OSCURATO:PERSONA]61/14, punti 71 e 72 ) . 12.3.Le Sezioni Unite della Corte (20621/2023, cit.) hanno anche chiaritoche è conforme ad un principio di giustizia distributiva allo- careil costo del processo in capo a colui che ne abbia cagionato lo svolgimento, tenendo presente che sono due piani distinti la dove- rositàdel contributo unificato e , in particolare, del suo raddoppio, e lasoccombenza, la quale è il criterio che di norma regola il diverso profilodella distribuzione delle spese processuali . «̀ , dunque, proprio e soltanto l’esito integralmente negativo del giu- diziodi impugnazione che giustifica il maggior costo del servizio im- postoal richiedente, il quale ha vanamente sollecitato il riesame di unadecisione meritevole di passare in giudicato ed ha fatto svolgere unulteriore grado di giudizio rivelatosi del tutto superfluo » . Percontra, « L’accoglimento del gravame giustifica il trattamento tri- butarioagevolato in favore di chi abbia avuto bisogno dell’ulteriore prestazionedel servizio giustizia allo scopo di sovvertire la decisione ingiustamaturata nel grado precedente » ( ibidem ) . Infine, v a considerato che, nel processo tributario, il raddoppio del contributounificato si applica soltanto ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione e non anche in sede di merito ( cfr. Cass. n.27296 del 2024). 12.4.Sulla base d el quadro sopra ricostruito , si deve ritenere che il raddoppiodel contributo unificato trovi applicazione anche nella fat- tispeciedell’annullamento della sentenza , impugnata dal ricorrente principale,senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., perché lacausa non poteva essere proposta : nel caso in esame ricorre un vizio che inficia requisiti fondanti il processo, si tratta di violazioni cheridondano nel difetto di potestas iudicandi , minando in radice la validità del rapporto giuridico - processuale, che quindi, non costi- tuendosiregolarmente, non può concludersi con una valida sentenza (v.Cass., sez. un., n. 24172/2025, pag. 31, lett. a). Laratio della norma dell’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002 esige l’applicazione del raddoppio della tassa nella presente fattispecie, perché la norma è orientata a scoraggiare le impugna- zioni dilatorie o pretestuose ( cfr. Cass. n.3288 del 2018; Cass.n.13636del 2015; Cass. n.19464 del 2014) , quale si è rilevata es- serequella proposta dal ricorrente principale, il quale nella sostanza haavuto doppiamente torto, incardinando non solo un ricorso prin- cipaleinammissibile davanti alla Corte di cassazione , ma un intero giudiziosuperfluo sin dal primo grado. Va così affermato in diritto il seguente principio : «Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R.n. 115 del 2002 , trova applicazione anche nel caso di cassa- zionesenza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ. , in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa non poteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppia- mentetorto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo. » . P.Q.M LaCorte: accoglieil ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso princi- pale,cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva esser