CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sonadel commissario straordinario pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della PescaMediterranea Regione Siciliana, rappresentato e difeso, come da procuraspeciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 61R69 H163 P).- RICORRENTE –Numero registro generale 910/2024Numero sezionale 5444/2026Numero di raccolta generale 25603/2026Data pubblicazione 21/09/2026CONTROCORTESE SILVESTRA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67C64 E536 D), rappresentata edifesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 80R17 C351 I).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia n. 6321/7/2023, depositata il 21 luglio 2023.UDITA la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale dell’8luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1. oggetto di controversia è l’avviso di pagamento indicato in atti con cui ilConsorzio di Bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senza rappresentanzadel Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento della somma di 771,96 €, a titolo di contributo di bonifica per opereirrigue relativamente agli anni di imposta 2015/2016/2017;2. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieval’appello proposto dalla contribuente ed in riforma della pronuncia di primogrado, annullava l’atto impugnato, ritenendolo nullo perché emesso dasoggetto (il Consorzio di Bonifica 6 Enna) inesistente in quanto accorpato,unitamente ad altri consorzi, al Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA];3. il Consorzio di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazione avversola predetta pronuncia sulla base di quattro motivi, illustrati con memoriadepositata il 24 giugno 2026;4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, depositando memoria indata 25 giugno 2026;5. con detto atto è stato eccepito il sopravenuto giudicato esterno per effettodella sentenza n. 9698/07/2024, depositata il 27 novembre 2024 della Corte diNumero registro generale 910/2024Numero sezionale 5444/2026Numero di raccolta generale 25603/2026Data pubblicazione 21/09/2026giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che ha annullato la cartella dipagamento n. 29420200000848559000, che si assume fondata sul medesimoavviso di pagamento n. 1201700015196400, recante l'iscrizione a ruolo deimedesimi contributi per opere irrigue relativi agli anni 2015, 2016 e 2017;[OSCURATO:PERSONA]:1. la sussistenza di un giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamentoconcernente la medesima pretesa di cui si discute nel presente giudizio,relativa all’avviso di pagamento che ha preceduto l’emissione della cartellaesattoriale pure impugnata - di cui solo ora la Corte ha acquisito conoscenza -pone il pregiudiziale tema del rapporto tra l’impugnazione dell’atto atipico, solofacoltativamente impugnabile (l’avviso di pagamento) e quella dell’atto tipiconecessariamente impugnabile (la cartella di pagamento) e con essa la sorte delgiudizio relativo al primo atto (che qui rileva), anche a prescindere dal dedottogiudicato formatosi sull’impugnazione dell’atto tipico;2. su detto nuovo tema, rilevato di ufficio in base ad atto (la memoriadepositata dalla contribuente) depositato dopo l’ultima memoria difensivaredatta dal Consorzio, occorre sentire, ai sensi dell’art. 384, terzo comma,c.p.c., il Pubblico Ministero e le parti, assegnando loro il termine di trenta giorniper deposito di osservazione scritte sulla suindicata questione, all’esito dellequali il Collegio provvederà a riconvocarsi per la decisione. P.Q.MLa Corte, richiamato l’art. 384, terzo comma, c.p.c., assegna al pubblicoministero ed alle parti, il termine di trenta giorni per deposito di osservazioniscritte sulla questione indicata in parte motiva, all’esito delle quali il collegio siriconvocherà per la decisione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto