Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 35117/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, che ha considerato, ai fini della recidiva, le nutrite condanne e, segnatamente, per il medesimo reato per il quale si procedeva e per vicende di evasione; quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha considerato non solo la mancanza di elementi positivi, ma la presenza di decisivi contrari elementi, non rilevando l'accesso al rito contratto a riguardo; quanto, infine, alla determinazione della pena, modestamente discostata dal minimo edittale, ha congruamente espresso un giudizio negativo riferito alla particolare capacità a delinquere del ricorrente, desunta dalla intensità del dolo e dai precedenti a suo carico già indicati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26.09.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, che ha considerato, ai fini della recidiva, le nutrite condanne e, segnatamente, per il medesimo reato per il quale si procedeva e per vicende di evasione; quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha considerato non solo la mancanza di elementi positivi, ma la presenza di decisivi contrari elementi, non rilevando l'accesso al rito contratto a riguardo; quanto, infine, alla determinazione della pena, modestamente discostata dal minimo edittale, ha congruamente espresso un giudizio negativo riferito alla particolare capacità a delinquere del ricorrente, desunta dalla intensità del dolo e dai precedenti a suo carico già indicati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025
Sentenza Cassazione n. 35117/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris