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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 22455/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 marzo 2022 la Corte di Appello di Venezia ha tra l'altro dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], già condannato in primo grado alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti della sentenza dell'Il marzo 2021 del Tribunale di Vicenza resa in esito a giudizio abbreviato.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l'assoluzione o, comunque, l'annullamento della decisione per il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

4. In primo luogo va osservato che questa Corte di legittimità non può certo assolvere l'imputato, come chiesto in via primaria, in quanto un tale esito può conseguire soltanto al giudizio di merito.

4.1. Sempre in via preliminare, va rilevato che la motivazione della sentenza, pronunciata il 17 marzo 2022, è stata depositata il 14 giugno 2022, entro l'assegnato termine di giorni novanta.

Dalla scadenza del 15 giugno 2022 decorrevano i quarantacinque giorni per l'impugnazione, scadenti il 30 luglio 2022.

Il ricorso è stato invece depositato, tardivamente, il 2 agosto 2022.

5. In ogni caso, peraltro, la Corte territoriale aveva già dichiarato inammissibile il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA], dato che questi - scaduti i termini per impugnare - aveva proposto soltanto un appello incidentale rispetto a quello depositato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; mentre la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che questo gravame può essere ammesso solo come antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa, e che una tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie, a fronte dell'appello proposto solo dal coimputato.

5.1. A questo proposito, infatti, l'appello incidentale non ha mutato la propria configurazione strutturale di impugnazione esclusivamente antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa, per cui l'appello proposto dall'imputato non deve essere notificato ai coimputati, non potendo gli stessi proporre appello incidentale (Sez. 1, n. 12824 del 13/02/2020, Ferraresi, Rv. 278816; Sez. 5, n. 51100 del 21/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271545).

5.1.1. Per mera completezza si rileva altresì che la sentenza non avrebbe potuto essere censurata con riguardo all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce di una motivazione del tutto solida e con la quale, peraltro, l'impugnazione non si confronta affatto.

6. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 marzo 2022 la Corte di Appello di Venezia ha tra l'altro dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], già condannato in primo grado alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti della sentenza dell'Il marzo 2021 del Tribunale di Vicenza resa in esito a giudizio abbreviato. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l'assoluzione o, comunque, l'annullamento della decisione per il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In primo luogo va osservato che questa Corte di legittimità non può certo assolvere l'imputato, come chiesto in via primaria, in quanto un tale esito può conseguire soltanto al giudizio di merito. 4.1. Sempre in via preliminare, va rilevato che la motivazione della sentenza, pronunciata il 17 marzo 2022, è stata depositata il 14 giugno 2022, entro l'assegnato termine di giorni novanta. Dalla scadenza del 15 giugno 2022 decorrevano i quarantacinque giorni per l'impugnazione, scadenti il 30 luglio 2022. Il ricorso è stato invece depositato, tardivamente, il 2 agosto 2022. 5. In ogni caso, peraltro, la Corte territoriale aveva già dichiarato inammissibile il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA], dato che questi - scaduti i termini per impugnare - aveva proposto soltanto un appello incidentale rispetto a quello depositato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; mentre la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che questo gravame può essere ammesso solo come antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa, e che una tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie, a fronte dell'appello proposto solo dal coimputato. 5.1. A questo proposito, infatti, l'appello incidentale non ha mutato la propria configurazione strutturale di impugnazione esclusivamente antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa, per cui l'appello proposto dall'imputato non deve essere notificato ai coimputati, non potendo gli stessi proporre appello incidentale (Sez. 1, n. 12824 del 13/02/2020, Ferraresi, Rv. 278816; Sez. 5, n. 51100 del 21/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271545). 5.1.1. Per mera completezza si rileva altresì che la sentenza non avrebbe potuto essere censurata con riguardo all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce di una motivazione del tutto solida e con la quale, peraltro, l'impugnazione non si confronta affatto. 6. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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