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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35671/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inamrbissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello rfl Uerino ha dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt, 581, 591, collima 1, e 592 cod. proc. hen., l'impugnazione proposta avverso la sentenza pronunciata in data 2.0 dicembre 2021 dal Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione ai fini di spaccio di Kg. 1,136 di nabhish.

La Corte territoriale ha rilevato la aspecificità intrinseca ed estrinseca dell'unico motivo di appello che lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione Serbouti, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.

L'impugnazione censura e propone una valutazione alternativa al dato probatorio sui quale il ragionamento del Tribunale aveva mosso, Ha sulla quantificazione della pena, sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, e cioè il fatto che l'imputato fosse il fornitore dei venditori al dettaglio.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 4.L'ordinanza impugnata evidenzia come l'atto di appello dichiarato inammissibile vertesse su di un unico motivo, genericamente inerente alla severità del trattamento .sanzionatorio, alla determinazione della pena-base ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

L'ordinanza spiega, in conseguenza, le ragioni per le quali tali doglianze -a fronte di specifica motivazione sul punto da parte del giudice dì primo grado-fossero da ritenere del tutto generiche e come esse fossero peraltro smentite, guanto alle modalità di partecipazione al fatto (e gravità dello stesso) dalle sostanziali ammissioni dell'addebito e dalle oggettività emergenti.

A fronte di tali considerazioni, l'odierno ricorso si limita, a sua volta, ad riwi generica contestazione, senza tuttavia addurre alcun preciso profilo idoneo ad evidenziare l'eventuale errore di diritto in cui sarebbe incorsa l'ordinanza impugnata.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inamrbissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello rfl Uerino ha dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt, 581, 591, collima 1, e 592 cod. proc. hen., l'impugnazione proposta avverso la sentenza pronunciata in data 2.0 dicembre 2021 dal Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione ai fini di spaccio di Kg. 1,136 di nabhish. La Corte territoriale ha rilevato la aspecificità intrinseca ed estrinseca dell'unico motivo di appello che lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione Serbouti, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. L'impugnazione censura e propone una valutazione alternativa al dato probatorio sui quale il ragionamento del Tribunale aveva mosso, Ha sulla quantificazione della pena, sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, e cioè il fatto che l'imputato fosse il fornitore dei venditori al dettaglio. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 4.L'ordinanza impugnata evidenzia come l'atto di appello dichiarato inammissibile vertesse su di un unico motivo, genericamente inerente alla severità del trattamento .sanzionatorio, alla determinazione della pena-base ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'ordinanza spiega, in conseguenza, le ragioni per le quali tali doglianze -a fronte di specifica motivazione sul punto da parte del giudice dì primo grado-fossero da ritenere del tutto generiche e come esse fossero peraltro smentite, guanto alle modalità di partecipazione al fatto (e gravità dello stesso) dalle sostanziali ammissioni dell'addebito e dalle oggettività emergenti. A fronte di tali considerazioni, l'odierno ricorso si limita, a sua volta, ad riwi generica contestazione, senza tuttavia addurre alcun preciso profilo idoneo ad evidenziare l'eventuale errore di diritto in cui sarebbe incorsa l'ordinanza impugnata. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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