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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10220/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21 luglio 2021 del Tribunale di Terni; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 12 del 2021 il Tribunale di Terni ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro conservativo disposto nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. ed avente ad oggetto ogni bene nella sua disponibilità nonché il terreno sito in Orvieto, formalmente intestato alla sorella [OSCURATO:PERSONA], sino alla concorrenza della complessiva somma liquidata in favore della parte civile pari ad euro 50.000,00.

Dall'ordinanza impugnata risulta che, con sentenza dell'8 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. perché, essendo debitore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 26.414,79, così determinata dal Tribunale di Orvieto con sentenza confermata dalla Corte di appello di Perugia a titolo di risarcimento del danno causato per una lite temeraria iniziata dal defunto padre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], per sottrarsi all'adempimento degli obblighi derivanti da tale sentenza, compiva atti simulati o fraudolenti e, in particolare, alienava alla sorella, rinunciataria dell'eredità, il terreno sito in Orvieto, pattuendo il prezzo di 10.000 euro, inferiore al valore commerciale di 23.400,00 euro valutato dall'Agenza delle Entrate, così non ottemperando all'ingiunzione di pagare il debito avanzata con atto di precetto.

La misura cautelare veniva disposta a seguito di istanza presentata dalla parte civile il successivo 14 giugno 2021 in considerazione del rischio che la garanzia del credito non potesse trovare soddisfacimento a seguito dell'alienazione fittizia del solo bene intestato all'imputato.

Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame sulla base delle seguenti considerazioni: 1) valenza preclusiva della sentenza di condanna di primo grado rispetto alla rivalutazione del fumus; 2) legittimità della motivazione per relationem del provvedimento genetico della misura reale; 3)infondatezza dell'argomento difensivo circa l'insussistenza del pericolo che [OSCURATO:PERSONA] ceda a terzi il terreno, dovendosi il requisito del periculum valutare in relazione alla posizione dell'imputato che non ha indicato i beni con cui garantire l'adempimento delle proprie obbligazioni né ha mai manifestato l'intenzione di adempiere; 4) il carattere simulato dell'alienazione, desumibile dalla mancanza di prova dell'effettivo pagamento del prezzo pattuito, dalla sua esiguità, dal fatto che la vendita del terreno era avvenuta un mese dopo la sentenza di condanna e dalla conoscenza da parte della sorella dell'imputato delle vicende familiari, in ragione delle quali si era determinata a rinunciare all'eredità.2.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari alla motivazione.

Con il primo motivo deduce il vizio di travisamento delle richieste formulate con l'istanza di riesame e di illogicità della motivazione in ordine ai presupposti della misura cautelare, contestati dal ricorrente solo in relazione all'insussistenza del periculum in mora e dei presupposti per applicare la misura nei confronti del terzo.

In particolare si censurano le argomentazioni poste a fondamento del ritenuto carattere simulato della compravendita evidenziando i seguenti elementi: la consegna di assegni bancari contestuale alla stipula dell'atto di compravendita; tali assegni furono restituiti dal ricorrente alla sorella che con tre successivi bonifici provvide a saldare un debito del ricorrente verso la cassa previdenziale dei geometri; l'atto di compravendita è stato rogato da un notaio che non avrebbe proceduto se il valore indicato dalle parti fosse stato inferiore a quello catastale; la stessa parte civile, nella sue veste di CTU nell'esecuzione immobiliare a carico del padre del ricorrente aveva stimato il valore di tale immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato; la qualità di coltivatrice diretta della sorella del ricorrente.

Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione dell'art. 316 cod. proc. pen. in quanto la misura cautelare è stata disposta su un bene di un terzo che non riveste la qualità di responsabile civile (si richiama Sez. 1, n. 4316 del 1994).

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione sul periculum in mora atteso che il terreno non può essere ceduto da [OSCURATO:PERSONA] senza determinarne la perdita della qualità di coltivatrice diretta, obbligandola a restituire le agevolazioni fiscali ottenute in fase di acquisto.

3. La parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente.

Risulta, infatti, dagli atti che il ricorso è stato depositato, non presso il Tribunale di Terni, bensì presso il Tribunale di Perugia il 3 settembre 2021 ed è pervenuto presso il Tribunale di Terni il successivo 14 settembre, quando era ormai decorso il termine di quindici giorni per la presentazione dell'impugnazione.

Giova, al riguardo, precisare che, quanto al luogo di presentazione del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che tale ricorso, anche se immediato, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167).

Si è, infatti, rimarcata l'autonomia delle modalità di presentazione dell'impugnazione indicate dall'art. 311 cod. proc. pen. il cui contenuto è solo in parte coincidente con la disposizione generale, in quanto riproduce solo il comma 1 dell'art.582 cod. proc. pen.

La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento condiviso dalle Sezioni Unite Bottari, ha, inoltre, precisato che la coincidenza tra la modalità di presentazione del ricorso cautelare per cassazione, stabilita in via esclusiva dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., e la modalità ordinariamente prevista per l'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., è espressione dell'interesse prioritario dell'ordinamento alla massima celerità nell'avvio del giudizio di impugnazione e che è questa la modalità attraverso la quale il giudice che ha emesso il provvedimento apprende immediatamente dell'impugnazione e può, con prontezza, provvedere agli adempimenti di cui all'art. 164 disp. att. cod. proc. pen., relativi alla formazione dei fascicoli (in questi termini, Sez. 1 n. 4096 del 10/12/2019, Condipero, Rv. 279031).

Osserva, inoltre, il Collegio che, sebbene il principio affermato dalle Sezioni Unite Bottari sia stato formulato in relazione alle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari personali, è indubbio che lo stesso trova applicazione anche con riferimento alle impugnazioni cautelari reali in virtù dell'esplicito rinvio contenuto all'art. 325, comma 3, all'art. 311, comma 3 cod. proc. pen. che disciplina le modalità di presentazione del ricorso.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21 luglio 2021 del Tribunale di Terni; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 12 del 2021 il Tribunale di Terni ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro conservativo disposto nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. ed avente ad oggetto ogni bene nella sua disponibilità nonché il terreno sito in Orvieto, formalmente intestato alla sorella [OSCURATO:PERSONA], sino alla concorrenza della complessiva somma liquidata in favore della parte civile pari ad euro 50.000,00. Dall'ordinanza impugnata risulta che, con sentenza dell'8 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. perché, essendo debitore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 26.414,79, così determinata dal Tribunale di Orvieto con sentenza confermata dalla Corte di appello di Perugia a titolo di risarcimento del danno causato per una lite temeraria iniziata dal defunto padre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], per sottrarsi all'adempimento degli obblighi derivanti da tale sentenza, compiva atti simulati o fraudolenti e, in particolare, alienava alla sorella, rinunciataria dell'eredità, il terreno sito in Orvieto, pattuendo il prezzo di 10.000 euro, inferiore al valore commerciale di 23.400,00 euro valutato dall'Agenza delle Entrate, così non ottemperando all'ingiunzione di pagare il debito avanzata con atto di precetto. La misura cautelare veniva disposta a seguito di istanza presentata dalla parte civile il successivo 14 giugno 2021 in considerazione del rischio che la garanzia del credito non potesse trovare soddisfacimento a seguito dell'alienazione fittizia del solo bene intestato all'imputato. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame sulla base delle seguenti considerazioni: 1) valenza preclusiva della sentenza di condanna di primo grado rispetto alla rivalutazione del fumus; 2) legittimità della motivazione per relationem del provvedimento genetico della misura reale; 3)infondatezza dell'argomento difensivo circa l'insussistenza del pericolo che [OSCURATO:PERSONA] ceda a terzi il terreno, dovendosi il requisito del periculum valutare in relazione alla posizione dell'imputato che non ha indicato i beni con cui garantire l'adempimento delle proprie obbligazioni né ha mai manifestato l'intenzione di adempiere; 4) il carattere simulato dell'alienazione, desumibile dalla mancanza di prova dell'effettivo pagamento del prezzo pattuito, dalla sua esiguità, dal fatto che la vendita del terreno era avvenuta un mese dopo la sentenza di condanna e dalla conoscenza da parte della sorella dell'imputato delle vicende familiari, in ragione delle quali si era determinata a rinunciare all'eredità.2.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari alla motivazione. Con il primo motivo deduce il vizio di travisamento delle richieste formulate con l'istanza di riesame e di illogicità della motivazione in ordine ai presupposti della misura cautelare, contestati dal ricorrente solo in relazione all'insussistenza del periculum in mora e dei presupposti per applicare la misura nei confronti del terzo. In particolare si censurano le argomentazioni poste a fondamento del ritenuto carattere simulato della compravendita evidenziando i seguenti elementi: la consegna di assegni bancari contestuale alla stipula dell'atto di compravendita; tali assegni furono restituiti dal ricorrente alla sorella che con tre successivi bonifici provvide a saldare un debito del ricorrente verso la cassa previdenziale dei geometri; l'atto di compravendita è stato rogato da un notaio che non avrebbe proceduto se il valore indicato dalle parti fosse stato inferiore a quello catastale; la stessa parte civile, nella sue veste di CTU nell'esecuzione immobiliare a carico del padre del ricorrente aveva stimato il valore di tale immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato; la qualità di coltivatrice diretta della sorella del ricorrente. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione dell'art. 316 cod. proc. pen. in quanto la misura cautelare è stata disposta su un bene di un terzo che non riveste la qualità di responsabile civile (si richiama Sez. 1, n. 4316 del 1994). Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione sul periculum in mora atteso che il terreno non può essere ceduto da [OSCURATO:PERSONA] senza determinarne la perdita della qualità di coltivatrice diretta, obbligandola a restituire le agevolazioni fiscali ottenute in fase di acquisto. 3. La parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. Risulta, infatti, dagli atti che il ricorso è stato depositato, non presso il Tribunale di Terni, bensì presso il Tribunale di Perugia il 3 settembre 2021 ed è pervenuto presso il Tribunale di Terni il successivo 14 settembre, quando era ormai decorso il termine di quindici giorni per la presentazione dell'impugnazione. Giova, al riguardo, precisare che, quanto al luogo di presentazione del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che tale ricorso, anche se immediato, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Si è, infatti, rimarcata l'autonomia delle modalità di presentazione dell'impugnazione indicate dall'art. 311 cod. proc. pen. il cui contenuto è solo in parte coincidente con la disposizione generale, in quanto riproduce solo il comma 1 dell'art.582 cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento condiviso dalle Sezioni Unite Bottari, ha, inoltre, precisato che la coincidenza tra la modalità di presentazione del ricorso cautelare per cassazione, stabilita in via esclusiva dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., e la modalità ordinariamente prevista per l'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., è espressione dell'interesse prioritario dell'ordinamento alla massima celerità nell'avvio del giudizio di impugnazione e che è questa la modalità attraverso la quale il giudice che ha emesso il provvedimento apprende immediatamente dell'impugnazione e può, con prontezza, provvedere agli adempimenti di cui all'art. 164 disp. att. cod. proc. pen., relativi alla formazione dei fascicoli (in questi termini, Sez. 1 n. 4096 del 10/12/2019, Condipero, Rv. 279031). Osserva, inoltre, il Collegio che, sebbene il principio affermato dalle Sezioni Unite Bottari sia stato formulato in relazione alle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari personali, è indubbio che lo stesso trova applicazione anche con riferimento alle impugnazioni cautelari reali in virtù dell'esplicito rinvio contenuto all'art. 325, comma 3, all'art. 311, comma 3 cod. proc. pen. che disciplina le modalità di presentazione del ricorso. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbra
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