CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; AP7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRfTTO Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 dicembre 2017, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 28 novembre 2013, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione sia del giudizio di colpevolezza - con riguardo alla giustificazione della mancata risposta ai carabinieri intervenuti per controllare la presenza presso l'abitazione - sia dell'applicazione della recidiva, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego dell'esimente della particolare tenuità del fatto; ritenuto che il primo motivo ha contenuto di merito, in quanto ripropone argomento, relativo all'ipotesi che l'imputato stesse dormendo, che il secondo giudice ha valutato e ritenuto non fondato sul rilievo che i carabinieri aveva compiuto più accessi ed avevano, ogni volta, suonato più volte; rilevato che il motivo sulla recidiva non è consentito, trattandosi di punto della decisione non devoluto al giudizio del secondo giudice; rilevato, infine, che il secondo motivo è di merito, a fronte della sentenza che ha motivato l'esclusione dell'esimente in ragione del profilo soggettivo dell'imputato, che rileva, trattandosi di violazione di misura di prevenzione personale, anche sulla gravità del fatto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il