CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 47291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - del 10 dicembre 2021, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal G.u.p. del Tribunale di Taranto per il reato di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624, 625 n. 2 e n. 7, art. 99 comma 4 cod. pen.) commesso dal 16 agosto 2014 al 7 maggio 2017. La difesa lamenta vizio di motivazione in ordine alla riferibilità all'imputata della manomissione del contatore che non consentiva la regolare misurazione del consumo dell'energia elettrica dell'utenza a lei intestata. Sostiene che della fornitura di energia elettrica si era sempre occupato il marito, ristretto agli arresti domiciliari nell'abitazione che fruiva dell'energia elettrica. Rilevato che la ricorrente invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Considerato, infatti, che, come risulta dalla sentenza impugnata, oltre ad essere intestataria della fornitura, la Fugazzaro era residente nella abitazione dal 2008 e, al momento del controllo, era presente nell'immobile insieme al marito, ivi ristretto agli arresti domiciliari. Ritenuto che, con motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, la Corte territoriale ha ritenuto idonea ai fini della affermazione della penale responsabilità la constatazione che anche l'imputata godeva del profitto conseguente alla manomissione del contatore essendo irrilevante in contrario la circostanza che tale manomissione potesse essere stata materialmente effettuata da altri. Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e ciò osti all'applicazione della disciplina della prescrizione. Rilevato infatti che, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, le cause di non punibilità che sarebbero maturate, come nel caso in esame, in epoca successiva alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]