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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35095/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza dell'Il ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza emessa in data 23 settembre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, ha condannato Luna LUCCI in relazione al reato di truffa aggravata.

Rilevato che la ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata ed alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2, cod. proc. pen.

Rilevato che la ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto.

Rilevato che i motivi di ricorso sono generici ed aspecifici in quanto meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello.

Rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello (vedi pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato che la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della abitualità delle condotte illecite e del danno non particolarmente modesto arrecato alla persona offesa (vedi pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2Q giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA].srglipre,,Estenso T AT A D E P °51 Il Presidente 1 anueliatersosimo [OSCURATO:PERSONA] Luciaho7rKperiali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza dell'Il ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza emessa in data 23 settembre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, ha condannato Luna LUCCI in relazione al reato di truffa aggravata. Rilevato che la ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata ed alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2, cod. proc. pen. Rilevato che la ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto. Rilevato che i motivi di ricorso sono generici ed aspecifici in quanto meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello. Rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato che la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della abitualità delle condotte illecite e del danno non particolarmente modesto arrecato alla persona offesa (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2Q giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA].srglipre,,Estenso T AT A D E P °51 Il Presidente 1 anueliatersosimo [OSCURATO:PERSONA] Luciaho7rKperiali
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