CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18213/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ne; ricorrenti in via incidentale - contro Agenzia delle Entrate; - intimata - avverso la sentenza n. 1400/2015, depositata il 9 aprile 2015, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 1400/2015, depositata il 9 aprile 2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto le impugnazioni di un avviso di liquidazione emesso a tassazione di un decreto ingiuntivo recante enunciazione di scrittura privata non registrata; 1.1 - a fondamento del decisum,, il giudice del gravame ha considerato che: - in relazione all'esercizio dell'autotutela (riduttiva) che l'Ufficio aveva posto in essere, - per l'appunto riducendo la pretesa impositiva in ragione della revoca giudiziale del decreto ingiuntivo (già) sottoposto a tassazione, - non poteva convenirsi con la conclusione cui era pervenuta la sentenza di primo grado, - circa la necessità di emettere un nuovo avviso di liquidazione, - in quanto doveva riconoscersi all'Ufficio il «potere/dovere di agire in autotutela ogni qualvolta venga messo a conoscenza di fatti "nuovi", che possano determinare una modifica della propria posizione conflittuale»; - a definizione del giudizio, introdotto in opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice civile aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e, al contempo, dichiarato la cessazione, tra le parti, della materia del contendere, così che la scrittura privata sottoposta a tassazione per enunciazione doveva «considerarsi inesistente dall'origine, tant'è che le contribuenti sono ancora oggi titolari delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] spa e delle quote della immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]»; - per converso l'atto enunciato andava tassato in misura fissa, ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte seconda, art. 2, trattandosi di scrittura privata non autenticata avente ad oggetto «la negoziazione di quote partecipazione in società (rappresentate da quote o azioni) che per la "inesistenza" dell'atto che aveva dato origine alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, di fatto non esiste, tant'è che le contribuenti sono ancora oggi titolari delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] spa e delle quote della immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]»; 2. - l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso che reca l'articolazione di due motivi di ricorso incidentale; - [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. - ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 22, in relazione alla tariffa allegata, parte prima, art. 9, deducendo, in sintesi, che, - revocato il decreto ingiuntivo (già) sottoposto a tassazione e, così, ridotta la pretesa impositiva dietro tassazione 01.1Pr dell'atto in misura fissa, - ciò non di meno assumeva autonoma rilevanza, a fini impositivi, la scrittura privata (non autenticata) oggetto di enunciazione, atto, questo, che doveva considerarsi a contenuto patrimoniale (art. 9, cit.), - in quanto era volto a «risolvere e definire i diversi rapporti» intercorsi con le società So.ce.ba . [OSCURATO:SOCIETA]., e «ad ottenere la liquidazione delle somme risultanti a credito», - e che non era stato inciso dalla pronuncia del giudice civile che, difatti, non ne aveva dichiarato «l'invalidità/inesistenza»; 2. - il ricorso incidentale, a sua volta, è articolato su due motivi che recano la denuncia: - di violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sull'assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità dell'appello siccome proposto dall'Agenzia in termini aspecifici avverso la statuizione di prime cure che aveva rilevato la necessità di impugnare il nuovo provvedimento impositivo quale effetto dell'esercizio del potere di autotutela sostitutiva; - «di travisamento dei fatti e/o Errore di diritto per violazione. e/o erronea interpretazione» del d.l. n. 564 del 1994, art. 1 quater, conv. in I. n. 656 del 1994, assumendo le ricorrenti che, nella fattispecie, col provvedimento adottato in autotutela, - peraltro a fronte di avviso di liquidazione emesso quando il decreto ingiuntivo già era stato revocato dal giudice civile, - l'Agenzia aveva immutato la causa petendi dell'originaria pretesa, - (già) correlata all'applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 8 della tariffa allegata, parte prima, e, così, alla tassazione di un atto giudiziario, - incentrandola (ora) sull'applicazione dell'art. 9, tariffa cit. e, dunque, sulla scrittura privata (in tesi) enunciata; che, pertanto, doveva escludersi, nella fattispecie, l'esercizio di un'autotutela (meramente) riduttiva dell'originaria pretesa;3. - il motivo di ricorso dell'Agenzia, - che pur prospetta profili di inammissibilità, - è destituito di fondamento; 3.1 - il giudice del gravame, difatti, - seppur ripetutamente alludendo ad una inesistenza della scrittura privata (non registrata) oggetto di tassazione per enunciazione, - ne ha, ad ogni modo, ascritto la tassazione, seppur implicitamente, al caso d'uso (d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 22 e 37) rilevando che l'atto enunciato, - in quanto recava «la negoziazione di quote partecipazione in società (rappresentate da quote o azioni)», - andava sottoposto a tassazione in misura fissa (art. 2 della tariffa, parte seconda, allegata al d.p.r. n. 131, cit.); 3.2 - nel censurare il criterio legale di tassazione, così, adottato, la ricorrente finisce per prospettare un (più) ampio, e comprensivo, contenuto dispositivo della scrittura privata oggetto di enunciazione, a tal fine riportando (del tutto sintetici) stralci della convenzione che, in tesi, era volta a «risolvere e definire i diversi rapporti» intercorsi con le società [OSCURATO:SOCIETA]., e «ad ottenere la liquidazione delle somme risultanti a credito»; 3.3 - come ripetutamente rilevato dalla Corte, però, se l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, ciò non di meno un siffatto accertamento è censurabile in sede di legittimità nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.; con la conseguenza che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali, non potendosi risolvere la censura in questione nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (v. Cass., 9 aprile 2021, n. 9461; Cass., 16 gennaio 2019, n. 873; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136); - per di più, - nel porsi in frontale contrasto con l'accertamento operato dal giudice del gravame, - la ricorrente non mette la Corte nella condizione di poter vagliare, - foss'anche sotto il profilo di denuncia dedotto (art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.), - l'effettivo, e complessivo contenuto, della convenzione negoziale c:he, come detto, formava oggetto di enunciazione, non essendo, difatti„ sufficiente a tal fine nemmeno lo specifico riferimento alle regole legali di interpretazione e risultando, per converso, necessaria, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, la trascrizione del testo dell'accordo o quantomeno della sua parte in contestazione, al fine di consentire, per l'appunto, una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa si pretenda di attribuire (cfr. Cass., 8 marzo 2019, n. 6735; Cass., 22 luglio 2016, n. 15253; Cass., 15 novembre 2013, n. 25728; Cass., 11 luglio 2007, n. 15489); 4. - in ragione del rigetto del ricorso principale rimane assorbito l'esame dei motivi di ricorso incidentale; 4.1 - quanto al secondo motivo, difatti, il difetto di interesse consegue (proprio) dal rigetto del ricorso principale, statuizione, questa, alla cui stregua è stata esclusa la tassazione proporzionale di registro in ragione della stessa autotutela riduttiva nella fattispecie esercitata, con conseguente stabilizzazione del decisum sulla tassazione in misura fissa; 4.2 - quanto al primo motivo, poi, e come anticipato, il giudice del gravame ha ritenuto che, - in relazione all'operata riduzione della pretesa impositiva, quale correlata alla pronuncia del giudice civile recante revoca del decreto ingiuntivo opposto, - non v'era necessità di emettere un nuovo avviso di liquidazione, e doveva riconoscersi all'Ufficio il «potere/dovere di agire in autotutela ogni qualvolta venga messo a conoscenza di fatti "nuovi", che possano determinare una modifica della propria posizione conflittuale»; - detti complessivi rilievi, come svolti dal giudice del gravame, danno allora conto di una soluzione giuridica della quaestio iuris dedotta dalle ricorrenti (in ordine alla specificità dei motivi di gravame) incompatibile con la prospettazione di parte; - come, difatti, statuito dalla Corte, il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l'eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756); 4.2.1 - la Corte, poi, ha statuito che il ricorso incidentale che investa questioni pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, così che qualora sia intervenuta detta decisione, il ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. U., 6 marzo 2009, n. 5456 cui adde Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7381; Cass., 14 marzo 2018, n. 6138; Cass., 6 marzo 2015, n. 4619); 5. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente;- non sussistono, da ultimo, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contribul:o unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater), a riguardo tanto del ricorso principale, - rispetto al quale viene in rilievo il ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955), - che di quello incidentale, rispetto al quale la ratio della disposizione, - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (v., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636), - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di assorbimento (Cass., 17 marzo 2020,n. 7413) ovvero di sopravvenuto difetto di interesse (Cass., 6 agosto 2020, n. 16765). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 2.200,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forf