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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 30959/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 19628-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TRAPE' ALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 2803 contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 919/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2017 R.G.N. 8184/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 20 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Roma chiamato a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Viterbo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e altri 13 nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riformando, in accoglimento dell'appello del Ministero, la predetta decisione assunta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda dei predetti istanti, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali i medesimi, nell'arco temporale 2000/2009 avevano prestato servizio alle dipendenze del Ministero per supplenze a vario titolo, con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non ricorrere nei riguardi degli indicati istanti l'ipotesi dell'abuso dell'impiego a termine in quanto tutti i contratti stipulati risultano non essere destinate a coprire vacanze di organico di diritto o essere riferiti a supplenze annuali per un periodo non superiore ai 36 mesi; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR; - che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza dà atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19628-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TRAPE' ALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 2803 contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 919/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2017 R.G.N. 8184/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 20 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Roma chiamato a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Viterbo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e altri 13 nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riformando, in accoglimento dell'appello del Ministero, la predetta decisione assunta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda dei predetti istanti, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali i medesimi, nell'arco temporale 2000/2009 avevano prestato servizio alle dipendenze del Ministero per supplenze a vario titolo, con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non ricorrere nei riguardi degli indicati istanti l'ipotesi dell'abuso dell'impiego a termine in quanto tutti i contratti stipulati risultano non essere destinate a coprire vacanze di organico di diritto o essere riferiti a supplenze annuali per un periodo non superiore ai 36 mesi; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR; - che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza dà atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Ro
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