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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2024

Cassazione n. 29638/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude, riportandosi alla requisitoria in atti, chiedendo venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai propri scritti e chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in data 29 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di omesso deposito delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita in data 19 ottobre 2011 - della quale l'imputato era stato socio accomandatario -, dichiarata l'estinzione del reato di cui agli artt. 16, commi 1 e 3, 49 e 220 L.F. (capo 2), rideterminava la pena principale inflittagli in anni due di reclusione, riducendo altresì la durata delle pene accessorie fallimentari.

2. Per l'imputato ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, affidandolo a due motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato: - il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli, sul rilievo che il diniego di riconoscimento della valenza almeno scusante, in riferimento all'abbandono delle scritture contabili societarie, delle condotte estorsive di cui egli era rimasto stato vittima, era stato giustificato tramite argomentazioni prive di effettivo aggancio al contesto situazionale, perché, al contrario, si sarebbero dovute valorizzare le circostanze della parziale dispersione o della difficoltà di riordino delle scritture stesse in conseguenza del loro abbandono e, comunque, della loro parziale seppure tardiva consegna, nel corso del giudizio di primo grado; - il vizio di motivazione da omessa risposta al motivo di appello in punto di sospensione condizionale della pena, posto che l'imputato, impugnando con il gravame «tutti i capi e i punti della decisione di primo grado» che, avendogli irrogato una pena superiore agli anni due di reclusione, non aveva preso in considerazione la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, aveva implicitamente instato per la concessione del beneficio ove se ne fossero presentati i presupposti, come di fatto verificatosi.

3. Con memoria in data 2 aprile 2024 l'Ufficio della Procura Generale presso questa Corte, rappresentato dai Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

4. Si è proceduto nelle forme della trattazione orale del ricorso, tempestivamente richiesta dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è inammissibile perché sviluppa censure non consentite in questa sede.

Consta, infatti, di doglianze generiche ed interamente versate in fatto, perché espressive di rilievi per nulla criticamente correlati alla ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia, quella dell'evidente contrasto logico esistente tra l'affermazione dell'appellante, secondo la quale egli, da socio gestore della società fallita, non aveva potuto aggiornarne le scritture contabili perché vittima di richieste estorsive, e la circostanza, acclarata ed incontestata, che queste richieste non gli avevano impedito «di proseguire l'attività di impresa anche in epoca successiva alla presunta cessazione avvenuta nel 2004 anche con altra società» (cfr. pag. 4, punto 3.2), e, al contempo, unicamente protesi a sollecitare il giudice di legittimità ad addentrarsi nel merito della regiudicanda al fine di operare un ribaltamento delle conclusioni, cui sono pervenuti i giudici dei precedenti gradi, in ordine all'apprezzamento del significato delle prove; sollecitazione, come tale, inidonea a promuovere il sindacato sulla tenuta logica dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata.

2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376, hanno stabilito che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. • Al lume di tale principio e del rilievo che non poteva assurgere al rango né di motivo di gravame sul trattamento sanzionatorio, né tantomeno di richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena - peraltro, neppure formulata con le conclusioni rassegnate nel giudizio di appello - la mera dichiarazione dell'imputato, contenuta nell'atto di appello, dell'«intenzione di impugnare tutti i capi e i punti della sentenza di primo grado», giacché si trattava di mera enunciazione aspecifica ed indeterminata in quanto non assistita da alcuna argomentazione, la censura qui formulata deve essere disattesa perché manifestamente infondata.

3. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude, riportandosi alla requisitoria in atti, chiedendo venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai propri scritti e chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in data 29 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di omesso deposito delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita in data 19 ottobre 2011 - della quale l'imputato era stato socio accomandatario -, dichiarata l'estinzione del reato di cui agli artt. 16, commi 1 e 3, 49 e 220 L.F. (capo 2), rideterminava la pena principale inflittagli in anni due di reclusione, riducendo altresì la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Per l'imputato ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, affidandolo a due motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato: - il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli, sul rilievo che il diniego di riconoscimento della valenza almeno scusante, in riferimento all'abbandono delle scritture contabili societarie, delle condotte estorsive di cui egli era rimasto stato vittima, era stato giustificato tramite argomentazioni prive di effettivo aggancio al contesto situazionale, perché, al contrario, si sarebbero dovute valorizzare le circostanze della parziale dispersione o della difficoltà di riordino delle scritture stesse in conseguenza del loro abbandono e, comunque, della loro parziale seppure tardiva consegna, nel corso del giudizio di primo grado; - il vizio di motivazione da omessa risposta al motivo di appello in punto di sospensione condizionale della pena, posto che l'imputato, impugnando con il gravame «tutti i capi e i punti della decisione di primo grado» che, avendogli irrogato una pena superiore agli anni due di reclusione, non aveva preso in considerazione la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, aveva implicitamente instato per la concessione del beneficio ove se ne fossero presentati i presupposti, come di fatto verificatosi. 3. Con memoria in data 2 aprile 2024 l'Ufficio della Procura Generale presso questa Corte, rappresentato dai Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Si è proceduto nelle forme della trattazione orale del ricorso, tempestivamente richiesta dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile perché sviluppa censure non consentite in questa sede. Consta, infatti, di doglianze generiche ed interamente versate in fatto, perché espressive di rilievi per nulla criticamente correlati alla ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia, quella dell'evidente contrasto logico esistente tra l'affermazione dell'appellante, secondo la quale egli, da socio gestore della società fallita, non aveva potuto aggiornarne le scritture contabili perché vittima di richieste estorsive, e la circostanza, acclarata ed incontestata, che queste richieste non gli avevano impedito «di proseguire l'attività di impresa anche in epoca successiva alla presunta cessazione avvenuta nel 2004 anche con altra società» (cfr. pag. 4, punto 3.2), e, al contempo, unicamente protesi a sollecitare il giudice di legittimità ad addentrarsi nel merito della regiudicanda al fine di operare un ribaltamento delle conclusioni, cui sono pervenuti i giudici dei precedenti gradi, in ordine all'apprezzamento del significato delle prove; sollecitazione, come tale, inidonea a promuovere il sindacato sulla tenuta logica dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376, hanno stabilito che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. • Al lume di tale principio e del rilievo che non poteva assurgere al rango né di motivo di gravame sul trattamento sanzionatorio, né tantomeno di richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena - peraltro, neppure formulata con le conclusioni rassegnate nel giudizio di appello - la mera dichiarazione dell'imputato, contenuta nell'atto di appello, dell'«intenzione di impugnare tutti i capi e i punti della sentenza di primo grado», giacché si trattava di mera enunciazione aspecifica ed indeterminata in quanto non assistita da alcuna argomentazione, la censura qui formulata deve essere disattesa perché manifestamente infondata. 3. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00
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