Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 46376/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIlard-gvviso alle partii - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen.

A nulla rileva che l'appello sia stato dichiarato inammissibile e convertito in ricorso per cassazione.

E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione".

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIlard-gvviso alle partii - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. A nulla rileva che l'appello sia stato dichiarato inammissibile e convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione". Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris