CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00361/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1126/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato in proprio, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , rappresentat a e difes a dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1815/2020 depositata il 27/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] i glia ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2365/2013 per il pagamento delle spettanze professionali per l’attività stragiudiziale concernente l’appalto per l’illuminazione del Comune di Bagheria, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in proprio e quale mandataria dell’ATI con la [OSCURATO:SOCIETA]. , nonché nei confronti di tale ultima società. L’ingiunzione è stata opposta dalla sola [OSCURATO:PERSONA] , che ne ha chiesto la revoca; l’opposto ha resistito, instando per la conferma del decreto e per ottenere il risarcimento del danno causato dall’inadempimento. All’esito il T ribunale, preso atto che il decreto ingiuntivo era passato in giudicato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., poi dichiarata fallita, ha revocato l’ingiunzione e ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di capofila dell’ATI , al pagamento di € 3500,00, in solido con la SIMEI , ritenendo che l’opponente avesse speso la qualità di mandataria dell’associazione. La sentenza è stata appellata daldifensore e la Corte distrettuale di Catania, preso atto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva proposto opposizione, ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo che, pur avendo l’[OSCURATO:PERSONA] opposto l’ingiunzione solo in proprio, non quale capofila, l’adozione del provvedimento di concession e dell’esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. non aveva reso intangibile l’ingiunzione nei confronti dell’opponente, potendo esserne disposta la revoca. Ha ritenuto inapplicabile l’art. 13, comma secondo, della legge n. 109/1994, ove prevede la responsabilità solidale delle imprese associate per i debiti verso i fornitori, ed ha confermato la liquidazione del compenso effettuata da l T ribunale con riferimento alle attività effettuate nell’interesse delle due società associate. La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost e 132, comma primo, n. 4 c.p.c., per manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui, pur affermando che la [OSCURATO:PERSONA] si era opposta al decreto ingiuntivo solo in proprio, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti dell’ATI. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 Cost e 132, comma primo, n. 4 c.p.c., per illogicità della revoca del decreto ingiuntivo, lamentando che la Corte abbia ritenuto passata in giudicato la pronuncia di primo grado nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] quale mandante dell’ATIche non era stata parte del primo giudizio, mentre detta società era mandante, non mandataria, e d era soggetta agli effetti dell’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che non si era opposta all’ingiunzione anche nella qualità di capofila dell’associazione. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 647, 650, comma terzo, 654 e 656 c.p.c., sostenendo che, pur avendo la Corte di merito ritenuto che l’opposizione fosse stata proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in proprio, abbia conferma to la revoca integrale dell’esecutorietà e del decreto monitorio nei confronti dell ’ ATI , trascurando inoltre che il decreto di esecutorietà dell’ingiunzione era stato emesso anche nei confronti dell’associazione non opponente e si era ormai consolidato. I tre motivi sono infondati. 2.1. Nella memoria illustrativa il ricorrente ha chiesto di disporre la cassazione senza rinvio della sentenza, dando atto che il Tribunale di Bagheria ha respinto l’opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale capofila ATI con sentenza n. 525/2016 passata in giudicato prima della pronuncia di appello. La censura deve essere disattesa, essendo invocato un giudicato formatosi anni prima della pronuncia di appello e che andava eccepito al più tardi nel giudizio di secondo grado (eccezione che non risulta proposta). Nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d'appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è definito. Qualora l’esistenza del giudicato non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso perrevocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello percassazione (Cass. n. 28773/2022; Cass. n. 48/2021, Cass. SU, n. 21493/2010). 2.2. Il decreto ingi untivo per il pagamento dei compensi professionali era stato emesso nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale mandataria dell’ATI, associazione di cui erano parte solo le due società ingiunte. La Corte di appello, andando di contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ha ritenuto che l’opposizione fosse stata proposta dalla sola [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Su talepremess a il ricorrente sostiene che il decreto era passato in giudicatoe non poteva essere revocato anche nei confronti dell’ATI e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tesi non può essere condivisa. Anzitutto l’ATI non può direttamente rispondere del pagamento , sebbene l’ingiunzione fosse stata formalmente emessa anche nei suoi confronti. L’associazione temporanea non determina la costituzione di un autonomo soggetto giuridico e, peraltro, non conferisce alla capofila un potere di rappresentanza sostanziale e processuale verso i terzi, potere che le compete solo verso la committenza, salvo specifico mandato (Cass. n. 10183/2018; Cass. n. 25204/2011; Cass. n. 11949/2018; Cass. 13131/2025). L’ATI configura piuttosto un rapporto contrattuale basato su un mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa "capogruppo" legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, salva l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto riguarda la gestione dei lavori ad esse affidati (Cass. n. 4728/1998; Cass. n. 12422 /2010; Cass. n. 18441/2005). In difetto di un’autonoma soggettività dell’associazione, le obbligazioni stipulate dalla mandataria impegna va no esclusivamente le imprese associate in virtù del rapporto di rappresentanza scaturito dal mandatoattribuito alla capofila. L’ingiunzione di pagamento, benché emessa anche nei confronti dell’ATI, non costituiva un titolo di condanna spendibile nei confronti dell’associazione , intesa quale autonomo soggetto giuridico E’, inoltre , da escludere che l’ oppos izione proposta dall a resistente in proprio (non anche quale mandataria e capofila dell’associazione) abbia dato vita ad un giudicato vincolante per l’[OSCURATO:PERSONA] in proprio, avendo detta società opp o sto il decreto ingiuntivo quale parte sostanziale del rappo r to professionale, impedendo che divenisse definitivo nei suoi confronti . La pretesa definitività dell’ingiunzione emessa a carico dell ’ATI non può, quindi, condurre a nessuna delle con s eguenze auspicate dal ricorrentee ciò anche a voler riconoscere alla mandataria un potere di rappresentanza di entrambe le imprese associate nei rapporti con i terzi contraenti (non solo, come sostenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte, nei soli confronti della committenza), né il ricorrente ha interesse a dolersi dell’integrale revoca dell’ingiunzione e del decreto di esecutorietà , impregiudicata la possibilità di eventualmente avvalersi nella procedura concorsuale del decreto ormai definitivo nei confr o nti della Simeis.p.a. 4. Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la contraddittorietà e illogicità della motivazione , sostenendo che era pacifico che il ricorrente, quale legale della [OSCURATO:PERSONA], aveva rappresentato gli interessi dell’intera ATI sin dall’attività di preparazione della documentazione per la partecipazione all’appalto e che entrambe le associate dovevano rispondere del credito professionale ai sensidell’art. 13 della legge n. 109/1994. Il motivo è infondato. La censura è generica ove lamenta la violazione del principio di non contestazione. Il motivo di ricorso con cui si deduce che il giudice non abbia tenuto conto dei fatti non contestati esige che sia riportato nell’atto di impugnazione il contenuto delle difese di controparte, dovendo l’impugnazione soddisfare i requisiti di specificità imposti dall’art.366 c.p.c., esposizione che, nel caso in esame, appare del tutto insufficiente, essendo richiamati singoli stralci delle difese di [OSCURATO:PERSONA], avulsi dal contesto (Cass. n. 18018/2024; Cass. n. 20694/2018). Sotto altro profilo, la non contestazione si configura solo rispetto ai fatti costitutivi delle domande, con esclusione delle mere valutazioni o delle circostanze che emergono dalle risultanze istruttorie (Cass. n. 17261/2025; Cass. n. 3022/2018). E’, poi, principio più volte ribadito alla giurisprudenza di questa Corte che compete al giudice di merito accertare la sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte (Cass. n. 27490/2019; Cass. n. 3680/2019) e comunque, nonostante la non contestazione, il giudice può pervenire ad un diverso accertamento dopo aver valutato l’insieme delle prove e delle difese delle parti (Cass. nn. 5363/2012, 16201/2009, 29404/2018, 5166/2023, 16028/2023, n. 16028). 4.1 Le censure con cui è veicolata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si risolvono in un’inammissibile contestazione dell’apprezzamento delle prove effettuata dal giudice, sindacabile solo per vizi di motivazione o ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. L’art. 116 c.p.c. può essere invocato ove si alleghi che il giudice, nell’esaminare una prova, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", o quando abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione; la violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio nei casi in cui non è titolare di poteri officiosi di indagine (Cass. SU n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021). Nessuna delle previsioni consente di censurare le conclusioni che il giudice abbia tratto dagli elementi acquisiti al processo (Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 26965/2007). 4.2. La somma liquidata (pari ad € 3 . 500,00) costituisce il corrispettivo delle uniche prestazioni in favore di entrambe le imprese associate per le quali il giudice di merito ha ritenuto raggiunta la prova. Difatti, la Corte di merito, pur avendo sostenuto che la prev i sione dell’art. 13, comma quinto, della legge 109/1994 (poi trasfuso nell’art. 48 del dl.gs 50/2016) che prevede la responsabilità delle imprese associate nei confronti dei fornitori per le obbligazioni riconducibili all’appalto non si estende rebbe ai rappo r ti con i professionisti, ha confermato la decisione del Tribunale che , dopo aver affermato che E nel Sole si era oppost a anche quale mandataria dell’ATI, aveva condannato quest’ultima al pagamento di tutte le attività svolte a favore d elle due im p rese associate , esauritesi nellapartecipazione alle riunioni con la committenza. Il relativo accertamento riguarda il merito della causa ed è insindacabilein cassazione. Non rileva che la [OSCURATO:SOCIETA]. sia obbligata per l’int e ro importo dell’ingiunzione poiché il giudicato non è efficace verso l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale coobbligatasolidale, ai sensi dell’art. 1306 c.c. 5. Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 115/2002 , per aver la Corte condannato l’appellante al pagamento delle spese legali per l’appello e al versamento dell’ulteriore contributo unificato nonostante l’accoglimento parziale delle censure proposte in secondo grado, riguardo, in particolare, alla mancata opposizione al decreto ingiuntivoda parte della E nel [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria e dell’ATI. Il motivo è infondato. La Corte di appello, respinte le censure sulla liquidazione delle spese di primo grado, ha condannato il ricorrente al pagamento di quelle di appello, evidenziando che l’avvocato, non solo aveva visto notevolmente ridotte le proprie competenze rispetto a quanto chiesto con l’ingiunzione, ma era stata respinta la richiesta di risarcimento del danno , configurandosi un’ipotesi di soccombenza reciproca (su una domanda di pagamento articolata in più capi: Cass. SU n. 32061/2022) , ritenendo prevalente quella del difensore, con apprezzamento che è sottratto al controllo di legittimità. La determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 14459/2021; Cass. n. 30592/2017; Cass. n. 2149/2014). Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 3.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 8.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13