CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 1998
Cassazione n. 01219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: procuratore della repubblica presso il Tribunale di Verona nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/02/1998 avverso l'ordinanza del 24/08/2021 del Tribunale di Verona udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente [OSCURATO:PERSONA] il pubblico ministero ricorre avverso la ordinanza di diniego della convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni in danno di un capotreno che, in servizio sul treno regionale [OSCURATO:PERSONA], non intendeva farlo salire a bordo in quanto sprovvisto di biglietto. Il capotreno tramite servizio 112 aveva chiesto l'intervento dei carabinieri per essere stato aggredito per le ragioni indicate alle 19:50 del 23 agosto 2021. La pattuglia intervenuta si recava in una stazione in attesa del treno, intervenendo ed arrestando [OSCURATO:PERSONA] alle 20:35. Il giudice delle indagini preliminari, ritenuta pacifica la sussistenza dei fatti, escludeva la sussistenza di flagranza. Il soggetto arrestato, difatti, al momento dell' intervento della polizia giudiziaria era seduto né vi era alcuna traccia rilevante ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen. che dimostrasse che avesse appena commesso il reato il pubblico ministero deduce la violazione di legge, sussistendo la quasi flagranza riferibile alla presenza di tracce del reato. Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con convalida dell'arresto. Il ricorso è fondato. Gli elementi di cui la polizia giudiziaria aveva avuto immediata percezione, che effettivamente erano anche i segni di aggressione della vittima, consentivano di comprendere che il reato era stato appena commesso. Difetti, ai fini della disciplina della flagranza e quasi flagranza di reato, i segni dimostrativi che un reato è stato da poco commesso non devono necessariamente riguardare la persona del reo, comprendendo qualsiasi traccia utile; quindi, come già detto, anche i segni a carico della vittima. L'ordinanza va quindi annullata e dato atto della evidente sussistenza delle condizioni di legittimità dell'arresto. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimament ese uito. Roma, co de iso il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore il Presidente Pierlui i fano [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA]