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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 05609/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 29094-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], 2023 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]"; 406 - intimati - nonchè contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 166/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] SASSARI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 161/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 26 giugno 2017, la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Sassari - che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Sardegna e dell'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di Usini, aveva annullato una prima sanzione della sospensione dal servizio per tre giorni e, viceversa confermato, nonostante l'accertamento della sussistenza di uno solo degli addebiti contestati ed il venir meno della recidiva, la sanzione successiva della sospensione dal servizio per cinque giorni - derubricava a multa pari a 4 ore di retribuzione la sanzione confermata dal giudice di prime cure; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di doversi discostare dalla pronunzia del primo giudice, per il resto confermata, solo per quanto riguarda il profilo della congruità della sanzione da ultimo irrogata, la sospensione dal servizio, per cinque giorni, da considerarsi, al contrario, sproporzionata, in quanto riferita soltanto ad uno solo degli addebiti contestati e privata del rilievo disciplinare della recidiva; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Galla, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il MIUR si è limitato a rilasciare procura per la difesa nell'eventuale udienza di discussione e le Amministrazioni intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO che con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 nel testo all'epoca vigente, imputa alla Corte territoriale l'omessa considerazione di quanto lamentato in ordine al non consentito accesso agli atti del procedimento disciplinare con pregiudizio del diritto di difesa incidente sulla validità della sanzione; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza in relazione all'errore di percezione in cui sarebbe caduta la Corte territoriale, impedendole la corretta ricognizione del contenuto oggettivo della prova e fuorviando il prudente apprezzamento della medesima; che, con il terzo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta il carattere meramente apparente della motivazione dell'impugnata sentenza per essere questa fondata su una testimonianza "de relato" rimasta, peraltro priva di elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità; che il primo motivo risulta infondato, risolvendosi la censura — con la quale si deduce che la Corte territoriale non avrebbe attribuito rilevanza al non consentito accesso agli atti del procedimento disciplinare — nella dedotta violazione del diritto di difesa, con riferimento alla quale, tuttavia, nulla si allega quanto al pregiudizio subito in concreto; che, di contro, inammissibili si rivelano il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto entrambi rimandano al vizio di cui al n. 5 dell'ad, 360 c.p.c., possono essere qui trattati congiuntamente; che, in effetti, a ciò riconduce l'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass.

SS.UU. n. 20867/2020) secondo il quale la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come ad esempio valore di prova legale) oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione; - che giacché, nella specie, non è ravvisabile, ai sensi della predetta disposizione, alcun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quanto piuttosto la mera confutazione delle determinazioni e valutazioni istruttorie della Corte territoriale, che, invece, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 17702/2015 e Cass.n. 13485/2014), "involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata", derivandone, in relazione al puntuale apprezzamento della prova de relato, l'inconfigurabilità del lamentato carattere apparente della motivazione;- che il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver le Amministrazioni intimate svolto alcuna attività difensiva; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29094-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], 2023 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]"; 406 - intimati - nonchè contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 166/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] SASSARI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 161/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 26 giugno 2017, la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Sassari - che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Sardegna e dell'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di Usini, aveva annullato una prima sanzione della sospensione dal servizio per tre giorni e, viceversa confermato, nonostante l'accertamento della sussistenza di uno solo degli addebiti contestati ed il venir meno della recidiva, la sanzione successiva della sospensione dal servizio per cinque giorni - derubricava a multa pari a 4 ore di retribuzione la sanzione confermata dal giudice di prime cure; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di doversi discostare dalla pronunzia del primo giudice, per il resto confermata, solo per quanto riguarda il profilo della congruità della sanzione da ultimo irrogata, la sospensione dal servizio, per cinque giorni, da considerarsi, al contrario, sproporzionata, in quanto riferita soltanto ad uno solo degli addebiti contestati e privata del rilievo disciplinare della recidiva; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Galla, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il MIUR si è limitato a rilasciare procura per la difesa nell'eventuale udienza di discussione e le Amministrazioni intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO che con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 nel testo all'epoca vigente, imputa alla Corte territoriale l'omessa considerazione di quanto lamentato in ordine al non consentito accesso agli atti del procedimento disciplinare con pregiudizio del diritto di difesa incidente sulla validità della sanzione; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza in relazione all'errore di percezione in cui sarebbe caduta la Corte territoriale, impedendole la corretta ricognizione del contenuto oggettivo della prova e fuorviando il prudente apprezzamento della medesima; che, con il terzo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta il carattere meramente apparente della motivazione dell'impugnata sentenza per essere questa fondata su una testimonianza "de relato" rimasta, peraltro priva di elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità; che il primo motivo risulta infondato, risolvendosi la censura — con la quale si deduce che la Corte territoriale non avrebbe attribuito rilevanza al non consentito accesso agli atti del procedimento disciplinare — nella dedotta violazione del diritto di difesa, con riferimento alla quale, tuttavia, nulla si allega quanto al pregiudizio subito in concreto; che, di contro, inammissibili si rivelano il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto entrambi rimandano al vizio di cui al n. 5 dell'ad, 360 c.p.c., possono essere qui trattati congiuntamente; che, in effetti, a ciò riconduce l'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867/2020) secondo il quale la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come ad esempio valore di prova legale) oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione; - che giacché, nella specie, non è ravvisabile, ai sensi della predetta disposizione, alcun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quanto piuttosto la mera confutazione delle determinazioni e valutazioni istruttorie della Corte territoriale, che, invece, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 17702/2015 e Cass.n. 13485/2014), "involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata", derivandone, in relazione al puntuale apprezzamento della prova de relato, l'inconfigurabilità del lamentato carattere apparente della motivazione;- che il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver le Amministrazioni intimate svolto alcuna attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
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