CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02014/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12422/2022r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.tiNicola Rasile e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in P.zza Sallustio n. 9, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 29630/2021 pubblicata in data 22/10/2021, n.r.g. 5063/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/12/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con la sentenza indicata in epigrafe questa Corte rigettava il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1954/2018 del 20/11/2018, che, confermando la decisione del Tribunale di Milano, aveva dichiarato legittima la sua destituzione disposta in data 27/03/2017 da [OSCURATO:SOCIETA]. per aver egli OGGETTO: REVOCAZIONEcommesso un omicidio colposo durante la guida di un autobus di linea cui era adibito, avvenuto in data 03/12/2006, come accertato in sede penale. 2.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, affidato a un motivo. 3.-[OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso . 4. Il ricorrente ha depositato un’istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c., senza tuttavia che vi sia stata una P.D.A. 5.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per revocazione è inammissibile perché tardivo. Ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., il ricorso per revocazione di una decisione della Corte di Cassazione va proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua pubblicazione. Nel caso in esame l’ordinanza oggetto di revocazione risulta pubblicatain data 22/10/2021, sicché il termine di sei mesi scadeva il 22/04/2022, che era un venerdì. Il ricorso per revocazione risulta invece notificato in data 26/04/2022, quindi tardivamente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13,co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl