CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 novembre 2018
Cassazione n. 13408/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Cons. [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LidiaGiorgio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestroprobatorio disposto dal pubblico ministero in data 6 maggio 2025, avente ad oggetto undiciorologi di pregio e componenti di orologeria (casse, quadranti, bracciali, fondelli, fibbie) inrelazione ai reati di cui agli artt. 648 e 473 cod. pen. provvisoriamente ascritti a [OSCURATO:PERSONA].2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] eGrassi [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, con unico atto, ha dedotto il comune motivo diseguito enunziato nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: violazione dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen. e il difettoassoluto di motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio.Il difensore lamenta che il provvedimento di convalida è basato su formule generiche eonnicomprensive contenute in un modulo prestampato che contiene riferimenti non pertinentialla vicenda in esame. Il collegio cautelare, pur avendo riconosciuto la scarsa articolazionemotivazionale del decreto, ha illogicamente ritenuto che lo stesso esprima le ragioni essenzialiche giustificano il vincolo e le finalità probatorie perseguite. Ad avviso dei ricorrenti ilprovvedimento di convalida ha omesso di specificare il nesso pertinenziale dei beni con gliipotizzati delitti e non ha chiarito le finalità probatorie alla base della misura, avendo trascuratoogni indicazione circa la condotta attribuita all’indagato e le coordinate spazio-temporali in cuisarebbe stata realizzata.Il difensore censura, inoltre, gli argomenti addotti a sostegno del rigetto dell’istanza didissequestro e restituzione dell’orologio [OSCURATO:PERSONA] mod. Yacht di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e degliorologi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mod. 76214 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nonostante di dettibeni risulti già provata in atti la lecita provenienza e i ricorrenti abbiano fornito la provadell’acquisto con personali provviste.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha già chiarito che in tema di misure cautelarireali l'onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestroprobatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anchetramite l'utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo adesprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiestodall'art. 253 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Dalton, Rv. 275007-01; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949-01). Ciò che rileva, dunque, ai finidella legittimità del provvedimento, non è la modalità grafica della motivazione ma la concretae specifica esposizione delle ragioni giustificatrici del vincolo, da apprezzare in strettacorrelazione agli atti richiamati e presupposti e alla fase della progressione investigativa.Nella specie, il collegio cautelare ha evidenziato che dal provvedimento genetico emerge laqualificazione dei beni vincolati quali corpo di reato in relazione ai delitti di cui agli artt. 648, 473cod. pen. provvisoriamente ascritti a [OSCURATO:PERSONA] nella cui abitazione erano stati rinvenuti ela necessità di accertarne l’eventuale contraffazione anche mediante l’assemblaggio di partioriginali e parti falsificate. La circostanza che nel decreto si rinvenga, in conseguenza di unasvista, un incongruo riferimento alla contraffazione di capi d’abbigliamento non è circostanza cheincida in senso dirimente sulla ricostruzione del percorso giustificativo del provvedimento, stantel’inequivoca riferibilità dell’atto a quanto appreso presso l’indagato.2. Né hanno pregio i rilievi in ordine alla mancata indicazione del nesso pertinenziale traquanto in sequestro e i reati ipotizzati dal momento che l’assolvimento di detto obbligo nonimplica, soprattutto nella fase genetica del procedimento, la già avvenuta individuazione dellacondotta illecita nei suoi estremi materiali e spazio-temporali, come sembra ritenere la difesa.Questa Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere ildecreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpodel reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita conl'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione alfatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cosepresentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 2, n. 46130del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv.274781-01). A tanto consegue che lo standard motivazionale richiesto a sostegno dell’adozionedella misura reale deve essere declinato in stretto rapporto alla natura del collegamento tra benivincolati e reati ipotizzati che laddove appaia di immediata evidenza (come per i beni strumentalinelle ipotesi di flagranza) attenua l’obbligo giustificativo, attesa la presenza di emergenze chepalesano il nesso qualificato tra il bene e il reato. Nella specie, l’ordinanza impugnata ha ritenutoche la relazione di “immediatezza” tra gli orologi e le parti di essi sequestrati e le ipotesi di reatoascritte all’indagato fosse tale da non richiedere una diffusa motivazione a sostegno dellaqualificazione dei beni quali corpo di reato in linea con i richiamati princìpi.3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza delle censure difensive deve pervenirsi conriguardo all’indicazione delle finalità probatorie, avendo il Tribunale evidenziato l’esistenza neldecreto del pubblico ministero di un espresso riferimento alla necessità di accertare l’eventualecontraffazione dei beni, per tal via rimarcando la diretta connessione probatoria tra il vincolo ditemporanea indisponibilità del bene sequestrato e lo sviluppo dell’attività investigativa (Sez. U,n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01).Appaiono, infine, destituite di fondamento anche le doglianze relative al rigetto dell’istanzadi restituzione degli orologi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto assume la difesa, il collegiocautelare (pag. 4) ha dato conto e valutato le deduzioni difensive sul punto e l’esito degliaccertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria in ordine agli specifici beni rivendicati, ritenendocon insindacabile apprezzamento l’inidoneità, allo stato, della documentazione acquisita afondare la parziale revoca della misura cautelare, stante la produzione solo in copia delledichiarazioni di vendita dei beni in questione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l’infondatezza delle censure, il ricorsodeve essere rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]