Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 46110/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Battipaglia avverso la sentenza del 13/1/2021 del G.U.P. del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 13 gennaio 2021, emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Salerno per varie ipotesi di truffa aggravata„ con cui è stata pronunciata anche condanna del predetto alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili.

2. Con il primo motivo deduce nullità dell'ordinanza emessa in data 13 gennaio 2021, amnnissiva della costituzione delle parti civili Gambardella, [OSCURATO:PERSONA], Landi, Scade), Provenza, [OSCURATO:PERSONA] e D'Ambrosio e della sentenza, nella parte in cui è stata pronunciata condanna alla rifusione delle spese, in relazione agli artt.74, 80, 81 cod. proc. pen.

Segnala che il Giudice aveva invitato il P.M. ad indicare le ulteriori persone offese, in aggiunta all'amministrazione comunale, e che alla successiva udienza, previo avviso dei soggetti indicati, alcuni di essi si erano costituiti parte civile.

Rileva che, a fronte di opposizione del P.M., il Giudice si era limitato ad una stringata ordinanza di rigetto.

Ma in realtà sottolinea il ricorrente che in tutti i casi i soggetti, costituiti parte civile, avevano versato somme complessivamente pari al dovuto, avendo tuttavia versato una piccola quota in contanti, che non era stata poi versata nelle casse comunali.

Si trattava dunque di soggetti che non avrebbero potuto dirsi persone offese, legittimate alla costituzione di parte civile.

Sottolinea altresì che non risultava che i difensori delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] avessero depositato nota spese e dunque formulato richiesta di liquidazione.

3. Con il secondo motivo denuncia nullità della medesima ordinanza e della sentenza con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che si era costituito parte civile con un atto nel quale erano genericamente richiamati i capi di imputazione senza effettiva specificazione delle ragioni della domanda.

4. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine al criterio di liquidazione delle spese in favore di ciascuna parte civile.

5. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente in relazione al terzo motivo di ricorso.

6. Il difensore della parte civile Landi ha depositato memoria nella quale illustra le ragioni a fondamento della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

7. Ha inviato memoria il difensore della parte civile D'Ambrosio, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato con riguardo alla sua prima parte.

Va infatti rimarcato che nel caso di specie la questione relativa alla costituzione di parte civile non ha formato oggetto di tempestiva opposizione da parte dell'odierno ricorrente, ma solo da parte del P.M.

Su tali basi, sebbene anche con riguardo ad una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. sia possibile contestare la legittimazione alla costituzione di parte civile (Sez.

U. n. 12 del 1)15/1999, Pediconi, Rv. 213857), in relazione alla condanna alle spese pronunciata in favore di detta parte civile, nondimeno occorre che il tema abbia formato oggetto di tempestiva deduzione, ciò che con riguardo al ricorrente, secondo quanto risulta dal verbale dell'udienza celebrata 13 gennaio 2021, non può dirsi.

Deve peraltro aggiungersi che il Pubblico ministero aveva inteso contestare l'attribuzione ai vari soggetti, che erano stati vittima di induzione in errore, della qualità di persone offese: sta di fatto che, al di là di tale qualità, la costituzione di parte civile si fonda sulla rappresentazione della veste di soggetto danneggiato, ciò che non può in alcun modo escludersi nei casi in esame, proprio in ragione dell'inganno subito, implicante una lesione alla sfera morale prima che patrimoniale, dunque a prescindere dall'individuazione del soggetto che per effetto dell'ipotizzata condotta truffaldina abbia subito la demínutio patrimonil giuridicamente rilevante.

2. Va tuttavia rimarcato, con riguardo al primo motivo, che lo stesso risulta fondato nella sua seconda parte.

Dal verbale dell'udienza, nella quale fu pronunciata la sentenza di applicazione di pena, non risulta invero che le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] avessero formulato specifica richiesta di liquidazione, non potendo il Giudice procedere alla liquidazione d'ufficio (sul punto, in generale, Sez. 4, n. 2311 del 5/12/2018, dep. 2019, Grasso, 274957; segnala in motivazione la necessità della richiesta anche Sez.

U. n. 40288 del 14/7/2011, Tizzi, Rv. 250680).

Di qui l'annullamento senza rinvio della statuizione, limitatamente alla condanna pronunciata in favore delle parti civili Scarfò e D'Amrosio.

3. Il secondo motivo, riguardante la costituzione di Landi, è inammissibile, in quanto il tema non aveva formato oggetto di alcuna tempestiva opposizione da parte dell'odierno ricorrente, fermo restando che il richiamo all'imputazione avrebbe dovuto reputarsi idoneo a dar conto delle ragioni giustificative della costituzione, in quanto rappresentativo del tipo di lesione arrecata dalla condotta del ricorrente (sul punto può richiamarsi Sez. 6, n. 32705 del 17/4/2014, Coccia, Rv. 260325).

4. Il terzo motivo è per contro fondato con riguardo alla posizione delle altre parti civili costituite.

Va infatti rimarcato che il G.I.P. si è limitato a riconoscere una somma a titolo di spese di rappresentanza e difesa, complessivamente liquidate, senza fornire alcuna specifica motivazione in ordine ai criteri a tal fine adottati, ciò di cui il ricorrente può legittimamente dolersi in questa sede (Sez.

U. n. 40288 del 14/7/2011, Tizzi, Rv. 250680, cit.), conseguendone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA].

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle rimanenti parti civili e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 9/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RI c arelli St fano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Battipaglia avverso la sentenza del 13/1/2021 del G.U.P. del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 13 gennaio 2021, emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Salerno per varie ipotesi di truffa aggravata„ con cui è stata pronunciata anche condanna del predetto alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili. 2. Con il primo motivo deduce nullità dell'ordinanza emessa in data 13 gennaio 2021, amnnissiva della costituzione delle parti civili Gambardella, [OSCURATO:PERSONA], Landi, Scade), Provenza, [OSCURATO:PERSONA] e D'Ambrosio e della sentenza, nella parte in cui è stata pronunciata condanna alla rifusione delle spese, in relazione agli artt.74, 80, 81 cod. proc. pen. Segnala che il Giudice aveva invitato il P.M. ad indicare le ulteriori persone offese, in aggiunta all'amministrazione comunale, e che alla successiva udienza, previo avviso dei soggetti indicati, alcuni di essi si erano costituiti parte civile. Rileva che, a fronte di opposizione del P.M., il Giudice si era limitato ad una stringata ordinanza di rigetto. Ma in realtà sottolinea il ricorrente che in tutti i casi i soggetti, costituiti parte civile, avevano versato somme complessivamente pari al dovuto, avendo tuttavia versato una piccola quota in contanti, che non era stata poi versata nelle casse comunali. Si trattava dunque di soggetti che non avrebbero potuto dirsi persone offese, legittimate alla costituzione di parte civile. Sottolinea altresì che non risultava che i difensori delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] avessero depositato nota spese e dunque formulato richiesta di liquidazione. 3. Con il secondo motivo denuncia nullità della medesima ordinanza e della sentenza con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che si era costituito parte civile con un atto nel quale erano genericamente richiamati i capi di imputazione senza effettiva specificazione delle ragioni della domanda. 4. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine al criterio di liquidazione delle spese in favore di ciascuna parte civile. 5. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente in relazione al terzo motivo di ricorso. 6. Il difensore della parte civile Landi ha depositato memoria nella quale illustra le ragioni a fondamento della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. 7. Ha inviato memoria il difensore della parte civile D'Ambrosio, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato con riguardo alla sua prima parte. Va infatti rimarcato che nel caso di specie la questione relativa alla costituzione di parte civile non ha formato oggetto di tempestiva opposizione da parte dell'odierno ricorrente, ma solo da parte del P.M. Su tali basi, sebbene anche con riguardo ad una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. sia possibile contestare la legittimazione alla costituzione di parte civile (Sez. U. n. 12 del 1)15/1999, Pediconi, Rv. 213857), in relazione alla condanna alle spese pronunciata in favore di detta parte civile, nondimeno occorre che il tema abbia formato oggetto di tempestiva deduzione, ciò che con riguardo al ricorrente, secondo quanto risulta dal verbale dell'udienza celebrata 13 gennaio 2021, non può dirsi. Deve peraltro aggiungersi che il Pubblico ministero aveva inteso contestare l'attribuzione ai vari soggetti, che erano stati vittima di induzione in errore, della qualità di persone offese: sta di fatto che, al di là di tale qualità, la costituzione di parte civile si fonda sulla rappresentazione della veste di soggetto danneggiato, ciò che non può in alcun modo escludersi nei casi in esame, proprio in ragione dell'inganno subito, implicante una lesione alla sfera morale prima che patrimoniale, dunque a prescindere dall'individuazione del soggetto che per effetto dell'ipotizzata condotta truffaldina abbia subito la demínutio patrimonil giuridicamente rilevante. 2. Va tuttavia rimarcato, con riguardo al primo motivo, che lo stesso risulta fondato nella sua seconda parte. Dal verbale dell'udienza, nella quale fu pronunciata la sentenza di applicazione di pena, non risulta invero che le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] avessero formulato specifica richiesta di liquidazione, non potendo il Giudice procedere alla liquidazione d'ufficio (sul punto, in generale, Sez. 4, n. 2311 del 5/12/2018, dep. 2019, Grasso, 274957; segnala in motivazione la necessità della richiesta anche Sez. U. n. 40288 del 14/7/2011, Tizzi, Rv. 250680). Di qui l'annullamento senza rinvio della statuizione, limitatamente alla condanna pronunciata in favore delle parti civili Scarfò e D'Amrosio. 3. Il secondo motivo, riguardante la costituzione di Landi, è inammissibile, in quanto il tema non aveva formato oggetto di alcuna tempestiva opposizione da parte dell'odierno ricorrente, fermo restando che il richiamo all'imputazione avrebbe dovuto reputarsi idoneo a dar conto delle ragioni giustificative della costituzione, in quanto rappresentativo del tipo di lesione arrecata dalla condotta del ricorrente (sul punto può richiamarsi Sez. 6, n. 32705 del 17/4/2014, Coccia, Rv. 260325). 4. Il terzo motivo è per contro fondato con riguardo alla posizione delle altre parti civili costituite. Va infatti rimarcato che il G.I.P. si è limitato a riconoscere una somma a titolo di spese di rappresentanza e difesa, complessivamente liquidate, senza fornire alcuna specifica motivazione in ordine ai criteri a tal fine adottati, ciò di cui il ricorrente può legittimamente dolersi in questa sede (Sez. U. n. 40288 del 14/7/2011, Tizzi, Rv. 250680, cit.), conseguendone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle rimanenti parti civili e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 9/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RI c arelli St fano