CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva. Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione della responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo alla coltivazione di n. 6 piante di canapa indiana è inammissibile perché manifestamente infondato. Va, anzitutto, ricordato il consolidato insegnamento di questa Corte, affermato anche a Sezioni Unite, alla stregua del quale costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando il prodotto della coltura sia destinato ad un uso personale, spettando al giudice solo verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (Cass. Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920 e 239921; Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta). In relazione alla prova della concreta offensività e dell'effetto drogante sono intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il principio secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624 - 02). A tali principi si sono attenuti i giudici territoriali laddove hanno rilevato che l'appartenenza al tipo botanico era dimostrata dalle stesse dichiarazioni degli imputati al pari dell'attitudine a giungere a maturazione avendo ammesso di avere già estratto sostanza con effetto drogante. Argomentazione contestata dal ricorrente, anche nella memoria, con ragioni di puro fatto. Ritenuto che il motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato avendo la corte territoriale escluso la particolare tenuità dell'offesa dalle modalità della condotta, descritte nel capo di imputazione, che denotano un'attività non occasionale (cfr. pag. 4). Ritenuto che il motivo che deduce la nullità della sentenza per la violazione del diritto di difesa con riferimento all'errore contenuto nel capo di imputazione laddove farebbe riferimento alla detenzione di sostanza stupefacente già suddivisa in n. 12 dosi, è inammissibile perché si tratta di violazione di legge non devoluta tempestivamente nei motivi di appello, ma soprattutto del tutto manifestamente infondata giacchè l'imputato è stato condannato per la coltivazione di n. 6 piante di marijuana, come contestato nel capo di imputazione, sicchè nessuna violazione del diritto di difesa può sussistere, essendo stato osservato il principio della correlazione tra accusa e sentenza. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 20