CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 14111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nei delitti di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e 2 L. Fall.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed inosservanza delle norme processuali in ordine alla mancata notifica del decreto che disponeva il giudizio di appello, è manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, posto che vi è in atti la relata di notifica del decreto di citazione sollecitata dall'imputato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed inosservanza delle norme processuali in ordine alla valutazione del quadro probatorio - lamentando, in particolare, l'omessa valutazione di prova decisiva -, è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione sulla sussistenza del fatto contestato, di cui a pag. 5 della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 ( Il consi