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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 13403/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27233/2016 proposto da: Agenzia del Demanio, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, alla via Crescenzio, n. 20. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 2128/2016, pubblicata il 27 maggio 2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia del Demanio nei confronti della sentenza del Tribunale di Varese n. 763 del 20 maggio 2012, che in accoglimento dell'opposizione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (così trasformatasi l'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), aveva dichiarato la nullità dell'ingiunzione fiscale dell'Agenzia del demanio di cui alla cartella esattoriale notificata il 14 maggio 2007 per l'importo di euro 87.272,85, oltre accessori, dovuto in relazione a una concessione di spiagge lacuali ed aveva rigettato le domande subordinate e riconvenzionali dell'Agenzia, intese comunque alla condanna di quanto dovuto per l'occupazione dell'area in esame.

2. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, ritenendo che l'articolo 1, comma 274, della legge n. 311/2004, norma mai evocata nel giudizio di primo grado, non riconosceva il potere autoritativo di accertamento del credito sia nell'an, che nel quantum, in capo alla pubblica amministrazione e che la norma invocata nulla diceva sul fatto che poteva essere riscossa mediante ruolo una somma determinata unilateralmente dalla pubblica amministrazione, né era invocabile, in contrario, il richiamo alla previsione della possibile estinzione dei giudizi «pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti», sia perchè la stessa si riferiva alle situazioni debitorie «di cui al secondo periodo», sia perchè non era dato comprendere il motivo per il quale l'estinzione dei giudizi pendenti aventi ad oggetto l'accertamento ovvero la liquidazione dei debiti/crediti potesse costituire una chiara conferma del potere di autodeterminazione riconosciuto all'Agenzia.

3. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato anche il secondo motivo di appello, ritenendo che l'importo richiesto con la cartella esattoriale impugnata non era costituito dal canone originariamente pattuito, moltiplicato per il coefficiente 1,5, come previsto dal D.M. 20 luglio 1000 e successivamente rivalutato anno per anno fino al 31 dicembre 2000, quanto piuttosto dalla determinazione convenzionale del canone nella misura iniziale di lire 5.200.000, i cui successivi incrementi dovevano considerarsi del tutto ingiustificati, perchè eseguiti sulla base di disposizioni normative dichiarate illegittime (così il D.M. 20 luglio 1990 e il D.M. n. 258 del 2 marzo 1998).

4. L'Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.

5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in quanto la Corte territoriale aveva errato nell'interpretare detta norma e non aveva tenuto conto della ratio della stessa, volta a facilitare la riscossione di crediti erariali da parte della [OSCURATO:PERSONA], anche in assenza di un titolo esecutivo e con le cautele necessarie per il debitore, esplicitate nella definizione di termini temporali tra la prima e la seconda richiesta di pagamento e tra la seconda richiesta di pagamento e l'iscrizione a ruolo; la Corte di appello aveva errato perchè non aveva riconosciuto alla norma in esame natura derogatoria con riguardo al principio di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, laddove era richiesto il possesso di un valido titolo esecutivo giudiziale per procedere all'iscrizione a ruolo delle somme per le quali la stessa risultava creditrice.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in combinato disposto con l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avendo errato la Corte di appello a non considerare che la norma in esame prevedeva due notifiche della richiesta di pagamento, contenente la determinazione dell'an e del quantum, oltre che il termine per l'impugnazione per contestare vizi attinenti alla pretesa creditoria, e che dopo la seconda notifica della richiesta di pagamento, in assenza di impugnazione o di pagamento da parte del creditore, l'Amministrazione creditrice provvedeva alla notifica della cartella di pagamento; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., inoltre, aveva richiesto, già in primo grado, la tutela giurisdizionale non indicando i vizi della cartella di pagamento notificatale, ma chiedendone la disapplicazione per i presunti vizi rinvenibili già dalla seconda richiesta di pagamento, attinenti alla determinazione unilaterale del credito. 2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono fondati. 2.2 L'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», così recita: «274.

Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di volere adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento.

I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo». 2.3 La normativa contenuta nella legge finanziaria 2005, nella sostanza, estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato; si tratta di un utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto; in questi casi, la pubblica amministrazione determina la somma dovuta e la notifica due volte al soggetto interessato, il quale certamente può impugnare i criteri di determinazione della somma richiesta in pagamento nelle sedi competenti. 2.4 Si tratta di una disposizione di legge, pacificamente applicabile (a prescindere che la stessa sia stata o meno evocata nel corso del giudizio di primo grado) al caso in esame, in quanto avente ad oggetto la corresponsione di somme dovute per la concessione di un'area pubblica prospettante sul lago Maggiore. 2.5 In proposito, questa Corte ha affermato che «anche volendo ipotizzare, infatti, in astratto, che l'Amministrazione si sia arrogata l'esercizio di un potere che non aveva, cioè quello di liquidare unilateralmente in danno di un privato cittadino una somma che era assolutamente credito non certo, né liquido, né esigibile, resta il fatto decisivo per cui tali eventuali vizi dovevano essere fatti valere contro la prima o la seconda richiesta di pagamento, e non contro l'atto di iscrizione a ruolo» e che «la certezza, liquidità ed esigibilità della somma richiesta con l'iscrizione a ruolo derivano dal fatto che la richiesta di pagamento non è stata contestata» (Cass., 25 marzo 2016, n. 5956).

Questa Corte ha, altresì, precisato che l'ingiunzione fiscale, può essere utilizzata per la riscossione di entrate che derivano da un rapporto, sia pubblicistico che di natura contrattuale, il quale sia stato instaurato per il godimento di un bene o di un servizio pubblico e che i presupposti dell'ingiunzione fiscale nella materia del demanio marittimo sono l'esistenza di un'obbligazione di pagamento di canoni della concessione e l'esistenza dell'obbligazione di rivalere l'amministrazione che ha eseguito d'ufficio le opere di rimessione in pristino delle cose abusivamente occupate (Cass., 7 aprile 2000, n. 4373, in motivazione). 2.6 Si può, dunque, affermare che la ratio della norma introdotta dal legislatore, con l'art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004, è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della [OSCURATO:PERSONA] ed, infatti, la stessa prevede che le somme che risultano dovute alla P.A. creditrice siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla secondo notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo; sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica. 2.7 La Corte di appello, nel motivare che la norma invocata nulla diceva sul fatto che poteva essere riscossa mediante ruolo una somma determinata unilateralmente dalla pubblica amministrazione, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati ed ha errato anche laddove non ha riconosciuto alcuna somma, ivi compreso il canone originariamente stabilito nella misura di lire 5.200.000, dato che erano solamente i successivi incrementi a doversi ritenere del tutto ingiustificati, perchè eseguiti sulla base di disposizioni normative dichiarate illegittime.

Ed invero, anche il precedente di questa Corte specificamente richiamato dalla Corte territoriale (Cass., 23 giugno 2015, n. 12988) afferma che l'annullamento del decreto ministeriale sulla base del quale erano stati determinati gli incrementi comportava «l'infondatezza della pretesa dell'Amministrazione relativa al pagamento della maggiore somma rispetto a quella pattiziamente convenuta fra le parti, dal momento che l'integrazione regolamentare, cui il legislatore ha demandato il compito di completare, con normazione secondaria, la disciplina di fonte primaria, è condizione di applicabilità di quest'ultima (cfr. Cass. n. 12345/2011)». 2.8 In ultimo, va precisato che l'inosservanza dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità alla quale è possibile ricorrere, non può considerarsi nè una mera irregolarità priva di ogni effetto, nè un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo; deve ritenersi, infatti, che la violazione della disposizione in esame renda rilevante sul piano processuale l'eventuale scusabilità dell'errore in cui sia incorso il ricorrente.

In sostanza, il mancato rispetto dell'art. 3, non costituisce un vizio del provvedimento, con conseguente illegittimità dell'atto, bensì determina un errore scusabile in caso di eventuale impugnazione, ove questa sia stata proposta ad organo giurisdizionale incompetente o tardivamente (Cass., Sez.

U., 18 maggio 2000, n. 362; Cass., 27 gennaio 2004, n. 1401; Cass., 16 maggio 2006, n. 11405; Cass., 27 settembre 2011, n.19675; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1766).

3. Per quanto esposto, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata e rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27233/2016 proposto da: Agenzia del Demanio, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, alla via Crescenzio, n. 20. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 2128/2016, pubblicata il 27 maggio 2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia del Demanio nei confronti della sentenza del Tribunale di Varese n. 763 del 20 maggio 2012, che in accoglimento dell'opposizione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (così trasformatasi l'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), aveva dichiarato la nullità dell'ingiunzione fiscale dell'Agenzia del demanio di cui alla cartella esattoriale notificata il 14 maggio 2007 per l'importo di euro 87.272,85, oltre accessori, dovuto in relazione a una concessione di spiagge lacuali ed aveva rigettato le domande subordinate e riconvenzionali dell'Agenzia, intese comunque alla condanna di quanto dovuto per l'occupazione dell'area in esame. 2. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, ritenendo che l'articolo 1, comma 274, della legge n. 311/2004, norma mai evocata nel giudizio di primo grado, non riconosceva il potere autoritativo di accertamento del credito sia nell'an, che nel quantum, in capo alla pubblica amministrazione e che la norma invocata nulla diceva sul fatto che poteva essere riscossa mediante ruolo una somma determinata unilateralmente dalla pubblica amministrazione, né era invocabile, in contrario, il richiamo alla previsione della possibile estinzione dei giudizi «pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti», sia perchè la stessa si riferiva alle situazioni debitorie «di cui al secondo periodo», sia perchè non era dato comprendere il motivo per il quale l'estinzione dei giudizi pendenti aventi ad oggetto l'accertamento ovvero la liquidazione dei debiti/crediti potesse costituire una chiara conferma del potere di autodeterminazione riconosciuto all'Agenzia. 3. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato anche il secondo motivo di appello, ritenendo che l'importo richiesto con la cartella esattoriale impugnata non era costituito dal canone originariamente pattuito, moltiplicato per il coefficiente 1,5, come previsto dal D.M. 20 luglio 1000 e successivamente rivalutato anno per anno fino al 31 dicembre 2000, quanto piuttosto dalla determinazione convenzionale del canone nella misura iniziale di lire 5.200.000, i cui successivi incrementi dovevano considerarsi del tutto ingiustificati, perchè eseguiti sulla base di disposizioni normative dichiarate illegittime (così il D.M. 20 luglio 1990 e il D.M. n. 258 del 2 marzo 1998). 4. L'Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi. 5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in quanto la Corte territoriale aveva errato nell'interpretare detta norma e non aveva tenuto conto della ratio della stessa, volta a facilitare la riscossione di crediti erariali da parte della [OSCURATO:PERSONA], anche in assenza di un titolo esecutivo e con le cautele necessarie per il debitore, esplicitate nella definizione di termini temporali tra la prima e la seconda richiesta di pagamento e tra la seconda richiesta di pagamento e l'iscrizione a ruolo; la Corte di appello aveva errato perchè non aveva riconosciuto alla norma in esame natura derogatoria con riguardo al principio di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, laddove era richiesto il possesso di un valido titolo esecutivo giudiziale per procedere all'iscrizione a ruolo delle somme per le quali la stessa risultava creditrice. 2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in combinato disposto con l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avendo errato la Corte di appello a non considerare che la norma in esame prevedeva due notifiche della richiesta di pagamento, contenente la determinazione dell'an e del quantum, oltre che il termine per l'impugnazione per contestare vizi attinenti alla pretesa creditoria, e che dopo la seconda notifica della richiesta di pagamento, in assenza di impugnazione o di pagamento da parte del creditore, l'Amministrazione creditrice provvedeva alla notifica della cartella di pagamento; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., inoltre, aveva richiesto, già in primo grado, la tutela giurisdizionale non indicando i vizi della cartella di pagamento notificatale, ma chiedendone la disapplicazione per i presunti vizi rinvenibili già dalla seconda richiesta di pagamento, attinenti alla determinazione unilaterale del credito. 2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono fondati. 2.2 L'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», così recita: «274. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di volere adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo». 2.3 La normativa contenuta nella legge finanziaria 2005, nella sostanza, estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato; si tratta di un utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto; in questi casi, la pubblica amministrazione determina la somma dovuta e la notifica due volte al soggetto interessato, il quale certamente può impugnare i criteri di determinazione della somma richiesta in pagamento nelle sedi competenti. 2.4 Si tratta di una disposizione di legge, pacificamente applicabile (a prescindere che la stessa sia stata o meno evocata nel corso del giudizio di primo grado) al caso in esame, in quanto avente ad oggetto la corresponsione di somme dovute per la concessione di un'area pubblica prospettante sul lago Maggiore. 2.5 In proposito, questa Corte ha affermato che «anche volendo ipotizzare, infatti, in astratto, che l'Amministrazione si sia arrogata l'esercizio di un potere che non aveva, cioè quello di liquidare unilateralmente in danno di un privato cittadino una somma che era assolutamente credito non certo, né liquido, né esigibile, resta il fatto decisivo per cui tali eventuali vizi dovevano essere fatti valere contro la prima o la seconda richiesta di pagamento, e non contro l'atto di iscrizione a ruolo» e che «la certezza, liquidità ed esigibilità della somma richiesta con l'iscrizione a ruolo derivano dal fatto che la richiesta di pagamento non è stata contestata» (Cass., 25 marzo 2016, n. 5956). Questa Corte ha, altresì, precisato che l'ingiunzione fiscale, può essere utilizzata per la riscossione di entrate che derivano da un rapporto, sia pubblicistico che di natura contrattuale, il quale sia stato instaurato per il godimento di un bene o di un servizio pubblico e che i presupposti dell'ingiunzione fiscale nella materia del demanio marittimo sono l'esistenza di un'obbligazione di pagamento di canoni della concessione e l'esistenza dell'obbligazione di rivalere l'amministrazione che ha eseguito d'ufficio le opere di rimessione in pristino delle cose abusivamente occupate (Cass., 7 aprile 2000, n. 4373, in motivazione). 2.6 Si può, dunque, affermare che la ratio della norma introdotta dal legislatore, con l'art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004, è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della [OSCURATO:PERSONA] ed, infatti, la stessa prevede che le somme che risultano dovute alla P.A. creditrice siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla secondo notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo; sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica. 2.7 La Corte di appello, nel motivare che la norma invocata nulla diceva sul fatto che poteva essere riscossa mediante ruolo una somma determinata unilateralmente dalla pubblica amministrazione, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati ed ha errato anche laddove non ha riconosciuto alcuna somma, ivi compreso il canone originariamente stabilito nella misura di lire 5.200.000, dato che erano solamente i successivi incrementi a doversi ritenere del tutto ingiustificati, perchè eseguiti sulla base di disposizioni normative dichiarate illegittime. Ed invero, anche il precedente di questa Corte specificamente richiamato dalla Corte territoriale (Cass., 23 giugno 2015, n. 12988) afferma che l'annullamento del decreto ministeriale sulla base del quale erano stati determinati gli incrementi comportava «l'infondatezza della pretesa dell'Amministrazione relativa al pagamento della maggiore somma rispetto a quella pattiziamente convenuta fra le parti, dal momento che l'integrazione regolamentare, cui il legislatore ha demandato il compito di completare, con normazione secondaria, la disciplina di fonte primaria, è condizione di applicabilità di quest'ultima (cfr. Cass. n. 12345/2011)». 2.8 In ultimo, va precisato che l'inosservanza dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità alla quale è possibile ricorrere, non può considerarsi nè una mera irregolarità priva di ogni effetto, nè un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo; deve ritenersi, infatti, che la violazione della disposizione in esame renda rilevante sul piano processuale l'eventuale scusabilità dell'errore in cui sia incorso il ricorrente. In sostanza, il mancato rispetto dell'art. 3, non costituisce un vizio del provvedimento, con conseguente illegittimità dell'atto, bensì determina un errore scusabile in caso di eventuale impugnazione, ove questa sia stata proposta ad organo giurisdizionale incompetente o tardivamente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2000, n. 362; Cass., 27 gennaio 2004, n. 1401; Cass., 16 maggio 2006, n. 11405; Cass., 27 settembre 2011, n.19675; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1766). 3. Per quanto esposto, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata e rinvia alla
Sentenza Cassazione n. 13403/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris