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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 09562/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6428/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - nonchécontro LLOYD’[OSCURATO:PERSONA] S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1771506 (già [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio del certificato n. 1771506), rappresentata e difesadall’avv.ta [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]. ) ;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 912/ 20 2 1 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 30 / 08 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 30/08/2021, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento per quanto di ragione gli appelli principale incidentali proposti dalle parti e in parziale riforma della decisione di primogrado, ha rideterminato (in diminuzione) l’entità della condanna giàpronunciata dal primo giudice a carico di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], dei danni da quest’ultima subiti a seguito degli inadempimenti in cui la Galea era incorsa nell’espletamento delle proprie funzioni notarili, avendo trascurato di procederealla dovuta indagine sulle condizioni del bene immobile posto ad oggetto della stipulazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un contratto preliminare di compravendita, e di fornire a quest’ultima un’accurata informazione dei rischi a cui la stessa sarebbe andata incontro nel promettere l’acquisto di tale bene, avuto altresì riguardo alle gravi carenzedelle garanzie pur imposte dalla legge a tutela degli acquirenti dibeni immobili in fase di costruzione; conla stessa sentenza, la corte territoriale ha inoltre condannato gliAssicuratori dei Lloyd’s, quali delegatari delle società co - assicuratrici cheavevano assunto il rischio di cui alla polizza n. 117506, a tenere indennela Galea da quanto dovuto in favore della [OSCURATO:PERSONA] al netto della franchigiaassicurativa; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale – premessa la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva riscontrato Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’effettiva sottrazione del notaio Galea ai propri obblighi professionali inrelazione all’incarico oggetto di lite – ha evidenziato come alla [OSCURATO:PERSONA] nonspettassero tutti gli importi risarcitori liquidati in suo in favore dal primogiudice, dovendo da tali importi risarcitori sottrarsi quelle somme che non potevano in alcun modo ricondursi, sul piano causale, all’inadempimento contrattuale della Galea, con particolare riguardo allesomme che la [OSCURATO:PERSONA] corrispose alla controparte successivamente alla conclusione del contratto preliminare, tenuto conto che tale contratto ben avrebbe potuto considerarsi risolto di diritto alla scadenzadel termine essenziale originariamente apposto dalle parti, e non rispettato per esclusiva responsabilità della società promittente venditrice; sotto altro profilo, la corte d’appello ha disposto la correzione la decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva identificato la natura dei soggetti tenuti a tenere indenne la professionista dalle conseguenze dei relativi obblighi risarcitori, evidenziando come la manlevanon dovesse essere disposta tout court a carico dei Lloyd’s, bensìnei confronti degli assicuratori dei Lloyd’s che assunsero il rischio di cui alla polizza n. 117516, da identificarsi quali rappresentanti processuali anche delle altre società assicuratrici di cui ‘Quegli’ assicuratoriavevano assunto la qualità di società delegataria; avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di sette motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.A. con riferimento alrischio assunto con il certificato n. 1771506 (già [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio del certificato n. 1771506) resistonociascuna con un proprio controricorso; LuciaCalleri e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche:Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di considerare,ai fini della determinazione del danno risarcibile in proprio favore,la circostanza secondo cui il differimento del termine essenziale relativo alla consegna dell’immobile, già previsto nel contratto preliminare per la data del 20/09/2008, dipese da un ritardo dell’impresanell’allestimento dell’appartamento destinato alla [OSCURATO:PERSONA], sì che le parti del contratto medesimo si accordarono per un differimentodi detto termine che avrebbe dovuto ritenersi comunque riconducibilealle disposizioni contenute nel contratto preliminare, la cui stipulazione, rivelatasi dannosa per la promittente compratrice, fu comunquecausalmente dovuta agli inadempimenti della Galea; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per assenza di motivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), in relazione al punto concernente la presunta portata causale dell’intervento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (professionista incaricato dalla [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla conclusione del contratto preliminare in esame)in ordine alla risoluzione del nesso causale tra i danni provocati allaCalleri e gli inadempimenti del notaio, con particolare riguardo alla predisposizione delle scritture aventi ad oggetto il differimento del termine per la consegna dell’immobile, rispetto a quello originariamenteprevisto nel contratto preliminare; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 numero tre c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente assolto le controparti dall’onere di dimostrare la consapevolezza,in capo all’acquirente, dei vizi da cui era affetto l’atto negozialepredisposto dal notaio, al fine di comprovare la dissoluzione Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delnesso di causalità tra gli inadempimenti notarili e i danni sofferti dallapromittente compratrice; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 1218 e 1233 c.c. (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato la disciplina concernente la ricostruzione del nesso di causalità tra l’inadempimento del notaio e i danni subiti dalla promittente compratrice,senza procedere alla preventiva configurazione ipotetica della situazione nella quale si sarebbe trovata quest’ultima là dove il notaioavesse diligentemente assolto al proprio mandato; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente disatteso il risarcimento degliulteriori danni non patrimoniali subiti dalla [OSCURATO:PERSONA], per i medesimi motiviespressamente dedotti nelle prime quattro ragioni di censura; tuttie cinque i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono fondati; osserva preliminarmente il Collegio come il tema del nesso di causalitàrilevante con riguardo al caso di specie non si configuri , tanto, in relazione all’astratta ipotizzabilità di un legame di stretta consequenzialitàtra il comportamento inadempiente del notaio Galea e i danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s uccessiv amente alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita ( apparendo di intuitiva evidenza come , in astratto, tutt i gli esborsi sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di quel contratto preliminare dipes ero dalla conclusione dello stesso ), quanto invece in relazione all’esame de ll’incidenza risolutivadi tale nesso di causalità che la corte territoriale ha ritenuto diascrivere al comportamento della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale, secondo il giudice d ’ appello, al fine di sottrarsi alle conseguenze dannose del comportamentoinadempiente della Galea, avrebbe potuto/dovuto far Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri valerela risoluzione di diritto del contratto preliminare in ragione del mancato rispetto , da parte del promittente venditore, del termine essenzialeivi previsto: sì che il non aver determinato detta risoluzione di diritto vals e ad attivare i meccanismi di autoresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] connessi alla decisione di proseguire un rapporto per lei dannoso,con la conseguente impossibilità di ricondurre causalmente, all’inadempimento notarile, le ulteriori conseguenze dannose sofferte dall’odiernaistante; ciò premesso, il necessario presupposto logico di un simile ragionamentoavrebbe inevitabilmente imposto di accertare, in termini rigorosi, se, al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in astratto potuto provocarela risoluzione di diritto del contratto preliminare (in ragione del ritardo del promittente venditore nell’allestimento dell’immobile promessoin vendita), la stessa (unitamente al professionista a cui la stessa ritenne di affidarsi) disponesse concretamente di tutti gli elementi idonei a rendersi conto , autonomamente , del carattere dannoso del contratto preliminare precedentemente concluso , si dà approfittare del mancato rispetto del termine essenziale della controparteper liberarsene (facendone valere l’intervenuta risoluzione didiritto); la necessità di tale rigoroso accertamento preliminare, infatti, costituivala logica conseguenza dell’avvenuta attestazione della natura dell’inadempimento della Galea, essendo rimasto comprovato come quest’ultima ebbe a negare ab origine alla [OSCURATO:PERSONA], sottraendosi colpevolmenteai propri obblighi professionali, la disponibilità di tutti gli elementiinformativi indispensabili ai fini della valutazione de l carattere dannosodel negozio preliminare al la cui stipulazione la stessa notaia avevadedicato il proprio controllo professionale ;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri da tali premesse, conseguentemente, deriva che, al fine di attestare la sopravvenuta dissoluzione del nesso di causalità tra l’inadempimento notarile e i danni sofferti dalla [OSCURATO:PERSONA] (secondo l’articolazioneargomentativa contenuta nella sentenza impugnata), la Galea ( e/ o i relativi assicuratori) avrebbe necessariamente dovuto fornire la prova rigorosa che la [OSCURATO:PERSONA] , prima di procedere al convenzionaledifferimento del primo termine essenziale contenuto in dettopreliminare , fosse medio tempore venuta a conoscenza aliunde della totale assenza, nel caso di specie, d elle garanzie imposte dalla leggeper la conclusione di un contratto preliminare come quello de quo e,in ogni caso, di tutte le criticità riscontrate in relazione a tale negozio (edunque dell’infedeltà professionale del notaio Galea) , non potendo ritenersi ragionevolmente ( e logicamente ) sufficiente la mera circostanza dell’essersi la [OSCURATO:PERSONA] munita della collaborazione di un avvocato(il Ghiara) : circostanza , quest’ultima, che, al di là del mero (isolato)carattere presuntivo che la connota, non appare di per s é sola sufficiente a giustificare l’inferenza critica ( l’acquisita lucida consapevolezza dell’inadempimento notarile) che la corte territoriale ha illogicamente ritenuto di trarne (cfr. pagg. 36 - 37 della sentenza impugnata); sulla base di tali premesse, dev’essere rilevato il carattere gravemente illogico, e dunque meramente apparente, della motivazione dettata a fondamento della sentenza impugnata (con la conseguentedeterminazione, a carico di quest’ultima , dei diversi vizi complessivamente denunciati attraverso la proposizione delle doglianzein esame), la cui cassazione impone la rimessione degli atti al giudice del rinvio , affinché proceda al rigoroso accertamento in precedenzaspecificamente descritto , al fine della corretta ricostruzione dei termini causali eventualmente intercorrenti tra l’inadempimento Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri accertato a carico del notaio Galea e le conseguenze dannose concretamentedenunciate dall’odierna istante ; conil sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata in viacondizionata (per il caso in cui, per effetto di eventuali impugnazioni incidentali, fosse rimessa in discussione la responsabilità del notaio), peravere la corte territoriale trascurato la considerazione degli ulteriori profili di responsabilità del notaio complessivamente dedotti dall’odierna istante, ritenendo sufficiente il solo riferimento alla responsabilitàdella professionista per aver omesso ogni controllo sulla regolaritàdell’immobile negoziato e per aver trascurato di informare la cliente circa i rischi dell’operazione, senza inoltrarsi alla valutazione degli ulteriori aspetti degli inadempimenti della controparte analiticamenteriprodotti in ricorso; la mancata proposizione, da parte dei controricorrenti, di alcuna impugnazioneincidentale avverso la sentenza d’appello, in relazione al punto concernente la responsabilità professionale del notaio Galea, vale ad assorbire la rilevanza dell’esame del presente motivo di impugnazione; conil settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 91 e segg. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.), per avere la corte territoriale rimodulato le spese di lite in considerazione del ridimensionamento dell’entità del danno riconosciuto a carico dell’odierno istante, là dove, in caso di accoglimento dell’odierno ricorso, le spese di lite dovranno conseguentemente essere riliquidate con totale soccombenza delle controparti; ciò posto, in ogni caso, la compensazione parziale operata dalla corte territoriale appare, secondo la ricorrente, in contrasto con i parametri normativi richiamati, non potendosi parlare nel caso di Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri specie di una soccombenza parziale dell’istante, essendo stata pienamente confermata la responsabilità della professionista originariamentechiamata in giudizio; l’accoglimentodei primi cinque motivi del ricorso , e la conseguente necessità di rinnovare il giudizio di merito in ordine alle pretese risarcitorieavanzate da ll’odierna istante, impone di ritenere assorbit a larilevanza di tale censura; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza dei primi cinque motividel ricorso e l’assorbimento dei restanti, dev’essere disposta la cassazionedella sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spesedel presente gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6428/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - nonchécontro LLOYD’[OSCURATO:PERSONA] S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1771506 (già [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio del certificato n. 1771506), rappresentata e difesadall’avv.ta [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]. ) ;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 912/ 20 2 1 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 30 / 08 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 30/08/2021, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento per quanto di ragione gli appelli principale incidentali proposti dalle parti e in parziale riforma della decisione di primogrado, ha rideterminato (in diminuzione) l’entità della condanna giàpronunciata dal primo giudice a carico di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], dei danni da quest’ultima subiti a seguito degli inadempimenti in cui la Galea era incorsa nell’espletamento delle proprie funzioni notarili, avendo trascurato di procederealla dovuta indagine sulle condizioni del bene immobile posto ad oggetto della stipulazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un contratto preliminare di compravendita, e di fornire a quest’ultima un’accurata informazione dei rischi a cui la stessa sarebbe andata incontro nel promettere l’acquisto di tale bene, avuto altresì riguardo alle gravi carenzedelle garanzie pur imposte dalla legge a tutela degli acquirenti dibeni immobili in fase di costruzione; conla stessa sentenza, la corte territoriale ha inoltre condannato gliAssicuratori dei Lloyd’s, quali delegatari delle società co - assicuratrici cheavevano assunto il rischio di cui alla polizza n. 117506, a tenere indennela Galea da quanto dovuto in favore della [OSCURATO:PERSONA] al netto della franchigiaassicurativa; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale – premessa la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva riscontrato Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’effettiva sottrazione del notaio Galea ai propri obblighi professionali inrelazione all’incarico oggetto di lite – ha evidenziato come alla [OSCURATO:PERSONA] nonspettassero tutti gli importi risarcitori liquidati in suo in favore dal primogiudice, dovendo da tali importi risarcitori sottrarsi quelle somme che non potevano in alcun modo ricondursi, sul piano causale, all’inadempimento contrattuale della Galea, con particolare riguardo allesomme che la [OSCURATO:PERSONA] corrispose alla controparte successivamente alla conclusione del contratto preliminare, tenuto conto che tale contratto ben avrebbe potuto considerarsi risolto di diritto alla scadenzadel termine essenziale originariamente apposto dalle parti, e non rispettato per esclusiva responsabilità della società promittente venditrice; sotto altro profilo, la corte d’appello ha disposto la correzione la decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva identificato la natura dei soggetti tenuti a tenere indenne la professionista dalle conseguenze dei relativi obblighi risarcitori, evidenziando come la manlevanon dovesse essere disposta tout court a carico dei Lloyd’s, bensìnei confronti degli assicuratori dei Lloyd’s che assunsero il rischio di cui alla polizza n. 117516, da identificarsi quali rappresentanti processuali anche delle altre società assicuratrici di cui ‘Quegli’ assicuratoriavevano assunto la qualità di società delegataria; avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di sette motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.A. con riferimento alrischio assunto con il certificato n. 1771506 (già [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio del certificato n. 1771506) resistonociascuna con un proprio controricorso; LuciaCalleri e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche:Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di considerare,ai fini della determinazione del danno risarcibile in proprio favore,la circostanza secondo cui il differimento del termine essenziale relativo alla consegna dell’immobile, già previsto nel contratto preliminare per la data del 20/09/2008, dipese da un ritardo dell’impresanell’allestimento dell’appartamento destinato alla [OSCURATO:PERSONA], sì che le parti del contratto medesimo si accordarono per un differimentodi detto termine che avrebbe dovuto ritenersi comunque riconducibilealle disposizioni contenute nel contratto preliminare, la cui stipulazione, rivelatasi dannosa per la promittente compratrice, fu comunquecausalmente dovuta agli inadempimenti della Galea; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per assenza di motivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), in relazione al punto concernente la presunta portata causale dell’intervento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (professionista incaricato dalla [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla conclusione del contratto preliminare in esame)in ordine alla risoluzione del nesso causale tra i danni provocati allaCalleri e gli inadempimenti del notaio, con particolare riguardo alla predisposizione delle scritture aventi ad oggetto il differimento del termine per la consegna dell’immobile, rispetto a quello originariamenteprevisto nel contratto preliminare; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 numero tre c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente assolto le controparti dall’onere di dimostrare la consapevolezza,in capo all’acquirente, dei vizi da cui era affetto l’atto negozialepredisposto dal notaio, al fine di comprovare la dissoluzione Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delnesso di causalità tra gli inadempimenti notarili e i danni sofferti dallapromittente compratrice; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 1218 e 1233 c.c. (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato la disciplina concernente la ricostruzione del nesso di causalità tra l’inadempimento del notaio e i danni subiti dalla promittente compratrice,senza procedere alla preventiva configurazione ipotetica della situazione nella quale si sarebbe trovata quest’ultima là dove il notaioavesse diligentemente assolto al proprio mandato; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente disatteso il risarcimento degliulteriori danni non patrimoniali subiti dalla [OSCURATO:PERSONA], per i medesimi motiviespressamente dedotti nelle prime quattro ragioni di censura; tuttie cinque i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono fondati; osserva preliminarmente il Collegio come il tema del nesso di causalitàrilevante con riguardo al caso di specie non si configuri , tanto, in relazione all’astratta ipotizzabilità di un legame di stretta consequenzialitàtra il comportamento inadempiente del notaio Galea e i danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s uccessiv amente alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita ( apparendo di intuitiva evidenza come , in astratto, tutt i gli esborsi sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di quel contratto preliminare dipes ero dalla conclusione dello stesso ), quanto invece in relazione all’esame de ll’incidenza risolutivadi tale nesso di causalità che la corte territoriale ha ritenuto diascrivere al comportamento della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale, secondo il giudice d ’ appello, al fine di sottrarsi alle conseguenze dannose del comportamentoinadempiente della Galea, avrebbe potuto/dovuto far Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri valerela risoluzione di diritto del contratto preliminare in ragione del mancato rispetto , da parte del promittente venditore, del termine essenzialeivi previsto: sì che il non aver determinato detta risoluzione di diritto vals e ad attivare i meccanismi di autoresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] connessi alla decisione di proseguire un rapporto per lei dannoso,con la conseguente impossibilità di ricondurre causalmente, all’inadempimento notarile, le ulteriori conseguenze dannose sofferte dall’odiernaistante; ciò premesso, il necessario presupposto logico di un simile ragionamentoavrebbe inevitabilmente imposto di accertare, in termini rigorosi, se, al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in astratto potuto provocarela risoluzione di diritto del contratto preliminare (in ragione del ritardo del promittente venditore nell’allestimento dell’immobile promessoin vendita), la stessa (unitamente al professionista a cui la stessa ritenne di affidarsi) disponesse concretamente di tutti gli elementi idonei a rendersi conto , autonomamente , del carattere dannoso del contratto preliminare precedentemente concluso , si dà approfittare del mancato rispetto del termine essenziale della controparteper liberarsene (facendone valere l’intervenuta risoluzione didiritto); la necessità di tale rigoroso accertamento preliminare, infatti, costituivala logica conseguenza dell’avvenuta attestazione della natura dell’inadempimento della Galea, essendo rimasto comprovato come quest’ultima ebbe a negare ab origine alla [OSCURATO:PERSONA], sottraendosi colpevolmenteai propri obblighi professionali, la disponibilità di tutti gli elementiinformativi indispensabili ai fini della valutazione de l carattere dannosodel negozio preliminare al la cui stipulazione la stessa notaia avevadedicato il proprio controllo professionale ;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri da tali premesse, conseguentemente, deriva che, al fine di attestare la sopravvenuta dissoluzione del nesso di causalità tra l’inadempimento notarile e i danni sofferti dalla [OSCURATO:PERSONA] (secondo l’articolazioneargomentativa contenuta nella sentenza impugnata), la Galea ( e/ o i relativi assicuratori) avrebbe necessariamente dovuto fornire la prova rigorosa che la [OSCURATO:PERSONA] , prima di procedere al convenzionaledifferimento del primo termine essenziale contenuto in dettopreliminare , fosse medio tempore venuta a conoscenza aliunde della totale assenza, nel caso di specie, d elle garanzie imposte dalla leggeper la conclusione di un contratto preliminare come quello de quo e,in ogni caso, di tutte le criticità riscontrate in relazione a tale negozio (edunque dell’infedeltà professionale del notaio Galea) , non potendo ritenersi ragionevolmente ( e logicamente ) sufficiente la mera circostanza dell’essersi la [OSCURATO:PERSONA] munita della collaborazione di un avvocato(il Ghiara) : circostanza , quest’ultima, che, al di là del mero (isolato)carattere presuntivo che la connota, non appare di per s é sola sufficiente a giustificare l’inferenza critica ( l’acquisita lucida consapevolezza dell’inadempimento notarile) che la corte territoriale ha illogicamente ritenuto di trarne (cfr. pagg. 36 - 37 della sentenza impugnata); sulla base di tali premesse, dev’essere rilevato il carattere gravemente illogico, e dunque meramente apparente, della motivazione dettata a fondamento della sentenza impugnata (con la conseguentedeterminazione, a carico di quest’ultima , dei diversi vizi complessivamente denunciati attraverso la proposizione delle doglianzein esame), la cui cassazione impone la rimessione degli atti al giudice del rinvio , affinché proceda al rigoroso accertamento in precedenzaspecificamente descritto , al fine della corretta ricostruzione dei termini causali eventualmente intercorrenti tra l’inadempimento Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri accertato a carico del notaio Galea e le conseguenze dannose concretamentedenunciate dall’odierna istante ; conil sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata in viacondizionata (per il caso in cui, per effetto di eventuali impugnazioni incidentali, fosse rimessa in discussione la responsabilità del notaio), peravere la corte territoriale trascurato la considerazione degli ulteriori profili di responsabilità del notaio complessivamente dedotti dall’odierna istante, ritenendo sufficiente il solo riferimento alla responsabilitàdella professionista per aver omesso ogni controllo sulla regolaritàdell’immobile negoziato e per aver trascurato di informare la cliente circa i rischi dell’operazione, senza inoltrarsi alla valutazione degli ulteriori aspetti degli inadempimenti della controparte analiticamenteriprodotti in ricorso; la mancata proposizione, da parte dei controricorrenti, di alcuna impugnazioneincidentale avverso la sentenza d’appello, in relazione al punto concernente la responsabilità professionale del notaio Galea, vale ad assorbire la rilevanza dell’esame del presente motivo di impugnazione; conil settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 91 e segg. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.), per avere la corte territoriale rimodulato le spese di lite in considerazione del ridimensionamento dell’entità del danno riconosciuto a carico dell’odierno istante, là dove, in caso di accoglimento dell’odierno ricorso, le spese di lite dovranno conseguentemente essere riliquidate con totale soccombenza delle controparti; ciò posto, in ogni caso, la compensazione parziale operata dalla corte territoriale appare, secondo la ricorrente, in contrasto con i parametri normativi richiamati, non potendosi parlare nel caso di Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 6428/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri specie di una soccombenza parziale dell’istante, essendo stata pienamente confermata la responsabilità della professionista originariamentechiamata in giudizio; l’accoglimentodei primi cinque motivi del ricorso , e la conseguente necessità di rinnovare il giudizio di merito in ordine alle pretese risarcitorieavanzate da ll’odierna istante, impone di ritenere assorbit a larilevanza di tale censura; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza dei primi cinque motividel ricorso e l’assorbimento dei restanti, dev’essere disposta la cassazionedella sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spesedel presente gi