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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 14328/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi la correzione della sentenza; FATTO E DIRITTO

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla seconda sezione di questa Corte in data 19 maggio 2021, con la quale era stata annullata la sentenza della Cote di appello di Palermo del 9 luglio 2019 limitatamente all'aggravante di cui all'ad 61 n.5 cod.pen. in relazione al capo O) dell'imputazione con declaratoria di irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità, evidenziando un contrasto tra la motivazione della sentenza, nella quale veniva affermato che l'annullamento era disposto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, ed il dispositivo che invece prevedeva un annullamento senza rinvio: la sesta sezione di questa Corte, ritenuto che non ricorresse una ipotesi di ricorso straordinario, ma di semplice correzione d errore materiale che poteva essere emendato dallo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza, disponeva la trasmissione del ricorso alla seconda sezione di questa Corte. 1.1 Ciò premesso, si deve ribadire che "in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso." (Sez.3, Sentenza n. 3969 del 25/09/2018.

B., Rv. 275690 - 01); nel caso in esame, nella motivazione della sentenza vi è l'espressa affermazione secondo cui l'annullamento deve essere disposto con rinvio, per cui l'omessa statuizione contenuta nel dispositivo (nel quale non viene precisato se l'annullamento è con rinvio o senza rinvio) è frutto di un evidente errore materiale, che deve essere corretto ai sensi del'art. 130 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dispone la correzione della sentenza di questa Corte n.20327 del 19/05/2021 relativamente al dispositivo nel senso che dopo le ultime parole "[...]dei medesimi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" deve aggiungersi "con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto" Dispone l'annotazione della correzione a margine dell'originale della sentenza Così deciso il 09/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R \\,* DEP9SI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi la correzione della sentenza; FATTO E DIRITTO 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla seconda sezione di questa Corte in data 19 maggio 2021, con la quale era stata annullata la sentenza della Cote di appello di Palermo del 9 luglio 2019 limitatamente all'aggravante di cui all'ad 61 n.5 cod.pen. in relazione al capo O) dell'imputazione con declaratoria di irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità, evidenziando un contrasto tra la motivazione della sentenza, nella quale veniva affermato che l'annullamento era disposto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, ed il dispositivo che invece prevedeva un annullamento senza rinvio: la sesta sezione di questa Corte, ritenuto che non ricorresse una ipotesi di ricorso straordinario, ma di semplice correzione d errore materiale che poteva essere emendato dallo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza, disponeva la trasmissione del ricorso alla seconda sezione di questa Corte. 1.1 Ciò premesso, si deve ribadire che "in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso." (Sez.3, Sentenza n. 3969 del 25/09/2018. B., Rv. 275690 - 01); nel caso in esame, nella motivazione della sentenza vi è l'espressa affermazione secondo cui l'annullamento deve essere disposto con rinvio, per cui l'omessa statuizione contenuta nel dispositivo (nel quale non viene precisato se l'annullamento è con rinvio o senza rinvio) è frutto di un evidente errore materiale, che deve essere corretto ai sensi del'art. 130 cod.proc.pen. P.Q.M. Dispone la correzione della sentenza di questa Corte n.20327 del 19/05/2021 relativamente al dispositivo nel senso che dopo le ultime parole "[...]dei medesimi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" deve aggiungersi "con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto" Dispone l'annotazione della correzione a margine dell'originale della sentenza Così deciso il 09/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R \\,* DEP9SI