CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
razione contro gli infortuni sul lavoro,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 680/2021depositata il 10/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 17854/2022Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 16167/2026Data pubblicazione 25/05/20261. La Corte d’appello di Venezia, parzialmente riformando in relazione allestatuizioni sulle spese la sentenza del Tribunale di Vicenza, ha rigettato ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con [OSCURATO:SOCIETA]. (laSocietà).2. La controversia ha per oggetto la pretesa di rideterminazione dei premie degli accessori con riferimento ai contratti di lavoro accessorio - exartt.48-50 del d.lgs. n.81 del 2015 - stipulati nel 2015 tra la Società e duelavoratori, in conseguenza del superamento dei limiti di compenso annuoe della conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato.3. Il Tribunale di Vicenza accolse l’impugnazione del verbale unico diaccertamento e notificazione INAIL del 26/04/2016, con il quale, previariqualificazione come contratti di lavoro a tempo indeterminato deicontratti di lavoro accessorio stipulati dalla Società nel 2015, erano statirideterminati i premi e relativi accessori.4. La Corte territoriale, pur riformandola in relazione alla statuizione sullespese di lite, ha confermato nel resto la sentenza impugnata, ritenendoche al superamento del limite di compenso annuo per il lavoro accessorionon conseguisse - per ciò solo - la conversione in contratto di lavorosubordinato a tempo indeterminato, essendo invece necessariol’accertamento in concreto dello svolgimento del rapporto secondo lemodalità tipiche della subordinazione.5. Per la cassazione della sentenza ricorre INAIL, con ricorso affidato adue motivi ai quali la Società resiste con controricorso. Le parti hannodepositato memorie illustrative.6. Al termine della camera di consiglio il Collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis.1, ultimo comma c.p.c.Numero registro generale 17854/2022Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 16167/2026Data pubblicazione 25/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso (art.360, comma primo n. 3 c.p.c.) ilricorrente lamenta la violazione ed errata interpretazione dei principigenerali dell’ordinamento sul lavoro subordinato ed in particolare l’omessaapplicazione degli artt. 1 e 48 del d.lgs. n. 81 del 2015 e dell’art. 2094c.c., dai quali desumere, in relazione alla violazione dei limiti imposti per illavoro accessorio, la sua conversione in rapporto a tempo indeterminato,nonché violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. per erratoriparto ed inversione dell’onere della prova. Ad avviso del ricorrente laCorte territoriale ha erroneamente qualificato come di natura nonsubordinata il rapporto di lavoro di alcuni dipendenti in relazione ai quali èstato superato il limite del compenso annuo lordo previsto dall’art. 48 deld.lgs. n. 81 del 2015, ed ha ritenuto onere dell’ente dimostrarel’esistenza, in concreto, di un rapporto di lavoro qualificabile di naturasubordinata e non invece onere del datore di lavoro, che ha eccedutonell’utilizzo del lavoro accessorio, dimostrare una diversa natura delrapporto di lavoro peraltro di tipo manuale e ripetitivo.2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 comma primon.3 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione ed errata interpretazione edapplicazione dell’art 54-bis del d.l. n. 50 del 2017, convertito con l. n. 96del 2017 perché la Corte territoriale non ha ritenuto applicabile allafattispecie, neanche ai fini interpretativi, detta norma che è stataerroneamente ritenuta innovativa avendo inserito una “sanzione” fino aquel momento non esistente.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, vertendo sullamedesima questione giuridica.4. Le parti controvertono circa gli effetti del superamento del limitecomplessivo dei compensi annui stabilito per le prestazioni di lavoroaccessorio, come prescritto dall’art.48 comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2015,Numero registro generale 17854/2022Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 16167/2026Data pubblicazione 25/05/2026nel testo vigente sino alla entrata in vigore del d.l. n. 25 del 2017(convertito senza modificazioni dalla legge n.49 del 2017) e dell’art.54-bisdel d.l. n. 50 del 2017 (convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del2017).5. L’Istituto sostiene che il mero superamento del limite complessivo deicompensi annui (già) stabilito dall’art.48 del d.lgs. n. 81 del 2015determini la qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato atempo indeterminato, giusta la clausola generale prevista dall’art.1 deld.lgs. n. 81 del 2015 e che, dunque, non incomba sul medesimo, l’oneredi provare in concreto l’effettiva modalità di svolgimento del rapporto intermini di subordinazione.6. La Corte territoriale ha invece ritenuto che la disciplina applicabileratione temporis ai rapporti di lavoro accessorio oggetto di causa nonprevedesse, in ipotesi di superamento dei limiti di compenso annuo,l'automatica conversione dei contratti di lavoro accessorio in ordinaricontratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In particolare, lamedesima Corte ha ritenuto che la conversione pretesa dall’Inail nonpotesse trovare fondamento nell’art.1 del d.lgs. n. 81 del 2015, dovendoapplicarsi al rapporto la disciplina del tipo contrattuale corrispondente allesue concrete modalità di svolgimento.7. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la disciplina originariamente prevista per laprestazione di lavoro accessorio dagli artt. 48 e segg. del d.lgs. n. 81 del2015 nulla prevedeva a tale proposito. Solo a seguito della rimodulazionedell’istituto in termini di prestazione di lavoro occasionale, per effetto delgià citato d.l. n. 50 del 2017, è stata prevista la trasformazione dellaprestazione di lavoro occasionale in «rapporto di lavoro a tempo pieno eindeterminato» nel caso di superamento dei limiti di compensi annui e didurata annua della prestazione ivi stabiliti (art.54-bis, comma 20 del d.l.n. 50 del 2017).Numero registro generale 17854/2022Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 16167/2026Data pubblicazione 25/05/20268. Le questioni agitate dalla parte ricorrente investono temi generali, qualila portata della clausola generale prevista dall’art.1 del d.lgs. n. 81 del2015 e i limiti della qualificazione legale dei rapporti in difformità del tiponegoziale prescelto dalle parti.9. Si tratta di questioni di diritto di particolare rilevanza, che non possonoessere decise in sede di adunanza camerale ma devono trattarsi inpubblica udienza, ex art.375, comma primo, c.p.c., con il più ampiocontraddittorio garantito dalla partecipazione alla udienza delle parti edall’intervento del Pubblico ministero.10. P.Q.Msua trattazione in pubblica udienza.P.Q.M.La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la sua trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente